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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47125/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo C.apozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione emessa il 2 maggio 2018 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale ha ritenuto il predetto imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 81 cpv., 314 cod. pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]., aggiudicataria della "selezione per l'individuazione di un partner di service finanziario connesso alla gestione del fondo di coloro che versano in una situazione di temporanea difficoltà economica" e, pertanto, incaricato di pubblico servizio, avendo per ragioni di tale ufficio e servizio il possesso e la disponibilità dei fondi pubblici, di provenienza comunitaria, relativi al progetto denominato "Credito sociale" e del conto corrente dedicato n. 39434/63 sul quale gli stessi erano stati accreditati per l'importo di euro 2,5 milioni ed essendo il Marano unico soggetto delegato ad operare su detto conto, con Della Molta, presidente e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], si appropriavano della somma di euro 825mi1a sottraendoli alla loro destinazione vincolata e li utilizzavano per scopi personali e privati, in investimenti sul mercato di rischio attraverso due bonifici - in data 1/4/2016 e 4/4/2016 - in favore della "W.B.T. [OSCURATO:PERSONA]" del rispettivo importo di 410mila e 415mila euro.

Alla conferma della responsabilità conseguiva la irrogazione della pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli arti. 110, 81, 640 e 314 cod. pen. e vizio della motivazione con riguardo al concorso eventuale dell'extraneus in reato proprio di natura istantanea.

Dallo stesso narrato dei giudici di merito si evince con chiarezza che la finalità del ricorrente era quella di impossessarsi della somma ricevuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], acquisendo il possesso dell'ingente importo mediante la prospettazione al Marano di investimenti altamente remunerativi.

Il ricorrente ha, dunque, posto in essere una condotta del tutto autonoma rispetto a quella del pubblico ufficiale, che si è sostanziata in un raggiro dell'intraneus il quale - allettato dalla prospettazione di un impiego altamente remunerativo del capitale investito - ha bonificato l'ingente somma alla WBT, immediatamente dopo utilizzata per scopi personali e privati, senza che il Marano ne ricevesse alcun beneficio.Nella specie manca la finalità unitaria che occorre per qualificare il concorso dell'extraneus nel reato proprio in quanto mentre il Marano agiva, in tesi, per distrarre i fondi dal conto vincolato al fine di investirli, il [OSCURATO:PERSONA] agiva per impossessarsene definitivamente, intento nel quale riusciva, prospettando al pubblico ufficiale remunerazioni del capitale per effetto di investimenti sul mercato azionario, in realtà mai avvenuti.

2.2. Con il secondo motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110, 81, 640 e 314 cod. pen. e vizio della motivazione con riguardo al concorso eventuale dell'extraneus in reato proprio di natura istantanea, in particolare in relazione al concorso morale del ricorrente nella appropriazione del denaro pubblico preventivamente bonificato dal pubblico ufficiale sul proprio conto corrente.

Come risulta dall'accertamento di merito la [OSCURATO:SOCIETA], in data 19/12/2014 riceveva tramite bonifico sul conto corrente dedicato la somma di 2,5 milioni di euro che il 22.12.2014 il Marano girava - per l'importo di 900mila euro, sul proprio conto corrente; nell'aprile 2016 il Marano investiva parte della stessa somma, per 825mila euro, attraverso i due bonifici alla WBT con causale "progetto giubilare".

Cosicché il Marano aveva consumato il delitto di peculato con il versamento della somma di 900mila euro sul proprio conto corrente in data 22.12.2014 - per poi investirne la gran parte nell'aprile 2016 - e rispetto alla prima fase la sentenza esclude qualsiasi partecipazione del ricorrente.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

1. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo l'accertamento di merito, a seguito di un accordo del 31.01.2014 tra la società in house regionale Fondazione "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:SOCIETA]. del Morano, affidataria del servizio finanziario di concessione di crediti agevolati in favore di soggetti in situazione di temporanea difficoltà, avveniva l'accreditamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di 2,5 milioni su conto dedicato alla [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] girava - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 900mila euro sul proprio conto corrente e nell'aprile del 2016 accreditava gran parte della stesso somma - 825mila euro - alla società WBT, con causale "progetto giubilare".

