CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 08281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20413/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4754/2016 depositata il 26/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srl conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’[OSCURATO:SOCIETA] e premesso di avere concluso con la committente convenuta un contratto di appalto per i lavori di manutenzione edile delle centrali di produzione di energia elettrica “A.Volta” nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e “G.Ferrarsi” nel comune di Mandela, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della committente a causa degli inadempimenti alla stessa imputabili, con condanna della suddetta al risarcimento del danno e del maggior danno conseguente al mancato utilizzo dei capitali spettanti, oltre al rimborso della rata premio della polizza assicurativa. La società [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna della società Sgrulletti al risarcimento dei danni provocati dal di lei inadempimento. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda della società Sgrulletti e di quella riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], operava la compensazione fra i crediti, condannava la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euro 31.939,34 con sentenza gravata da appello da parte della medesima società. La Corte di appello di Roma, con sentenza n.4754/2016, pubblicata in data 26 luglio 2017, ha rigettato l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, ritenendo infondati i tre motivi di impugnazione proposti dalla società Sgrulletti. La Corte di appello riteneva, per un verso e con riguardo al primo motivo di appello, che la modifica delle contabilizzazioni al momento del collaudo da parte della committente doveva ritenersi pienamente legittima, risultando la procedura prevista per la determinazione del credito dell’appaltatore indicata nel registro di contabilità vincolante unicamente per l’appaltatore – al quale spettava la possibilità di proporre riserva - ma non per la stazione appaltante ed i suoi funzionari, dovendosi riconoscere, inoltre, all’Ingegnere capo il compito di vigilanza sulle opere pubbliche oltreché la responsabilità per l’esecuzione delle stesse. Aggiungeva la Corte di appello che le decurtazioni contabili operate dall’Ingegnere capo analiticamente indicate ed attinenti, per la maggior parte, a questioni per le quali non era previsto alcun contraddittorio se non nella forma della puntualizzazione delle riserve, erano state genericamente contestate rispetto a ciascuna delle voci di elenco prezzi con riserva correttamente ritenuta inammissibile, non avendo nemmeno l’appellante operato alcuna specificazione ulteriore. Aggiungeva il giudice di appello che la censura esposta nel primo motivo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo operato dell’Ingegnere capo, nella parte in cui lamentava l’omessa considerazione del grave inadempimento di Acea, risultava assorbita e per il resto inammissibile ed infondata, tenuto conto dell’onere di riserva non solo per le richieste inerenti a partite di lavoro eseguite, ma anche per quelle relative a pregiudizi sofferti dall’appaltatore ed ai costi aggiuntivi affrontati. Quanto al secondo motivo di appello, concernente l’accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da Acea relativa al risarcimento dei danni conseguenti alla cattiva esecuzione delle opere, la Corte di appello riteneva infondato il secondo motivo in quanto l’appaltatore avrebbe dovuto specificare con riserva i motivi di contestazione delle risultanze del collaudo. Quanto al terzo motivo, relativo alla determinazione del danno liquidato, la Corte di appello riteneva tale censura genericamente esposta, essendosi risolta in un semplice richiamo a considerazioni svolte in primo grado sulla base delle osservazioni critiche all’elaborato peritale. La Corte di appello riteneva, infine, infondato il quarto motivo di appello relativo al riconoscimento di interessi sulla somma relativa alle riserve nn.2 e 4, non potendosi ritenere inglobata la domanda di interessi in quella di maggior danno che, in ogni caso, non era stata riproposta in appello. Da ciò derivava che la richiesta fondata sugli artt.35 e 36 del dPR n.1063/1962 e 4 l.n.741/1981 doveva ritenersi inammissibile ai sensi dell’art.345 c.p.c., precisando infine che anche in base al ricordato art.4, il riconoscimento automatico degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento, pur non richiedendo l’iscrizione di riserva, imponeva comunque la proposizione della relativa domanda e dei fatti costitutivi. La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione contro la [OSCURATO:SOCIETA], impugnando la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, affidato a quattro motivi. La parte intimata si è costituita con controricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 febbraio 2023. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt.1453,1455,1175,1375 c.c., in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c. La Corte di appello avrebbe omesso di ponderare l’efficacia predominante dell’inadempimento della società Acea rispetto alla risoluzione per inadempimento pronunziata dal giudice di primo grado, tralasciando quella valutazione comparativa del contegno dei contraenti alla luce del principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ed incentrando unicamente l’indagine sul contegno dell’Ingegnere capo, senza una ponderazione globale dell’intero agire dei soggetti coinvolti. