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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 43188/2024

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentiti i difensori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 4 aprile 2024 (motivazione depositata il successivo 7 maggio) ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] confermando l'ordinanza genetica del Gip che ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'addebito provvisorio di cui al capo 1, rubricato sub art. 416 bis cod. pen. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] viene contestata la "partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista operante nel territorio di Gallico, nell'ambito della quale, in ossequio alle direttive impartite dai capi, si occupava di accompagnare i capi promotori - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - agli abboccamenti con altri esponenti del sodalizio - quale [OSCURATO:PERSONA] - e delle articolazioni federate - quale [OSCURATO:PERSONA], detto "Gino" - per la gestione delle dinamiche criminali comuni: pianificava con altri sodali, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], l'evasione dal carcere del capo [OSCURATO:PERSONA]; forniva supporto economico ai sodali detenuti e alle loro famiglie nonché veicolava "ambasciate" e messaggi con altri esponenti del sodalizio; infine, si adoperava con altri sodali al fine di far ottenere a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori casa".

2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto due distinti ricorsi, nei quali deduce i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, in merito: a) alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il ricorrente, risultano contraddittorie e non munite di adeguati riscontri; b) all'illogicità che connota la motivazione dell'ordinanza impugnata che dalla presunta attività di "accompagnamento" di soggetti appartenenti alla cosca da parte dell'indagato (circostanza peraltro affermata sulla base di elementi insufficienti e contraddittori) ha dedotto una condotta di partecipazione a carico di questi; si evidenzia che, come anche precisato da questa Corte, l'eventuale "vicinanza" al singolo associato, anche in posizione di vertice, non è indicativa della partecipazione all'associazione; c) alla valorizzazione della condotta di contribuzione ai bisogni della famiglia Utano, erroneamente considerata anch'essa dimostrativa della intraneità del Cangemi mentre si è trattato di modeste contribuzioni (offerta di acquisto di sigarette) prive di valore significativo; così come priva di rilievo individualizzante è la vicenda della prospettata evasione del boss Crupi dal momento che la conversazione ha avuto ad oggetto un fatto del tutto ipotetico e irrealizzabile; d) infine, priva di rilievo indiziante per l'addebito associativo risulta quanto riferito dal Cangemi in merito all'omicidio Catalano, dichiarazioni per le quali è stato contestato all'indagato il favoreggiamento personale aggravato dalla mafiosità, atteso che è indubbio il rapporto personale tra Cangenni e Corso (di tal che, in ipotesi si sarebbe trattato di condotta posta in essere a favore solo di questi e non della cosca) e che la stessa ordinanza cautelare adottata per tale vicenda ha ravvisato discordanze tra gli interrogatori resi dal Cangenni, in ordine al quale, comunque, secondo il ricorrente sussisteva la scriminante ex art. 384 cod. pen. 2.2.

Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria; a tale riguardo si rileva: a) l'assenza di riscontri in merito alle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] - le cui dichiarazioni comunque risultano intrinsecamente inattendibili e non credibili (in particolare, si riportano stralci del verbale dell'interrogatorio reso dal predetto dinanzi al PM che, secondo il ricorrente, sarebbero connotate da evidente contraddizione, evidenziandosi che, in ogni caso, il collaboratore ha chiaramente affermato di non aver mai avuto a che fare con il Cangemi); b) la assenza, in relazione alla già indicata partecipazione dell'indagato alla discussione relativa alla possibile evasione di [OSCURATO:PERSONA], di serietà dell'ipotesi; c) la circostanza che Cangemi, lungi da essere un "sostenitore" degli affiliati, era invece criticato per il comportamento "scarsamente collaborativo" con le famiglie dei detenuti; d) la inidoneità, quale elemento indiziario rilevante, dell'asserita condotta di "accompagnamento" e, per converso, la significativà - in chiave di esclusione della intraneità - della circostanza che, nel corso di conversazioni intercorse tra Utano e Corso, l'indagato non interveniva, limitandosi a parlare con la moglie del primo; e) la irrilevanza della vicenda (peraltro dai contorni oscuri) relativa al favoreggiamento contestato all'indagato in relazione ad un omicidio ascritto a Corso e a tale [OSCURATO:PERSONA].

Da tutte dette criticità della motivazione dell'ordinanza del riesame il ricorrente deduce che, sulla base dei principi affermati in materia dalla S.C., non emergono elementi idonei a ritenere configurabile - sia sotto il profilo oggettivo che riguardo a quello soggettivo - una effettiva condotta partecipativa, non essendo stati individuati neppure gli specifici contributi che Cangemi avrebbe messo a disposizione della consorteria.