Il trasferimento dei fondi avveniva in virtù di un accordo quadro del 10.3.2016 (rinvenuto presso la [OSCURATO:SOCIETA]) tra la M&[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] (socio unico), la [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e rappresentante legale p.t. [OSCURATO:PERSONA], e la società di intermediazione finanziaria W.B.T. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p. t. [OSCURATO:PERSONA].

L'accordo, sottoscritto anche dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], legale della [OSCURATO:PERSONA], prevedeva l'ingresso della M&M [OSCURATO:PERSONA] nei preesistenti accordi tra la stessa Fondazione e la piattaforma finanziaria gestita dalla WBT al fine di consentirle di partecipare agli strumenti finanziari gestiti da quest'ultima.

Infine, la M&M [OSCURATO:PERSONA], mediante un accordo di collaborazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], conferiva alla [OSCURATO:SOCIETA]. la facoltà di effettuare autonomamente investimenti finanziari secondo il predetto accordo quadro.

Tra le captazioni ritenute utili a sostenere l'affermazione di responsabilità, il primo giudice - come annota la sentenza impugnata - valorizzava anche alcune intercettazioni del novembre 2016 tra il Della Molta ed il [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva come la WBT fosse una società schermo a loro di fatto riconducibile, che avevano l'intenzione di "lasciar morire" per crearne un'altra a cui trasferire "la partecipazione con quello" e ricavare "2 milioni".

Alla prospettazione difensiva della commissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una truffa aggravata ai danni del Marano, la Corte ha risposto rilevando che tale ricostruzione è smentita dalle stesse dichiarazioni spontanee dell'imputato e contraddetta dalle risultanze investigative (v. pg. 3).

Dalle prime risulta l'ammissione dell'imputato di aver partecipato all'ideazione ed organizzazione dell'investimento dei fondi gestiti dal Marano, negando esclusivamente di averne conosciuto la natura pubblica, comunicatagli solo nel mese di maggio/giugno 2016 (quindi, dopo l'esecuzione dei due bonifici) e dell'esistenza dell'accordo quadro preesistente alla conversazione del 21.10.2016 tra il Marano e il Masciari, vedente in modo chiaro sul tenore dell'accordo tra la Fondazione "[OSCURATO:PERSONA]" e la [OSCURATO:SOCIETA] e sulla mancata previsione esplicita in detto atto negoziale della facoltà di investire i fondi.

Inoltre, prosegue la sentenza, "le risultanze circa la dispersione dei fondi e le reazioni del Marano occasionate dalla presa di conoscenza delle indagini in corso (e non della perdita del denaro) dimostrano come il predetto, in cointeressenza con il [OSCURATO:PERSONA] e il Della Molta, abbia investito i fondi facendone perdere la tracciabilità attraverso società di comodo, avendo piena consapevolezza del loro vincolo di destinazione e del carattere non remunerativo della gestione affidatagli dalla Fondazione "[OSCURATO:PERSONA]", dalla quale non avrebbe potuto trarre alcun profitto, così perseguendo la finalità di eludere tale ultima disposizione".

"Altrettanto provata - prosegue la sentenza - risulta la cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione illecita in esame, tenuto conto del tenore della conversazione intercettata in data 21.10.2016, nella quale il Marano ha fatto esplicito riferimento alla comune appropriazione del denaro attraverso la WBT, nonché della gestione di fatto di detta società da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del Della Motta.

Il tenore dell'indicata conversazione evidenzia, altresì, come alle accuse esplicite del Marano circa la conoscenza ab initio in capo al [OSCURATO:PERSONA] e al Della Motta della natura pubblica dei fondi, di cui si erano appropriati, l'imputato si sia limitato a rendersi disponibile a risolvere il problema ("come possiamo risolverlo questo problema") senza replicare di aver appreso che si trattava di denaro pubblico solo dopo l'esecuzione dell'operazione".