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.88 r.d.n.350/1895, dPR n.554/1999 e dell’art.213 dPR n.207/2010, nonché degli artt.41,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt.1, l.n.109/1994, 2 d.lg.n.163/2006 e 97 Cost., 1374 e 1375 c.c., 7,8,9 e 10 l.n.241/1990, in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c. La Corte di appello, riconoscendo che per le variazioni di misure sarebbe stata necessaria una verifica in contraddittorio, non avrebbe considerato sotto il profilo della valutazione complessiva del comportamento della stazione appaltante ai fini del significativo squilibrio contrattuale e della responsabilità connessa alla rottura di tale equilibrio la violazione del canone del contraddittorio risultante anche in materia di appalti pubblici sulla base di principi generali normativi interni e sovranazionali. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.2 Cost., 1374,1375, 1453, 1455, 2697 e 2700 c.c. e la falsa applicazione dell’art.54 r.d. n.350/1895, in relazione all’art.360 n.3 c.c. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la necessità dell’apposizione di riserva per far valere lo scioglimento del contratto, richiamando impropriamente un precedente di questa Corte-Cass.n.9328/2016- che, pur specificando la necessità delle riserve per far valere un inadempimento della stazione appaltante, aveva escluso tale onere per il caso di contratto già dichiarato risolto, non applicandosi dunque ai danni subiti nel regime di decadenza previsto dall’art.54 r.d. n.350/1895. La Corte di appello, inoltre, avrebbe trascurato che la domanda di riaccredito delle somme illegittimamente detratte dall’Ingegnere capo si fondava sulle risultanze del libretto n.1 delle misure, dotato di efficacia fidefaciente in relazione alla sua natura di atto pubblico, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte. Anche il rigetto del secondo motivo di appello sarebbe errato, secondo la ricorrente, una volta accolta la domanda di risoluzione del contratto con efficacia retroattiva, travolgendo il collaudo con conseguente necessità di esaminare tutti gli aspetti contrattuali in sede giudiziale. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt.99, 112 e 345 c.p.c. e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art.360 c.1 n.4 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la novità della domanda di interessi svolta in sede di appello. La Corte di appello avrebbe tralasciato di considerare che una parte delle somme riconosciute all’appaltatore in primo grado erano correlate al riconoscimento di danni patiti dallo stesso e riconosciuti già in seno alla ctu, per i quali il riconoscimento degli interessi avrebbe dovuto avvenire d’ufficio come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla Corte di appello. Senza dire che la domanda di interessi, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, sarebbe implicita in quella di integrale risarcimento inizialmente proposta. Parimenti errata sarebbe la decisione impugnata laddove aveva richiamato il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla domanda di maggior danno non riproposta in appello, risultando dalle stesse conclusioni riportate nella sentenza impugnata che in fase di appello la domanda di maggior danno era stata riproposta. Il primo ed il terzo motivo meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione. Tali censure sono entrambe fondate e determinano l’assorbimento degli altri motivi di ricorso. Questa Corte è ferma nel ritenere che nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione, in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione circa il comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di questa sulla funzione economico- sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. ex plurimis, Cass., 10 ottobre 2011, n. 20743, Cass.n.13627/2017, Cass.n.13827/2019). Non è dunque consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità̀ del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò̀ dato causa al giustific ato inadempimento dell'altra parte (Cass. 3455/2020; Cass.14648/2013). Ora, nella specie, la Corte di appello non si è attenuta a tali principi né ha esaminato le condotte di entrambi i contraenti nel corso dell’appalto, svalutando del tutto la condotta dell’Ingegnere capo che aveva ridotto in maniera sensibilissima l’importo del primo SAL senza alcun contraddittorio con l’impresa, nemmeno considerando la grave violazione del principio di buona fede (censurato con i due motivi suindicati) posto in essere dalla stazione appaltante. Né la Corte ha tenuto conto degli ordini di servizio emessi per lavori non ricompresi nel tariffario, senza concordare nuovi prezzi. E neppure, sul piano del bilanciamento degli inadempimenti, è stato individuato un comportamento gravemente inadempiente dell’impresa ai sensi dell’art. 1455 c.c., al di fuori della mancata specificazione delle riserve, alle quali la stessa non era tenuta. Ed invero, in tema di appalto di opere pubbliche la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità̀ del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (cfr. Cass. n. 22275/2016; Cass. n. 19802/2016; Cass.n. 22036/2014; Cass., Sez. I, n. 19531/2014, Cass.n.21656/2018). Ora, la Corte di appello, nell’esaminare le domande proposte dall’appaltatore, correlate all’asserito carattere indebito delle decurtazioni operate dall’Ingegnere capo sulle contabilizzazioni in corso d’opera che detta parte aveva posto a base della domanda risolutoria, ne ha negato l’esame sostenendo la necessità che tale richiesta dovesse sottostare al regime delle riserve quanto a tempistiche e modalità richieste dalla normativa di settore richiamata -R.D. n.350/1895, artt.53,54 e 64-. In definitiva, la sentenza impugnata è parimenti errata laddove ha nella sostanza escluso l’esame della domanda risarcitoria relativa alla ritenuta illegittima decurtazione delle contabilizzazioni fondandosi, in parte, su un profilo di inammissibilità delle riserve. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo e del terzo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di legittimità PQM La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la