Il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale del riesame indicato concreti elementi dai quali inferire la concretezza e la attualità delle medesime, essendosi riferito esclusivamente alla supposta gravità dei fatti addebitati all'indagato, evidenziandosi altresì che egli non è indagato per nessun "reato fine". [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e dunque inammissibili.

2. L'ordinanza impugnata, connotata da motivazione certamente non illogica, ha dato conto dei plurimi elementi indiziari a carico del Cangemi. 2.1,, Essi consistono: a) nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (rese dinanzi al Pubblico ministero nel novembre del 2020)1 che ha indicato l'indagato come componente della cosca e legato al sodale [OSCURATO:PERSONA]; detta circostanza - rileva il Tribunale del riesame - è confermata dal fatto che in diverse occasioni Cangemi è stato controllato alla guida della sua autovettura con a fianco proprio Corso e che egli è dipendente di società che si occupa del trasporto merci per conto terzi amministrata dal fratello del predetto Corso, ma di fatto occultamente gestita da quest'ultimo; b) nella circostanza che il boss [OSCURATO:PERSONA] non appena scarcerato nel giugno del 2018 riallacciava i contatti con i sodali, tra cui Cangemi, in merito al quale formulava rimproveri sul contributo da lui fornito ai familiari dei partecipi detenuti; al riguardo, l'ordinanza risponde ai rilievi critici dell'indagato, ora riproposti nel ricorso, evidenziando che tali "rimproveri" sono stati però rintuzzati dalla moglie dell'Utano, [OSCURATO:PERSONA], che riferiva che Cangemi l'aveva aiutata fattivamente, e che risulta la piena "disponibilità" del Cangemi a favore dei sodali avvalorata dal tenore di altre conversazioni intercettate; c) nella condotta di "accompagnamento" di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione dell'Utano, agli arresti domiciliari, nel luglio del 2018 (e nella conversazione nel corso della quale si esamina, anche da parte dell'indagato, il modo per evitare che si attivi il "braccialetto elettronico" del medesimo Crupi) nonché negli ulteriori accompagnamenti, nel dicembre del 2018 e sempre da parte dell'indagato, del Corso presso l'abitazione dell'Utano; in tali incontri, rileva l'ordinanza impugnata, si sono svolti colloqui relativi "alla strategia da adottare nei confronti di un altro associato, [OSCURATO:PERSONA], che non aveva ancora pienamente accettato la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo reggente della articolazione di Gallico" e che poco dopo verrà ucciso. 21, Il Tribunale del riesame, approfondendo le doglianze difensive in ordine al ruolo effettivo del Cangemi nei colloqui tra Utano e Corso, precisa che "sebbene la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sia stata captata, in quanto i due si spostavano in altra stanza dell'abitazione (invece Cangemi intratteneva una conversazione con [OSCURATO:PERSONA], moglie di Utano)Iè da ritenere che la stessa abbia avuto ad oggetto il contenuto della imbasciata da fare a [OSCURATO:PERSONA]" (uno dei "capi supremi" della cosca al quale Corso si era rivolto per avere conferma del proprio ruolo di reggente, contestato invece dal Catalano).

Il predetto Catalano la sera stessa si recava da Utano e dopo Corso ritornava a casa di questi "per commentare, evidentemente, la recente visita del Catalano".

Il Tribunale del riesame, in modo logico, conclude sul punto nel senso che "deve ritenersi che la presenza del Cangemi, in qualità di accompagnatore del Corso, presso l'abitazione dell'Utano sia significativa della sua intraneità al sodalizio, attesi gli argomenti che in tali ambiti venivano trattati - ossia il ruolo di Catalano nella consorteria - e che si discuteva comunque di argomenti che solo soggetti partecipi alla stessa potevano e dovevano conoscere" (pag. 19).

2.3. Un ulteriore elemento, connotato da significativa gravità indiziaria, viene individuato nel coinvolgimento del Cangemi nella vicenda relativa all'omicidio - perpetrato, secondo l'ipotesi di accusa, da [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] - del Catalano, avvenuto due mesi dopo i fatti sopra riportati, in relazione alla quale il ricorrente è attinto da ulteriore misura custodiale in quanto gravemente indiziato di favoreggiamento, aggravato dalla mafiosità, dei due autori dell'omicidio.

Ancora, la "intraneità" dell'indagato trova supporto nel coinvolgimento del predetto nella discussione - alla quale prendevano parte anche Utano, Corso e altri due soggetti non identificati - nella quale si esaminava la possibilità di far evadere, utilizzando un elicottero, dal carcere il boss [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza impugnata, pag. 20 s.).

Il Tribunale reggino evidenzia che durante la conversazione Cangemi manifestava qualche titubanza in ragione delle conseguenze che l'evasione avrebbe comportato nei confronti dell'intera cosca - evidentemente per la reazione della Magistratura e delle Forze dell'ordine - ammonendo che "non sapete che si scatena".

In merito a tale discussione il Tribunale del riesame rileva, in modo certamente non illogico, che, al di là della "fattibilità concreta" dell'evasione, la partecipazione a tale conversazione dell'indagato, con un ruolo attivo, dimostra chiaramente la sua intraneità alla cosca di 'ndrangheta.

Peraltro, a ulteriore conferma del ruolo di partecipe all'associazione del Cangemi, il provvedimento impugnato evidenzia che nel corso di tale incontro vi sono anche diversi riferimenti all'intervenuto se questro delle armi di cui alcuni sodali avevano la disponibilità, sequestro che sarebbe dipeso dalle propalazioni di un altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA].

Indizi che, unitamente agli ulteriori evidenziati dal provvedimento impugnato (relativi alle conversazioni intercettate nelle quali [OSCURATO:PERSONA] parlando con il marito Utano riferiva che Cangemi era stato inviato dal Corso per effettuare il pagamento della fornitura elettrica dell'abitazione della coppia ; al ruolo del Cangemi nel tentativo di far ottenere all'Utano, detenuto, il permesso per svolgere attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario presso una società, riconducibile al Corso e al Crupi: pag. 26 ss.), dimostrano adeguatamente il ruolo attivo del Cangemi all'interno del sodalizio di 'ndrangheta.

3. Per quanto poi concerne le esigenze cautelari - peraltro correlate a fattispecie per la quale vige il regime presuntivo ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la cui sussistenza è contestata in modo generico dal ricorrente - l'ordinanza impu gnata ha, congruamente, evidenziato che la misura carceraria è l'unica idonea ad assicurare la recisione dei legami tra l'indagato e gli ambienti criminali nei quali questi (sin dai primi anni 2000) è stabilmente inserito, risultando Cangemi persona assolutamente inaffidabile in ordine al rispetto di misure meno afflittive che richiedono la capacità del soggetto di osservare volontariamente le connesse prescrizioni di legge.

