CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 30555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, emessa in data 13/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 1 e 7 dl. n. 105 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, da individuare in mesi uno di reclusione; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Udine in composizione monocratica in data 12/03/2019 - con cui l'imputato era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui: A) all'art. 659 cod. pen., in Udine dal febbraio 2016, con condotta permanente; B) agli artt. 81, comma secondo, 612 cod. pen., in Udine il 22/02/2016 ed il 25/02/2016; C) all'art. 581 cod. pen., in Udine, il 04/07/2016 - ritenuto più grave il fatto di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato in mesi uno di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. In data 25/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'imputato, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di mesi uno di reclusione, ritenuto più grave il reato di percosse e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, ritenuta la continuazione; la Corte di merito ha riqualificato la condotta di minaccia ai sensi dell'art. 612, comma secondo, cod. pen., e, ritenendola fattispecie più grave, ha rideterminato la pena in mesi uno di reclusione ed euro 200,00 di multa; in tal modo è stato violato il divieto della reformatio in peius, perché il prima giudice aveva ritenuto più grave il reato di cui all'art. 581 cod. pen., individuano la pena in mesi uno giorni quindici di reclusione, dapprima ridotta per effetto delle circostanze attenuanti generiche e quindi aumentata per la continuazione, infine ridotta per il rito a mesi uno di reclusione, con la conseguenza che, pur ritenendo più grave la condotta di minaccia di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., la Corte di merito non avrebbe mai potuto irrogare una pena più elevata, in assenza dei impugnazione del pubblico ministero, pena la violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità; ciò senza considerare che il reato di percosse appartiene alla competenza del Giudice di pace, con la conseguenza che non è possibile effettuare alcun ragguaglio di pene, come previsto dall'art. 63 d. Igs. 274/2000. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto.Ve rilevato che le fattispecie di cui agli artt. 612 cod. pen., originariamente contestata e ritenuta dal primo giudice, e 581 cod. pen., rientrano nella competenza del Giudice di pace, e sono, quindi, state erroneamente attribuite al Tribunale in composizione monocratica. Come affermato dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, "L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della 'perpetuatio iurisdictionis' purché il reato gli sia stato correttamente attribuito 'ab origine' e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo." (Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 03/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275869); inoltre, "L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato anche per il reato minore, non determina, in applicazione del criterio della 'perpetuatio iurisdictionis', il venir meno di quest'ultima, purché 'ab origine' correttamente individuata." (Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018, dep. 03/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275870). Sulla scorta di tale assetto si è altresì affermato, secondo un orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale (Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275911). Ne discende che nessuna valenza attrattiva poteva esercitare la fattispecie di cui all'art. 659 cod. pen., unica di competenza del Tribunale, posto che, nel caso di specie, non può operare la regola di cui all'art. 6 del d. Igs. n. 274 del 2000, poiché non si tratta di reati commessi con un'unica azione od omissione e la necessaria connessione era insussistente ab origine. A nulla rileva, ovviamente, la diversa qualificazione del fatto di minaccia, che è intervenuta solo in grado di appello, laddove già il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza.Come emerge dal percorso argomentativo delle Sezioni Unite, sulla scia delle sentenze della Corte costituzionale, n. 64 del 2009 e n. 56 del 2010, aventi ad oggetto entrambe la legittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000, la scelta fortemente limitativa delle ipotesi di connessione operata dal legislatore è stata ritenuta del tutto legittima dal punto di vista costituzionale, in quanto diretta a valorizzare le "peculiarità" della giurisdizione di pace, evitando il rischio di svuotamento delle funzioni del giudice onorario, che sarebbe scaturito dall'attrazione delle competenze presso il giudice superiore, qualora non si fosse limitata l'operatività della connessione al solo concorso formale di reati. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, così come la sentenza di primo grado, in riferimento alle imputazioni di minaccia e percosse, disponendo trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Udine per quanto di competenza. Quanto alla residua fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 659 cod. pen., unico reato per il quale era competente il Tribunale, i fatti sono accertati fino al 30/06/2016, con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque, risultando il reato prescritto alla data del 30/06/2021. In tal senso va osservato che, non avendo alcuna rilevanza la contestata recidiva, in riferimento al reato contravvenzionale, anche la sospensione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, se applicabile al caso in esame, sposterebbe di 64 giorni il termine di maturazione della prescrizione, che, in ogni caso, risulterebbe intervenuta. Non ravvisandosi, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, alcun elemento per ritenere sussistente altra causa di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio in riferimento alla fattispecie contravvenzionale, estinta per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 659 cod. pen. estinto per prescrizione ed annulla senza rinvio la medesima sentenza e la sentenza di primo grado in riferimento alle ulteriori imputazioni, disponendo trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Udine per quanto di