Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45652/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Imperia, in data 15/02/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata sostituzione - di ufficio - della pena detentiva con la pena pecuniaria è manifestamente infondato avendo questa Corte chiarito che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (cfr., così, Sez.

U, Sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/11/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Imperia, in data 15/02/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata sostituzione - di ufficio - della pena detentiva con la pena pecuniaria è manifestamente infondato avendo questa Corte chiarito che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (cfr., così, Sez. U, Sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 45652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris