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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 28990/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19619/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 899/2017 depositata il10/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 marzo 2017, la Corte d'Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale di Viterbo e— per l'effetto— rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente a termine del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR), per la dichiarazione di illegittimità della apposizione del termine ai contratti stipulati negli anni scolastici dal 2007/2008 al 2010/2011, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ed il risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale― ricostruita la normativa applicabile e la giurisprudenza intervenuta in materia― osserva va che nella fattispecie di causa la lavoratrice era stata immessa in ruolo nell’anno scolastico 2014/2015 sicchè la stabilizzazione costituiva una misura proporzionata, effettiva ed idonea a sanzionare debitamente l’abusiva reiterazione dei contratti (quand’anche essa fosse ravvisabile).

Né d’altro canto la RICCI aveva allegato o provato la sussistenza di un danno ulteriore, non essendo a tal fine idonee le generiche deduzioni contenute nell’atto introduttivo. 3.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi di censura, cui il MIUR ha opposto difese con controricorso.

4. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La rinuncia al ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati (che vi appongono il visto), sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.

2. In tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. nr. 17562/2020; Cass. nr. 28524/2018; Cass. nr. 27868/2018; Cass.nr. 26840/2018; Cass.

S.U. n.r 3876/2010).

3. Sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato.

4. Le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente; la rinuncia alla decisione del giudizio di cassazione nel caso in cui sulle ragioni di impugnazione questa Corte abbia avuto già modo di pronunciarsi nell'ambito di un diverso procedimento contribuisce, infatti, a rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di legittimità (si veda nello stesso senso Cass. nr.5118/2022).

5. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002; la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19619/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 899/2017 depositata il10/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 2017, la Corte d'Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale di Viterbo e— per l'effetto— rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente a termine del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR), per la dichiarazione di illegittimità della apposizione del termine ai contratti stipulati negli anni scolastici dal 2007/2008 al 2010/2011, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ed il risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale― ricostruita la normativa applicabile e la giurisprudenza intervenuta in materia― osserva va che nella fattispecie di causa la lavoratrice era stata immessa in ruolo nell’anno scolastico 2014/2015 sicchè la stabilizzazione costituiva una misura proporzionata, effettiva ed idonea a sanzionare debitamente l’abusiva reiterazione dei contratti (quand’anche essa fosse ravvisabile). Né d’altro canto la RICCI aveva allegato o provato la sussistenza di un danno ulteriore, non essendo a tal fine idonee le generiche deduzioni contenute nell’atto introduttivo. 3.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi di censura, cui il MIUR ha opposto difese con controricorso. 4. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia al ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati (che vi appongono il visto), sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ. 2. In tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. nr. 17562/2020; Cass. nr. 28524/2018; Cass. nr. 27868/2018; Cass.nr. 26840/2018; Cass. S.U. n.r 3876/2010). 3. Sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato. 4. Le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente; la rinuncia alla decisione del giudizio di cassazione nel caso in cui sulle ragioni di impugnazione questa Corte abbia avuto già modo di pronunciarsi nell'ambito di un diverso procedimento contribuisce, infatti, a rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di legittimità (si veda nello stesso senso Cass. nr.5118/2022). 5. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002; la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d
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