CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti nonchéprovvedimento autorizzativo, ed elettivamente domiciliata in Roma, ViaPoli, 29 presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania e condomicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti ,dall'Avvocatopresso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitaleex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3542/2020 depositatail 19/10/2020.Numero registro generale 11615/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 17324/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– Con atto notificato in data 19 aprile 2021, la Regione Campaniaricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza n. 3542 del 2020con cui la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento dell'impugnazione pro-posta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e in riforma della sentenza del Tribu-nale di Napoli n. 8983 del 2015, adottata in un giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, ha condannato l'Amministrazione regionale al paga-mento in favore dell'appellante della somma di euro 40.597.411,00, oltreinteressi al saggio legale dal 18.4.2012 al soddisfo e le spese di lite.1.1.– Nell'antefatto di lite e a sostegno della proposta domanda siespone dall'attrice che la Regione Campania aveva affidato in concessionea [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la progettazione, realizzazione e gestionedell'[OSCURATO:PERSONA] – Autoporto di Nola, con Convenzione rep. n. 27/1989.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado, nella controversia insorta tra le parti circala misura della contribuzione regionale alla realizzazione e gestione dell'o-pera, aveva ritenuto l'esistenza dell'obbligo alla spesa nei limiti di sessantamiliardi di lire, laddove il riferimento alla quota di un terzo del fabbisognofinanziario complessivo, pure contenuto nella narrativa della Convenzione,non avrebbe avuto natura impegnativa, ma meramente descrittiva.La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha inveceaccertato l'obbligo della Regione Campania di contribuire alla realizzazionedell'intera operazione interportuale, e quindi non solo nei limiti di sessantamiliardi di lire indicati in Convenzione – e da intendersi riferiti al primo lottodella realizzazione –, ma nella misura di un terzo dei complessivi costi dell'o-perazione.La lettura atomistica delle clausole della Convenzione doveva ritenersiviolativa delle disposizioni in materia di interpretazione dei contratti, cheNumero registro generale 11615/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 17324/2026Data pubblicazione 01/06/2026andava invece condotta in applicazione delle “Linee guida del [OSCURATO:PERSONA] dei Trasporti”, che erano richiamate nell'ordinanza n. 230 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con cui la Regione, il cui Presidente era delegato all'attuazione ex art. 4della legge n. 80/1984, aveva disposto l'affidamento dei lavori.In detta sede era stato approvato lo schema della concessione e siera fatto rinvio a successivi atti contrattuali di definizione delle condizioni diaffidamento di ulteriori lotti funzionali, una volta fissato l'impegno all'inve-stimento nei limiti di competenza dell'ente e nella proporzione risultante dalPiano Generale.Medesimo richiamo era contenuto nella Convenzione (alla lettera l)della premessa) del 25 maggio 1989 e nel Piano finanziario allegato, con laprevisione di impegno di spesa della concessionaria per una quota pari adun terzo del costo complessivo, destinata a preservare l'equilibrio finanzia-rio dell'operazione per tutta la durata della concessione.I Giudici di appello accoglievano quindi la domanda di integrazione delcontributo regionale nella misura pari ad euro 40.597.911,00, nei terminidella riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado diopposizione a decreto ingiuntivo – laddove il presupposto titolo monitorioera stato concesso nella minore somma di euro 22.500.000,00 –, con con-danna della Regione Campania alle spese del doppio grado di giudizio.3.– Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4.– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale; entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con primo motivo la ricorrente deduce violazione, nei termini dicui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c.[OSCURATO:PERSONA] stipulate dall'Amministrazione sarebbero state inter-pretate erroneamente, laddove la Corte d'Appello ha ritenuto che la RegioneNumero registro generale 11615/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 17324/2026Data pubblicazione 01/06/2026Campania si sarebbe obbligata a corrispondere alla concessionaria un terzodi tutte le spese necessarie per la realizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Nola.Gli atti ulteriori, e cioè le “[OSCURATO:PERSONA]” allegate al decreto n. 80 del3.8.1988 del Ministro dei Trasporti, nonché il “Piano finanziario” dell'opera,avrebbero previsto la possibilità di finanziamenti “fino ad un terzo”, cheavrebbe costituito la misura massima del finanziamento da parte della“componente pubblica” nel suo complesso intesa, e non con riguardo allasola Regione Campania; in ogni caso avrebbe trovato applicazione, in viaresiduale, il canone dell'interpretazione meno gravosa per l'obbligato (art.1371 cod. civ.).2.– Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 1372 c.c.L'Amministrazione sarebbe stata erroneamente ritenuta obbligata, inpalese violazione delle previsioni di cui alle convenzioni stipulate, a finan-ziare spese cui la stessa non si era mai obbligata, e tanto sull'erroneo-ine-sistente presupposto secondo cui la Regione avrebbe dovuto sopportare,nella percentuale di un terzo, gli oneri necessari per la realizzazione dell'o-pera.Le convenzioni avrebbero individuato infatti l'ammontare esatto delfinanziamento, e nella fattispecie in esame doveva valere la forza da loroespressa.La sentenza si sarebbe posta in palese violazione delle previsioni dicui all'Atto aggiuntivo n. 99 Rep. del 21.7.1999, stipulato tra le medesimeparti e inerente alla realizzazione del lotto G) della concessione, quello peril cui compimento era stata specificamente riconosciuta la spettanza dellesomme di causa.2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente, perché connessi, sonoinammissibili, perché, in quanto destinati a tradursi nell'accertamento deltitolo della pretesa, e quindi nella ricerca e individuazione della volontà deiNumero registro generale 11615/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 17324/2026Data pubblicazione 01/06/2026contraenti, richiamano un apprezzamento di merito incensurabile davanti aquesta Corte (Sez. Un., Sentenza n. 3925 del 13/02/2024).La denunzia della violazione dei canoni legali in materia d'interpreta-zione del contratto (o del provvedimento) non può costituire lo schermo,tazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito (Cass., Sez.Un., 27/12/2019, n. 34476).In materia di interpretazione del contratto, inoltre, la denuncia dellaviolazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione deicanoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzatala violazione, e non può risolversi in una critica del risultato interpretativoraggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di unadifferente interpretazione, dove quella data dal giudice resti una delle pos-sibili, e plausibili, interpretazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 2/05/2006).Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudicedel merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontàdelle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consistein un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sottoil profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediantel'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale adun tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazioneper violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagliartt. 1362 e ss. c.c. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021).La contestazione portata nel motivo di ricorso alla ricostruzione dellavolontà delle parti, nel rigoverno del dato testuale operato dal giudice delmerito, integra l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie con-creta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazionedella norma, per un giudizio relativo alla tipica valutazione del giudice diNumero registro generale 11615/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 17324/2026Data pubblicazione 01/06/2026merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.24155 del 13/10/2017).3.– Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità degli atti scru-tinati.In adesione all'interpretazione delle convenzioni operata dalla Cortedi Appello di Napoli, le stesse risulterebbero nulle, ex art. 1418 c.c. peressere state stipulate in totale violazione di ogni normativa di ordine pub-blico disciplinante la forma degli atti pubblici e il rispetto delle inderogabiliprevisioni in materia di necessaria copertura finanziaria dei relativi atti dispesa.3.1. Il motivo è inammissibile perché per la prima volta portato nelgiudizio di legittimità.Al dedotto contrasto, ragione di nullità, con “la normativa di ordinepubblico inerente gli impegni di spesa e la forma degli atti pubblici…” siaccompagna, infatti, un apprezzamento di merito, che non risulta, nella suacomponente fattuale, debitamente dedotto, a conforto dell'evidenza che,portato all'esame del giudice del merito, sia stato in quella sede disatteso.Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibi-lità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta de-duzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il prin-cipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3473 del 11/02/2025; in ter-mini: Cass., Sez., 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019).La questione di nullità di un contratto, dove sollevata per la primavolta nel giudizio di cassazione, è inammissibile perché la sua rilevabilitàNumero registro generale 11615/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 17324/2026Data pubblicazione 01/06/2026d'ufficio, anche in sede di legittimità, postula che non vi sia necessità dinuove indagini di fatto (Cass. 1, Sentenza n. 16541 del 15/07/2009).4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., dell'omesso esame circa l'esistenza di ulterioricospicui contributi pubblici, già versati per la realizzazione dell'opera ad in-tegrazione del limite di un terzo relativo ai finanziamenti dell'intera compo-nente.4.1. Il motivo è inammissibile laddove individua quale “fatto decisivo”quello per il quale il contributo “pubblico” graverebbe su più soggetti cheavrebbero già partecipato alla spesa, trattandosi, invece, di evidenza checoncorre ad integrare una delle possibili interpretazioni, quella auspicatadalla ricorrente.Il fatto omesso non è autoevidente nella sua diversa e decisiva por-tata, ma all'interno del contesto interpretativo indicato, di suo già orientato.Il fatto manca, poi, in quanto generico, della specifica deduzione sudove e quando sia stato dedotto in lite al fine di costituire oggetto di discus-sione, così diversamente conducendo la decisione.5.– Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l'impugnata sentenzaper omessa pronuncia sulle risultanze istruttorie che avrebbero attestato lapresenza di plurimi e obliterati finanziamenti pubblici per la realizzazionedell'opera.L'esistenza di altri finanziamenti, ammessa nelle stesse convenzionistipulate, avrebbe escluso in radice che attraverso queste ultime la RegioneCampania potesse essere obbligata a finanziare l'opera nella invocata mi-sura di un terzo, perché a tanto sarebbe conseguito il superamento dell'in-derogabile limite di un terzo fissato nelle stesse “Linee guida” al punto 6,dove è previsto che l'ammissibilità al finanziamento di opere è condizionataalla presentazione di un programma di investimenti da cui emerga che laquota a carico della componente pubblica non superi il terzo dell'intera ope-razione.Numero registro generale 11615/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 17324/2026Data pubblicazione 01/06/20265.1.– Il motivo è inammissibile e anche infondato.Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolgauna tesi incompatibile con quella diversa prospettata, di cui implica il ri-getto, per una spiegazione logica e adeguata che evidenzi prove ritenuteidonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sianecessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare di-samina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020): che è quanto nelle specie avvenutoper una diversa ricostruzione del fatto litigioso che ha dato ingresso alladiversa misura del contributo regionale.5.2.– Il motivo è ancora inammissibile perché, nella natura argomen-tativo-giuridica della denunciata omissione, per costante giurisprudenza dilegittimità il fatto omesso non ricomprende questioni o argomentazioni, sic-ché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il para-digma normativo denunciato a quest'ultimo profilo (Cass., Sez. 6 - 1, Ordi-nanza n. 22397 del 6/09/2019).5.3.– Il motivo è pure inammissibile e ancora infondato dove censural'impugnata sentenza per omesso esame di elementi istruttori, non inte-grando l'estremo richiamato il vizio di omesso esame di un “fatto decisivo”quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in con-siderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (Cass., Sez. 2-, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).Nel caso di specie, l'impugnata sentenza ha valutato il “fatto” dellasussistenza a carico della Regione di un obbligo convenzionale di contribu-zione per 1/3 del costo dell'intervento interportuale, con l'effetto di ritenereimplicitamente non necessaria la rinnovazione istruttoria richiesta dalla ri-corrente.6.– Con il sesto motivo si deduce che la Corte d'Appello sarebbe inol-tre incorsa in “error in procedendo” per non avere pronunciato sulle istanzeNumero registro generale 11615/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 17324/2026Data pubblicazione 01/06/2026istruttorie della Regione Campania, che aveva avanzato in primo grado ri-chiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante dell'appellante edomande di acquisizione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-sporti, ex artt. 210 e 213 c.p.c., di notizie relative ai finanziamenti erogatialla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.6.1.– Il motivo è inammissibile perché erroneamente dedotto.Appartiene a costante indirizzo di questa Corte l'affermazione di prin-cipio secondo la quale il vizio di omessa pronuncia che determina la nullitàdella sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cuiall'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamentecon riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione adistanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto ilprofilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13716 del5/07/2016; in termini: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009), nella chiara necessità cheal mancato atto prodromico, quello di ammissione del mezzo di prova,debba conseguire un esito decisorio da omesso esame di fatto decisivo.7.– In via conclusiva il ricorso è infondato.8.– Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in di-spositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MRigetta il ricorso;Numero registro generale 11615/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 17324/2026Data pubblicazione 01/06/2026condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida infavore della controricorrente in euro 25.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inse-rito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino