CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Locri avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 luglio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente annullato, con riferimento ai reati fine di cui ai capi 15), 16) e 74), l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 giugno 2022, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, confermandola in relazione ai reati di partecipazione ad un'associazione di stampo "ndranghetistico (ed. cosca "Cordì" di Locri) e ad un'associazione dedita al narcotraffico (capi 1 e 2), oltre che in relazione ad una serie di reati-fine oggetto di provvisoria contestazione formulata in sede cautelare nei capi 11), 12), 14), 37) e 72). 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo l'apparenza della motivazione riguardo agli elementi indiziari indicati a sostegno dell'appartenenza del ricorrente sia alla contestata associazione mafiosa che all'altra associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che in relazione alla ritenuta esistenza di un collegamento fra i due sodalizi e alla configurabilità delle contestate aggravanti mafiose e delle esigenze cautelari. Assume il ricorrente l'omessa valutazione di una serie di eccezioni sollevate in sede di riesame con riferimento all'assenza di un'idonea base giustificativa in merito alla struttura organizzativa del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti e all'individuazione del rapporto che sarebbe intercorso fra le condotte oggetto delle contestazioni rispettivamente ipotizzate nei capi 1) e 2), tenuto conto del fatto che le attività di traffico di stupefacenti risultano cessate al mese di novembre 2016 e che un vasto ed autonomo fenomeno di detenzione e consumo di stupefacenti era stato già da tempo monitorato sul territorio dagli organi investigativi, in assenza di collegamenti rilevanti con la consorteria imafiosa di riferimento, operante sino al luglio 2020 ed estranea, come tale, alla gestione delle attività sul relativo mercato, come del resto affermato in un passaggio motivazionale della stessa ordinanza genetica. Si lamenta, al riguardo, l'omessa considerazione sia della circostanza relativa alla totale assenza di rapporti fra l'indagato e il [OSCURATO:PERSONA], sia di una serie di questioni dalla difesa poste in sede di riesame [sì come indicate nelle pagine 18 e 19 del ricorso, lettere da a) ad h)], unitamente al travisamento del contenuto di una intercettazione [lett. i)] relativa ad un casuale accompagnamento in macchina del fratello del Cordì, sulla cui base l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ipotizzato la circostanza della piena intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 dicembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative esposte a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta. 2. Il provvedimento impugnato, invero, ha dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando, con un'articolata ed esaustiva trattazione, la centralità del ruolo assunto dall'indagato all'interno dei due sodalizi criminali in contestazione e le relazioni di collegamento funzionale ed operativo esistenti fra i due gruppi, anche sul piano del reperimento delle necessarie risorse economiche. Nella motivazione, infatti, dopo aver partitamente richiamato le numerose e convergenti risultanze indiziarie offerte dagli esiti dell'attività investigativa, il Tribunale ha illustrato gli elementi raccolti a sostegno della ritenuta esistenza delle strutture organizzative, dei ruoli rivestiti da ciascun sodale e delle attività stabilmente svolte dai due sodalizi, spiegando come il contributo operativo apportato dall'odierno ricorrente non sia stato solo il frutto di uno sporadico sostegno alle due associazioni, ma si sia tradotto, piuttosto: a) in un caso, nel compito di reperire le sostanze stupefacenti, recuperare i crediti associativi, sovraintendere al gruppo di spacciatori impiegati nello smercio, effettuare in prima persona le cessioni e fungere da raccordo tra i vari sottogruppi facenti parte del sodalizio; b) nell'altro caso, nello svolgimento di una continuativa attività di referente della cosca sul territorio di propria "competenza", per il soddisfacimento di qualsiasi esigenza degli abitanti della zona, nell'ambito di un rapporto di stretta e fidata collaborazione con il [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del sodalizio, cui ha offerto - come posto in evidenza dal richiamo alle conversazioni oggetto di intercettazione puntualmente analizzate nell'ordinanza - un appoggio incondizionato, mantenendo rapporti diretti con tutte le figure di primo piano della cosca e ricevendone direttive e protezione, accompagnando il fratello e portandogli la colazione, partecipando a riunioni conviviali del sodalizio, fungendo da nuncius nei momenti di fibrillazione interna e contribuendo sia alla risoluzione dei contrasti, anche rispetto a persone esterne alla consorteria, sia al rafforzamento del suo organigramma con una vasta schiera di giovani ad essa contigui. 3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. Cod. proc. pen. P.Q.IM. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.