CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32445/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P TRIBUNALE di MateraUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTOLetti la sentenza descritta in epigrafe e il ricorso proposto nell’interesse di NicolaDanilo Camastaritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso lasentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie,asserite violazioni riguardanti i criteri di determinazione della pena nonché un viziodi motivazione parimenti afferente alla tenuta del percorso giustificativo sotteso altrattamento sanzionatorio concordato, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che noncomportano l’irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei terminitracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Cortecon la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli);rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art.610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dellostesso codice; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]