Alla inammissibilità dei ricorsi segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non evidenziandosi elementi dai quali dedurre l'assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di provvedere a gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o Manda alla Cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentiti i difensori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 4 aprile 2024 (motivazione depositata il successivo 7 maggio) ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] confermando l'ordinanza genetica del Gip che ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'addebito provvisorio di cui al capo 1, rubricato sub art. 416 bis cod. pen. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] viene contestata la "partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista operante nel territorio di Gallico, nell'ambito della quale, in ossequio alle direttive impartite dai capi, si occupava di accompagnare i capi promotori - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - agli abboccamenti con altri esponenti del sodalizio - quale [OSCURATO:PERSONA] - e delle articolazioni federate - quale [OSCURATO:PERSONA], detto "Gino" - per la gestione delle dinamiche criminali comuni: pianificava con altri sodali, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], l'evasione dal carcere del capo [OSCURATO:PERSONA]; forniva supporto economico ai sodali detenuti e alle loro famiglie nonché veicolava "ambasciate" e messaggi con altri esponenti del sodalizio; infine, si adoperava con altri sodali al fine di far ottenere a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori casa". 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto due distinti ricorsi, nei quali deduce i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, in merito: a) alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il ricorrente, risultano contraddittorie e non munite di adeguati riscontri; b) all'illogicità che connota la motivazione dell'ordinanza impugnata che dalla presunta attività di "accompagnamento" di soggetti appartenenti alla cosca da parte dell'indagato (circostanza peraltro affermata sulla base di elementi insufficienti e contraddittori) ha dedotto una condotta di partecipazione a carico di questi; si evidenzia che, come anche precisato da questa Corte, l'eventuale "vicinanza" al singolo associato, anche in posizione di vertice, non è indicativa della partecipazione all'associazione; c) alla valorizzazione della condotta di contribuzione ai bisogni della famiglia Utano, erroneamente considerata anch'essa dimostrativa della intraneità del Cangemi mentre si è trattato di modeste contribuzioni (offerta di acquisto di sigarette) prive di valore significativo; così come priva di rilievo individualizzante è la vicenda della prospettata evasione del boss Crupi dal momento che la conversazione ha avuto ad oggetto un fatto del tutto ipotetico e irrealizzabile; d) infine, priva di rilievo indiziante per l'addebito associativo risulta quanto riferito dal Cangemi in merito all'omicidio Catalano, dichiarazioni per le quali è stato contestato all'indagato il favoreggiamento personale aggravato dalla mafiosità, atteso che è indubbio il rapporto personale tra Cangenni e Corso (di tal che, in ipotesi si sarebbe trattato di condotta posta in essere a favore solo di questi e non della cosca) e che la stessa ordinanza cautelare adottata per tale vicenda ha ravvisato discordanze tra gli interrogatori resi dal Cangenni, in ordine al quale, comunque, secondo il ricorrente sussisteva la scriminante ex art. 384 cod. pen. 2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria; a tale riguardo si rileva: a) l'assenza di riscontri in merito alle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] - le cui dichiarazioni comunque risultano intrinsecamente inattendibili e non credibili (in particolare, si riportano stralci del verbale dell'interrogatorio reso dal predetto dinanzi al PM che, secondo il ricorrente, sarebbero connotate da evidente contraddizione, evidenziandosi che, in ogni caso, il collaboratore ha chiaramente affermato di non aver mai avuto a che fare con il Cangemi); b) la assenza, in relazione alla già indicata partecipazione dell'indagato alla discussione relativa alla possibile evasione di [OSCURATO:PERSONA], di serietà dell'ipotesi; c) la circostanza che Cangemi, lungi da essere un "sostenitore" degli affiliati, era invece criticato per il comportamento "scarsamente collaborativo" con le famiglie dei detenuti; d) la inidoneità, quale elemento indiziario rilevante, dell'asserita condotta di "accompagnamento" e, per converso, la significativà - in chiave di esclusione della intraneità - della circostanza che, nel corso di conversazioni intercorse tra Utano e Corso, l'indagato non interveniva, limitandosi a parlare con la moglie del primo; e) la irrilevanza della vicenda (peraltro dai contorni oscuri) relativa al favoreggiamento contestato all'indagato in relazione ad un omicidio ascritto a Corso e a tale [OSCURATO:PERSONA]. Da tutte dette criticità della motivazione dell'ordinanza del riesame il ricorrente deduce che, sulla base dei principi affermati in materia dalla S.C., non emergono elementi idonei a ritenere configurabile - sia sotto il profilo oggettivo che riguardo a quello soggettivo - una effettiva condotta partecipativa, non essendo stati individuati neppure gli specifici contributi che Cangemi avrebbe messo a disposizione della consorteria. Il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale del riesame indicato concreti elementi dai quali inferire la concretezza e la attualità delle medesime, essendosi riferito esclusivamente alla supposta gravità dei fatti addebitati all'indagato, evidenziandosi altresì che egli non è indagato per nessun "reato fine". [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e dunque inammissibili. 2. L'ordinanza impugnata, connotata da motivazione certamente non illogica, ha dato conto dei plurimi elementi indiziari a carico del Cangemi. 