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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12633/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza del Tribunale anconetano, che lo ha condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre pene accessorie e statuizioni civili, in ordine ai delitti di furto aggravato (capo a), nonché di ricettazione di un carro attrezzi (capo b) e di una autovettura (capo c); Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p. in ordine al travisamento della prova — è manifestamente infondato e aspecifico.

Con lo stesso il ricorrente in particolare si duole del cattivo governo dei criteri di valutazione della prova, fondata sul rinvenimento di un frammento di impronta digitale attribuita all'imputato, rinvenuta su una busta contenente alimenti trovata nell'autovettura utilizzata dagli autori del furto in assenza di altri elementi.

A ben vedere, per un verso il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la circostanza che la sentenza impugnata, oltre a fare riferimento al rinvenimento dell'impronta, dava atto che gli alimenti contenuti nella busta erano stati acquistati un'ora prima del furto presso un bar sito nella stessa Falconara, a poca distanza dal luogo del delitto.

In modo non manifestamente illogico la Corte di appello rileva come tale acquisto contestualizzi anche l'ora dell'apposizione della impronta, sulla busta degli alimenti rinvenuta nell'auto degli autori del delitto.

Il motivo di ricorso si concentra solo su altri due elementi richiamati a conforto, quali i controlli aventi ad oggetto l'imputato, uno avvenuto quattro giorni prima a Fano e l'altro venti ore dopo il furto a [OSCURATO:PERSONA], in entrambi i casi con un pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Ma è noto che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634): in sostanza si valuta, da parte del ricorrente, solo una parte delle argomentazioni della motivazione impugnata, il che rende la censura aspecifica; Considerato, inoltre, che l'argomentare della Corte di appello è corretto anche quanto al valore attribuito all'impronta papillare, tenuto in conto che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018 - dep. 05/12/2018, 3, Rv. 27416701; Sez. 5, n. 12792 del 26/02/2010 - dep. 01/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 24690101).

Pertanto, il motivo è manifestamente infondato, quanto a tale profilo, oltre a essere inedito, e quindi non consentito nella parte in cui contesta all'attendibilità del mezzo di prova scientifico, non essendo stata questa una doglianza proposta con l'atto di appello.

Per altro va anche ricordato che non è deducibile una diversa valutazione delle emergenze probatorie, in sede di legittimità, in quanto non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata — facendo riferimento alla circostanza che all'ora del delitto, notturna, la banca era 'chiusa' in assenza del personale preposto, con condizione di totale tranquillità nell'area circostanza, attesa la inattività degli esercizi commerciali circostanti e il riposo delle persone (cfr. pag. 7-8) — è in sintonia con l'autorevole principio di diritto fissato dalle Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01, per le quali la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) e dell'articolo 62-bis cod. pen. — contestando la completezza della motivazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione — è aspecifico, perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; inoltre, e comunque, la doglianza in ordine ai capi b) e c) e quella relativa all'art. 62- bis cod. pen. non sono state formulata in modo specifico con l'atto di appello, il che determina l'inammissibilità anche dell'attuale censura: il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf.

N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01); Rilevato, inoltre, che tale ultimo principio conduce alla aspecificità anche della ulteriore doglianza — proposta con il quarto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena: anche questo motivo di appello era del tutto generico e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità.

E' manifestamente infondato dolersi nel caso in esame della dosimetria della pena, in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata), a fronte della genericità della doglianza d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza del Tribunale anconetano, che lo ha condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre pene accessorie e statuizioni civili, in ordine ai delitti di furto aggravato (capo a), nonché di ricettazione di un carro attrezzi (capo b) e di una autovettura (capo c); Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p. in ordine al travisamento della prova — è manifestamente infondato e aspecifico. Con lo stesso il ricorrente in particolare si duole del cattivo governo dei criteri di valutazione della prova, fondata sul rinvenimento di un frammento di impronta digitale attribuita all'imputato, rinvenuta su una busta contenente alimenti trovata nell'autovettura utilizzata dagli autori del furto in assenza di altri elementi. A ben vedere, per un verso il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la circostanza che la sentenza impugnata, oltre a fare riferimento al rinvenimento dell'impronta, dava atto che gli alimenti contenuti nella busta erano stati acquistati un'ora prima del furto presso un bar sito nella stessa Falconara, a poca distanza dal luogo del delitto. In modo non manifestamente illogico la Corte di appello rileva come tale acquisto contestualizzi anche l'ora dell'apposizione della impronta, sulla busta degli alimenti rinvenuta nell'auto degli autori del delitto. Il motivo di ricorso si concentra solo su altri due elementi richiamati a conforto, quali i controlli aventi ad oggetto l'imputato, uno avvenuto quattro giorni prima a Fano e l'altro venti ore dopo il furto a [OSCURATO:PERSONA], in entrambi i casi con un pregiudicato per reati contro il patrimonio. Ma è noto che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634): in sostanza si valuta, da parte del ricorrente, solo una parte delle argomentazioni della motivazione impugnata, il che rende la censura aspecifica; Considerato, inoltre, che l'argomentare della Corte di appello è corretto anche quanto al valore attribuito all'impronta papillare, tenuto in conto che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018 - dep. 05/12/2018, 3, Rv. 27416701; Sez. 5, n. 12792 del 26/02/2010 - dep. 01/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 24690101). Pertanto, il motivo è manifestamente infondato, quanto a tale profilo, oltre a essere inedito, e quindi non consentito nella parte in cui contesta all'attendibilità del mezzo di prova scientifico, non essendo stata questa una doglianza proposta con l'atto di appello. Per altro va anche ricordato che non è deducibile una diversa valutazione delle emergenze probatorie, in sede di legittimità, in quanto non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata — facendo riferimento alla circostanza che all'ora del delitto, notturna, la banca era 'chiusa' in assenza del personale preposto, con condizione di totale tranquillità nell'area circostanza, attesa la inattività degli esercizi commerciali circostanti e il riposo delle persone (cfr. pag. 7-8) — è in sintonia con l'autorevole principio di diritto fissato dalle Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01, per le quali la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) e dell'articolo 62-bis cod. pen. — contestando la completezza della motivazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione — è aspecifico, perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; inoltre, e comunque, la doglianza in ordine ai capi b) e c) e quella relativa all'art. 62- bis cod. pen. non sono state formulata in modo specifico con l'atto di appello, il che determina l'inammissibilità anche dell'attuale censura: il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf. N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01); Rilevato, inoltre, che tale ultimo principio conduce alla aspecificità anche della ulteriore doglianza — proposta con il quarto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena: anche questo motivo di appello era del tutto generico e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. E' manifestamente infondato dolersi nel caso in esame della dosimetria della pena, in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata), a fronte della genericità della doglianza d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 12633/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris