CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2023
Cassazione n. 46721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa in data 8 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa, in data 27 marzo 2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui agli artt. 391 e 321 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale, con motivazione apodittica e meramente apparente, avrebbe fondato il giudizio sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari esclusivamente sulla valutazione delle modalità del fatto e sulla spregiudicatezza dimostrata dell'indagato nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, senza tenere conto degli elementi dedotti dalla difesa attestanti il venir meno del pericolo di reiterazione (occasionalità della condotta illecita, svolgimento di attività lavorativa stabile, scioglimento del Consiglio Comunale di Melito). Le conversazioni intercettate non fornirebbero elementi di risconto all'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui il Grande avrebbe manifestato al co-indagato [OSCURATO:PERSONA] la propria disponibilità alla realizzazione di ulteriori accordi oltre quello relativo alle elezioni per la nomina dei consiglieri della città metropolitana di Napoli. La motivazione sarebbe del tutto congetturale ed apodittica laddove si asserisce che il Grande intratterrebbe rapporti con soggetti abituati al mercimonio della funzione pubblica, affermazione che non troverebbe conferma negli elementi indiziari raccolti. Il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di reiterazione dai precedenti penali contro il patrimonio che gravano il Grande senza tenere conto che il ricorrente avrebbe riportato solo una condanna definitiva per il reato di ricettazione nel lontano 1993. La motivazione sarebbe del tutto assente in ordine al motivo di riesame con il quale il ricorrente aveva rimarcato che il pericolo di reiterazione sarebbe venuto meno a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Melito giusto decreto emesso dal Prefetto di Napoli in data 22 aprile 2023. 3. Con atto depositato in data 19 ottobre 2023, il Grande ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 ottobre 2023 Il C