2.1,, Essi consistono: a) nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (rese dinanzi al Pubblico ministero nel novembre del 2020)1 che ha indicato l'indagato come componente della cosca e legato al sodale [OSCURATO:PERSONA]; detta circostanza - rileva il Tribunale del riesame - è confermata dal fatto che in diverse occasioni Cangemi è stato controllato alla guida della sua autovettura con a fianco proprio Corso e che egli è dipendente di società che si occupa del trasporto merci per conto terzi amministrata dal fratello del predetto Corso, ma di fatto occultamente gestita da quest'ultimo; b) nella circostanza che il boss [OSCURATO:PERSONA] non appena scarcerato nel giugno del 2018 riallacciava i contatti con i sodali, tra cui Cangemi, in merito al quale formulava rimproveri sul contributo da lui fornito ai familiari dei partecipi detenuti; al riguardo, l'ordinanza risponde ai rilievi critici dell'indagato, ora riproposti nel ricorso, evidenziando che tali "rimproveri" sono stati però rintuzzati dalla moglie dell'Utano, [OSCURATO:PERSONA], che riferiva che Cangemi l'aveva aiutata fattivamente, e che risulta la piena "disponibilità" del Cangemi a favore dei sodali avvalorata dal tenore di altre conversazioni intercettate; c) nella condotta di "accompagnamento" di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione dell'Utano, agli arresti domiciliari, nel luglio del 2018 (e nella conversazione nel corso della quale si esamina, anche da parte dell'indagato, il modo per evitare che si attivi il "braccialetto elettronico" del medesimo Crupi) nonché negli ulteriori accompagnamenti, nel dicembre del 2018 e sempre da parte dell'indagato, del Corso presso l'abitazione dell'Utano; in tali incontri, rileva l'ordinanza impugnata, si sono svolti colloqui relativi "alla strategia da adottare nei confronti di un altro associato, [OSCURATO:PERSONA], che non aveva ancora pienamente accettato la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo reggente della articolazione di Gallico" e che poco dopo verrà ucciso. 21, Il Tribunale del riesame, approfondendo le doglianze difensive in ordine al ruolo effettivo del Cangemi nei colloqui tra Utano e Corso, precisa che "sebbene la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sia stata captata, in quanto i due si spostavano in altra stanza dell'abitazione (invece Cangemi intratteneva una conversazione con [OSCURATO:PERSONA], moglie di Utano)Iè da ritenere che la stessa abbia avuto ad oggetto il contenuto della imbasciata da fare a [OSCURATO:PERSONA]" (uno dei "capi supremi" della cosca al quale Corso si era rivolto per avere conferma del proprio ruolo di reggente, contestato invece dal Catalano). Il predetto Catalano la sera stessa si recava da Utano e dopo Corso ritornava a casa di questi "per commentare, evidentemente, la recente visita del Catalano". Il Tribunale del riesame, in modo logico, conclude sul punto nel senso che "deve ritenersi che la presenza del Cangemi, in qualità di accompagnatore del Corso, presso l'abitazione dell'Utano sia significativa della sua intraneità al sodalizio, attesi gli argomenti che in tali ambiti venivano trattati - ossia il ruolo di Catalano nella consorteria - e che si discuteva comunque di argomenti che solo soggetti partecipi alla stessa potevano e dovevano conoscere" (pag. 19). 2.3. Un ulteriore elemento, connotato da significativa gravità indiziaria, viene individuato nel coinvolgimento del Cangemi nella vicenda relativa all'omicidio - perpetrato, secondo l'ipotesi di accusa, da [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] - del Catalano, avvenuto due mesi dopo i fatti sopra riportati, in relazione alla quale il ricorrente è attinto da ulteriore misura custodiale in quanto gravemente indiziato di favoreggiamento, aggravato dalla mafiosità, dei due autori dell'omicidio. Ancora, la "intraneità" dell'indagato trova supporto nel coinvolgimento del predetto nella discussione - alla quale prendevano parte anche Utano, Corso e altri due soggetti non identificati - nella quale si esaminava la possibilità di far evadere, utilizzando un elicottero, dal carcere il boss [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza impugnata, pag. 20 s.). Il Tribunale reggino evidenzia che durante la conversazione Cangemi manifestava qualche titubanza in ragione delle conseguenze che l'evasione avrebbe comportato nei confronti dell'intera cosca - evidentemente per la reazione della Magistratura e delle Forze dell'ordine - ammonendo che "non sapete che si scatena". In merito a tale discussione il Tribunale del riesame rileva, in modo certamente non illogico, che, al di là della "fattibilità concreta" dell'evasione, la partecipazione a tale conversazione dell'indagato, con un ruolo attivo, dimostra chiaramente la sua intraneità alla cosca di 'ndrangheta. Peraltro, a ulteriore conferma del ruolo di partecipe all'associazione del Cangemi, il provvedimento impugnato evidenzia che nel corso di tale incontro vi sono anche diversi riferimenti all'intervenuto se questro delle armi di cui alcuni sodali avevano la disponibilità, sequestro che sarebbe dipeso dalle propalazioni di un altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. Indizi che, unitamente agli ulteriori evidenziati dal provvedimento impugnato (relativi alle conversazioni intercettate nelle quali [OSCURATO:PERSONA] parlando con il marito Utano riferiva che Cangemi era stato inviato dal Corso per effettuare il pagamento della fornitura elettrica dell'abitazione della coppia ; al ruolo del Cangemi nel tentativo di far ottenere all'Utano, detenuto, il permesso per svolgere attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario presso una società, riconducibile al Corso e al Crupi: pag. 26 ss.), dimostrano adeguatamente il ruolo attivo del Cangemi all'interno del sodalizio di 'ndrangheta. 3. Per quanto poi concerne le esigenze cautelari - peraltro correlate a fattispecie per la quale vige il regime presuntivo ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la cui sussistenza è contestata in modo generico dal ricorrente - l'ordinanza impu gnata ha, congruamente, evidenziato che la misura carceraria è l'unica idonea ad assicurare la recisione dei legami tra l'indagato e gli ambienti criminali nei quali questi (sin dai primi anni 2000) è stabilmente inserito, risultando Cangemi persona assolutamente inaffidabile in ordine al rispetto di misure meno afflittive che richiedono la capacità del soggetto di osservare volontariamente le connesse prescrizioni di legge. Alla inammissibilità dei ricorsi segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non evidenziandosi elementi dai quali dedurre l'assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di provvedere a gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o Manda alla Cancelleria per
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