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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15392/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12494-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12494/2021 Numero sezionale 2884/2022 Numero di raccolta generale 15392/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 3700/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per chiedere lo scioglimento della comunione e l’attribuzione in piena proprietà di alcuni locali terranei, oltre alla condanna dei convenuti all’equo corrispettivo per il godimento esclusivo dei beni ereditari; - nel corso del giudizio, il Tribunale formulò una proposta transattiva, ai sensi dell’art.185 bis c.p.c., che venne rifiutata dall’attore; - il Tribunale dispone lo scioglimento della comunione e rigettò tutte le domande del Lombardi e lo condannò al pagamento delle spese di lite, ravvisando un comportamento contrario all’art.88 c.p.c.; - la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29.10.2020 confermò la decisione di primo grado; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12494/2021 Numero sezionale 2884/2022 Numero di raccolta generale 15392/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente applicato il principio di soccombenza in materia di divisione, ponendo le spese a suo carico e non a carico della massa; inoltre, sarebbe stata erroneamente valutato il motivo del rifiuto della proposta conciliativa, ai fini della condanna alle spese di lite; - il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 bis, n.1 c.p.c.; - nei giudizi per divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre, nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione; valgono al contrario i principi generali della soccombenza quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa (Cassazione civile sez.

VI, 06/02/2020, n.2770; Cassazione civile sez.

II, 24/01/2020, n.1635;Cass.3083/2006; n. 22903/2013); - discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12494/2021 Numero sezionale 2884/2022 Numero di raccolta generale 15392/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative; - nel caso di specie, la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza del ricorrente in relazione all’infondatezza della sua domanda concernente l’attribuzione in piena proprietà di alcuni locali terranei ed al rigetto della domanda di condanna dei convenuti all’equo corrispettivo per il godimento dei beni ereditari ed alla domanda di pagamento delle spese riguardanti gli oneri di accatastamento; - inoltre, egli aveva rifiutato la proposta transattiva del giudice, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., pari ad € 10.000,00, conseguendo un importo inferiore all’esito del giudizio; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., del DM 55/2014, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c. oltre che per vizio di motivazione, per avere la Corte di merito liquidato le spese in misura pressochè pari ai massimi tariffari; - il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 bis n.1 c.p.c.; - la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015, Rv. 637440); F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12494/2021 Numero sezionale 2884/2022 Numero di raccolta generale 15392/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - va dato seguito all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi ( Cass. Civ. Sez.

VI, 1.6.2020, n.10343); - la Corte di merito ha liquidato le spese nei limiti dei massimi tariffari ed ha ampiamente motivato in ordine al comportamento processuale del ricorrente, contrario all’art.88 c.p.c., con particolare riferimento al rifiuto della proposta transattiva formulata dal giudice; - il ricorso va pertanto rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 2000,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12494/2021 Numero sezionale 2884/2022 Numero di raccolta generale 15392/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte di Cassazione in data 11 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12494-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12494/2021 Numero sezionale 2884/2022 Numero di raccolta generale 15392/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 3700/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per chiedere lo scioglimento della comunione e l’attribuzione in piena proprietà di alcuni locali terranei, oltre alla condanna dei convenuti all’equo corrispettivo per il godimento esclusivo dei beni ereditari; - nel corso del giudizio, il Tribunale formulò una proposta transattiva, ai sensi dell’art.185 bis c.p.c., che venne rifiutata dall’attore; - il Tribunale dispone lo scioglimento della comunione e rigettò tutte le domande del Lombardi e lo condannò al pagamento delle spese di lite, ravvisando un comportamento contrario all’art.88 c.p.c.; - la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29.10.2020 confermò la decisione di primo grado; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12494/2021 Numero sezionale 2884/2022 Numero di raccolta generale 15392/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente applicato il principio di soccombenza in materia di divisione, ponendo le spese a suo carico e non a carico della massa; inoltre, sarebbe stata erroneamente valutato il motivo del rifiuto della proposta conciliativa, ai fini della condanna alle spese di lite; - il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 bis, n.1 c.p.c.; - nei giudizi per divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre, nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione; valgono al contrario i principi generali della soccombenza quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n.2770; Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1635;Cass.3083/2006; n. 22903/2013); - discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12494/2021 Numero sezionale 2884/2022 Numero di raccolta generale 15392/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative; - nel caso di specie, la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza del ricorrente in relazione all’infondatezza della sua domanda concernente l’attribuzione in piena proprietà di alcuni locali terranei ed al rigetto della domanda di condanna dei convenuti all’equo corrispettivo per il godimento dei beni ereditari ed alla domanda di pagamento delle spese riguardanti gli oneri di accatastamento; - inoltre, egli aveva rifiutato la proposta transattiva del giudice, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., pari ad € 10.000,00, conseguendo un importo inferiore all’esito del giudizio; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., del DM 55/2014, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c. oltre che per vizio di motivazione, per avere la Corte di merito liquidato le spese in misura pressochè pari ai massimi tariffari; - il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 bis n.1 c.p.c.; - la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015, Rv. 637440); F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12494/2021 Numero sezionale 2884/2022 Numero di raccolta generale 15392/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - va dato seguito all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi ( Cass. Civ. Sez. VI, 1.6.2020, n.10343); - la Corte di merito ha liquidato le spese nei limiti dei massimi tariffari ed ha ampiamente motivato in ordine al comportamento processuale del ricorrente, contrario all’art.88 c.p.c., con particolare riferimento al rifiuto della proposta transattiva formulata dal giudice; - il ricorso va pertanto rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 2000,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12494/2021 Numero sezionale 2884/2022 Numero di raccolta generale 15392/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte di Cassazione in data 11 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A
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