CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25003/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28574/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , imprenditore edile, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: claudiograssi@pec.ordineavvocatica- tania.it)e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; –controricorrente – Oggetto:avviso di accer- tamento– artt. 32 e 39 d.P.R.n.600/73 - II.DD. eIVA avversola sentenza n. 8 5 0 / 1 3 / 00 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledella Sicilia, sez. staccata di Catania , depositata il 10 . 2 .20 20 , nonnotificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez.staccata di Catania, veniva rigettato l’appello dell’ Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diCatania n. 479 / 1 /1 3 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso dell’imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accerta- menton. TYS01D801932 /20 10 . L’atto impositivo veniva emesso per II.DD.e IVA 200 5 a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e interlocuzionecon il contribuente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 . Venivanotra l’altro ritenuti non giustificati i movimenti bancari , og- gettodi indagine ex art. 32 del d.P.R. n. 600/73 effettuati dal con- tribuente,dai su o i figli Giuseppe, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] e dalle impresecollegate per complessivi euro 2.549 . 452 che venivano qua- lificatiricavi non dichiarati . Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo nonsufficientemente motivato l’atto impositivo impugnato. Il giudice d’appelloconfermava tale esito decisorio nel merito, ritenendo che le movimentazioni bancarie contestate ad [OSCURATO:PERSONA] fossero stateda questi giustificate. Avversotale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione,articolato in due censure, al quale il contribuente ha re- plicatocon controricorso . Consideratoche: 1. Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorsoarticolata a pag.7 del contro ricorso, secondo la quale l’accer- tamentodell’Ufficio non sarebbe un accertamento induttivo fondato sull’esistenzadi gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli de- sumibilidalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della spe- cificaattività svolta. Le asserite irregolarità contabili riguarderebbero le scritture contabili dell e società conferenti, non quella della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], per cui l’accertamento sarebbe basato esclusivamentesui prelevamenti bancari effettuati dai conti correnti . 2.L’eccezione è a sua volta inammissibile . 2.1.Innanzitutto, la prospettazione difensiva investe la stessa qua- lificazione dell’accertamento al fine di contestarne il fondamento e generareuna pronuncia di annullamento dello stesso, e l a questione andavaquantomeno posta in termini di ricorso incidentale per Cas- sazione,con necessità di evidenz iarne la tempestiva introduzione in primogrado e riproposizione in appello. 2.2.Inoltre, l’allegazione sulla scorta del quale viene prospettata una riqualificazione dell’accertamento è priva di base, come si evince dallalettura del p.v.c. richiamato dall’avviso e riprodotto dallo stesso contribuente in allegato al ricorso per Cassazione . Ivi si legge che l’Amministrazionefinanziaria ha contesta to numerose violazioni so- stanziali per omesse fatturazioni, omesse dichiarazioni di compo- nenti positivi di reddito con riferimento al contenuto delle scritture contabilisia per le II.DD. che per l’IVA, dichiarazioni infedeli ecc.. Si trattadi un compendio di elementi pienamente idonei a fondare un accertamentoex art. 3 9 del d.P.R. 600/73 nell’ambito del quale le- gittimamente possono essere disposte le indagini bancarie di cui all’art.32 commi 1 e 2 del d.P.R. 600/73 le quali, peraltro, costitui- sconoun mezzo istruttorio e non un’autonoma tipologia di accerta- mentofiscale. 3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli art t . 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, 2727, 2729 e 2697 cod. civ. , in relazione all’art. 360 comma1, n. 3 cod. proc. civ., relativamente ai rilievi fiscali effettuati sullabase delle indagini bancarie in quanto l’Agenzia avrebbe utiliz- zato“meri indizi ” , di per sé insufficienti a sorreggere l’atto imposi- tivo,ed avrebbe omesso « di assumere più precisi elementi di cogni- zione (....); infatti di questa ulteriore attività costruttiva assoluta- mentenecessaria non vi è traccia nell'avviso di accertamento, l'uffi- cio(....) non ha fornito neppure nel corso del giudizio elementi idonei agiustificare il suo operato » . 3.1.Con il secondo motivo , in rapporto all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la v iolazione e falsa applicazione degli artt.32, comma 1, nn. 2) e 7) del d .P.R. n. 600/1973 , 51, comma 2,nn. 2) e 7) del d.P.R. 633/1972 , 2697 , 2727, 2728 e 2729 cod. civ.per aver il giudice ritenuto che « i prelevamenti bancari dai conti delLanza Alfredo sono stati tutti documentalmente giustificati » e che «Lagiustificazione data dall'appellato circa la propria disponibilità fi- nanziariaderivante dalla vendita di immobili nella zona di Giarre (in quantoappaltatore edile) per oltre sette milioni di euro non è stata verificata (né tanto meno confutata) dalla A.F. che si è limitata a contestarlagenericamente». 4.I motivi, connessi, sono fondati . 4.1.La CTR non ha tenuto conto del fatto che, quanto alle II.DD., al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art.32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'im- presa,non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causalidell'affluire di somme sul proprio conto corrente . È al contra- rionecessario che il contribuente fornisca la prova analitica della ri- feribilitàdi ogni singola movimentazione circa le operazioni già evi- denziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015). 4.2. Quanto all’accertamento riferito all’imposizione indiretta , va inoltre ribadito che tutti i movimenti sui conti bancari del contri- buente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art.32, comma 1, n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, e dell’art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all’attività econo- micadel contribuente . I primi sono considerati ricavi e i secondi cor- rispettiviversati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella pro- duzione,spettando all’interessato fornire la prova contraria che i sin- goli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. ex multis,Cass. Sez. 5, Sentenza n.26111 del 30/12/2015; conforme Cass.Sez. 5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016). 4.3.Il giudice nella fattispecie non ha tenuto conto del fatto che, per superaretale presunzione, il contribuente deve in particolare dimo- strare,con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario,che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili ( cfr. Cass. Sez. 5, Sen- tenzan.15857 del 29/07/2016, conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.4829del 11/03/2015). 5. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata dev’essere cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in rela- zioneal profilo e per la liquidazione delle spese di lite . P.Q.M. La Corte accoglie i