3. Ritiene questa Corte che rispetto alle esposte ragioni della conferma della responsabilità del ricorrente, entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

4. Il primo motivo è innanzitutto basato su una non consentita rivalutazione del merito quando parcellizza le condotte distinguendo quelle del ricorrente rispetto a quelle del Marano, genericamente riproponendo una questione di fatto alla quale la Corte ha correttamente risposto escludendo fondamento alla prospettata truffa del ricorrente ai danni del Morano.

Inoltre, è manifestamente infondato non rilevando, infatti, la pretesa diversa finalità perseguita dal Castelli, rispetto a quella del Marano, che appartiene al movente dell'azione, essendo decisivo, ai finì della sussistenza del concorso di persone, la consapevolezza di concorrere alla appropriazione di somme del finanziamento pubblico, attraverso investimenti per scopi personali.

5. Il secondo motivo è genericamente proposto oltre che manifestamente infondato.

Il ricorrente, facendo leva sul precedente accreditamento delle somme sul conto corrente del Marano nel 2014, propone una questione di fatto non sottoposta - come risulta dal testo della sentenza impugnata - al Giudice di appello al quale ha prospettato la mancanza di ricorrenza dei presupposti del concorso nel reato di peculato, ossia della conoscenza in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] (extraneus) della qualità pubblicistica del Marano e della destinazione dei fondi a fini diversi da quelli istituzionali.

In ogni caso, del tutto correttamente la Corte ha individuato l'interversione del possesso delle somme di origine pubblica e vincolate a finalità pubblica nella realizzazione da parte del Marano dei due bonifici alla WBT, operazione inserita nell'ambito di un accordo al quale hanno partecipato lo stesso Marano e l'attuale ricorrente, oltre che il Della Motta, rispetto al quale la sentenza ha dato corretta giustificazione - non contrastata dal ricorso - della sussistente consapevolezza che si trattasse di fondi pubblici.

Invero, l'interversio possessionis del finanziamento, si è verificata con l'investimento - in violazione del vincolo di destinazione pubblico - disposto nell'aprile 2016 verso la società di comodo gestita di fatto dallo stesso Castelli e dal Della Motta, in conformità all'orientamento secondo il quale "La condotta del presidente di un'associazione svolgente attività socio-assistenziale che indebitamente si appropria di somme di denaro ricevute a titolo di finanziamento da parte di un ente pubblico integra il delitto di peculato se il trasferimento del denaro da parte del suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una sua manifestazione di volontà, in virtù del quale la gestione del denaro, che conserva la sua natura di pecunia pubblica, comporta lo svolgimento di un servizio pubblico" (Sez. 6, n. 51923 del 09/11/2016, Rv. 268561).

Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell'appropriazione della somma di 825 mila euro, mediante l'investimento finanziario disposto nell'aprile 2016, è ineccepibilmente stato fondato sulla piena consapevolezza da questi dimostrata, fin "dall'inizio", della natura pubblica dei fondi, consapevolezza di cui la sentenza dà conto richiamando la eloquente intercettazione della conversazione tra Marano e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: di fronte ai pericoli di una incriminazione a seguito della iniziativa giudiziaria e prospettando il Marano, per evitarli, di ricostituire il fondo, al suo esplicito riferimento alla appropriazione delle somme ed consapevolezza fin dall'inizio della loro natura pubblica, il [OSCURATO:PERSONA] non ha replicato di non avere conoscenza di detta natura pubblica, ponendosi solo di come 'risolvere il problema'.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo C.apozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione emessa il 2 maggio 2018 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale ha ritenuto il predetto imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 81 cpv., 314 cod. pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]., aggiudicataria della "selezione per l'individuazione di un partner di service finanziario connesso alla gestione del fondo di coloro che versano in una situazione di temporanea difficoltà economica" e, pertanto, incaricato di pubblico servizio, avendo per ragioni di tale ufficio e servizio il possesso e la disponibilità dei fondi pubblici, di provenienza comunitaria, relativi al progetto denominato "Credito sociale" e del conto corrente dedicato n. 39434/63 sul quale gli stessi erano stati accreditati per l'importo di euro 2,5 milioni ed essendo il Marano unico soggetto delegato ad operare su detto conto, con Della Molta, presidente e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], si appropriavano della somma di euro 825mi1a sottraendoli alla loro destinazione vincolata e li utilizzavano per scopi personali e privati, in investimenti sul mercato di rischio attraverso due bonifici - in data 1/4/2016 e 4/4/2016 - in favore della "W.B.T. [OSCURATO:PERSONA]" del rispettivo importo di 410mila e 415mila euro. Alla conferma della responsabilità conseguiva la irrogazione della pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli arti. 110, 81, 640 e 314 cod. pen. e vizio della motivazione con riguardo al concorso eventuale dell'extraneus in reato proprio di natura istantanea. Dallo stesso narrato dei giudici di merito si evince con chiarezza che la finalità del ricorrente era quella di impossessarsi della somma ricevuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], acquisendo il possesso dell'ingente importo mediante la prospettazione al Marano di investimenti altamente remunerativi. Il ricorrente ha, dunque, posto in essere una condotta del tutto autonoma rispetto a quella del pubblico ufficiale, che si è sostanziata in un raggiro dell'intraneus il quale - allettato dalla prospettazione di un impiego altamente remunerativo del capitale investito - ha bonificato l'ingente somma alla WBT, immediatamente dopo utilizzata per scopi personali e privati, senza che il Marano ne ricevesse alcun beneficio.Nella specie manca la finalità unitaria che occorre per qualificare il concorso dell'extraneus nel reato proprio in quanto mentre il Marano agiva, in tesi, per distrarre i fondi dal conto vincolato al fine di investirli, il [OSCURATO:PERSONA] agiva per impossessarsene definitivamente, intento nel quale riusciva, prospettando al pubblico ufficiale remunerazioni del capitale per effetto di investimenti sul mercato azionario, in realtà mai avvenuti. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110, 81, 640 e 314 cod. pen. e vizio della motivazione con riguardo al concorso eventuale dell'extraneus in reato proprio di natura istantanea, in particolare in relazione al concorso morale del ricorrente nella appropriazione del denaro pubblico preventivamente bonificato dal pubblico ufficiale sul proprio conto corrente. Come risulta dall'accertamento di merito la [OSCURATO:SOCIETA], in data 19/12/2014 riceveva tramite bonifico sul conto corrente dedicato la somma di 2,5 milioni di euro che il 22.12.2014 il Marano girava - per l'importo di 900mila euro, sul proprio conto corrente; nell'aprile 2016 il Marano investiva parte della stessa somma, per 825mila euro, attraverso i due bonifici alla WBT con causale "progetto giubilare". Cosicché il Marano aveva consumato il delitto di peculato con il versamento della somma di 900mila euro sul proprio conto corrente in data 22.12.2014 - per poi investirne la gran parte nell'aprile 2016 - e rispetto alla prima fase la sentenza esclude qualsiasi partecipazione del ricorrente. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla 1. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo l'accertamento di merito, a seguito di un accordo del 31.01.2014 tra la società in house regionale Fondazione "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:SOCIETA]. del Morano, affidataria del servizio finanziario di concessione di crediti agevolati in favore di soggetti in situazione di temporanea difficoltà, avveniva l'accreditamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di 2,5 milioni su conto dedicato alla [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] girava - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 900mila euro sul proprio conto corrente e nell'aprile del 2016 accreditava gran parte della stesso somma - 825mila euro - alla società WBT, con causale "progetto giubilare". Il trasferimento dei fondi avveniva in virtù di un accordo quadro del 10.3.2016 (rinvenuto presso la [OSCURATO:SOCIETA]) tra la M&[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] (socio unico), la [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e rappresentante legale p.t. [OSCURATO:PERSONA], e la società di intermediazione finanziaria W.B.T. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p. t. [OSCURATO:PERSONA]. L'accordo, sottoscritto anche dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], legale della [OSCURATO:PERSONA], prevedeva l'ingresso della M&M [OSCURATO:PERSONA] nei preesistenti accordi tra la stessa Fondazione e la piattaforma finanziaria gestita dalla WBT al fine di consentirle di partecipare agli strumenti finanziari gestiti da quest'ultima. Infine, la M&M [OSCURATO:PERSONA], mediante un accordo di collaborazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], conferiva alla [OSCURATO:SOCIETA]. la facoltà di effettuare autonomamente investimenti finanziari secondo il predetto accordo quadro. Tra le captazioni ritenute utili a sostenere l'affermazione di responsabilità, il primo giudice - come annota la sentenza impugnata - valorizzava anche alcune intercettazioni del novembre 2016 tra il Della Molta ed il [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva come la WBT fosse una società schermo a loro di fatto riconducibile, che avevano l'intenzione di "lasciar morire" per crearne un'altra a cui trasferire "la partecipazione con quello" e ricavare "2 milioni". Alla prospettazione difensiva della commissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una truffa aggravata ai danni del Marano, la Corte ha risposto rilevando che tale ricostruzione è smentita dalle stesse dichiarazioni spontanee dell'imputato e contraddetta dalle risultanze investigative (v. pg. 3). Dalle prime risulta l'ammissione dell'imputato di aver partecipato all'ideazione ed organizzazione dell'investimento dei fondi gestiti dal Marano, negando esclusivamente di averne conosciuto la natura pubblica, comunicatagli solo nel mese di maggio/giugno 2016 (quindi, dopo l'esecuzione dei due bonifici) e dell'esistenza dell'accordo quadro preesistente alla conversazione del 21.10.2016 tra il Marano e il Masciari, vedente in modo chiaro sul tenore dell'accordo tra la Fondazione "[OSCURATO:PERSONA]" e la [OSCURATO:SOCIETA] e sulla mancata previsione esplicita in detto atto negoziale della facoltà di investire i fondi. Inoltre, prosegue la sentenza, "le risultanze circa la dispersione dei fondi e le reazioni del Marano occasionate dalla presa di conoscenza delle indagini in corso (e non della perdita del denaro) dimostrano come il predetto, in cointeressenza con il [OSCURATO:PERSONA] e il Della Molta, abbia investito i fondi facendone perdere la tracciabilità attraverso società di comodo, avendo piena consapevolezza del loro vincolo di destinazione e del carattere non remunerativo della gestione affidatagli dalla Fondazione "[OSCURATO:PERSONA]", dalla quale non avrebbe potuto trarre alcun profitto, così perseguendo la finalità di eludere tale ultima disposizione". "Altrettanto provata - prosegue la sentenza - risulta la cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione illecita in esame, tenuto conto del tenore della conversazione intercettata in data 21.10.2016, nella quale il Marano ha fatto esplicito riferimento alla comune appropriazione del denaro attraverso la WBT, nonché della gestione di fatto di detta società da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del Della Motta. Il tenore dell'indicata conversazione evidenzia, altresì, come alle accuse esplicite del Marano circa la conoscenza ab initio in capo al [OSCURATO:PERSONA] e al Della Motta della natura pubblica dei fondi, di cui si erano appropriati, l'imputato si sia limitato a rendersi disponibile a risolvere il problema ("come possiamo risolverlo questo problema") senza replicare di aver appreso che si trattava di denaro pubblico solo dopo l'esecuzione dell'operazione". 3. Ritiene questa Corte che rispetto alle esposte ragioni della conferma della responsabilità del ricorrente, entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 4. Il primo motivo è innanzitutto basato su una non consentita rivalutazione del merito quando parcellizza le condotte distinguendo quelle del ricorrente rispetto a quelle del Marano, genericamente riproponendo una questione di fatto alla quale la Corte ha correttamente risposto escludendo fondamento alla prospettata truffa del ricorrente ai danni del Morano. Inoltre, è manifestamente infondato non rilevando, infatti, la pretesa diversa finalità perseguita dal Castelli, rispetto a quella del Marano, che appartiene al movente dell'azione, essendo decisivo, ai finì della sussistenza del concorso di persone, la consapevolezza di concorrere alla appropriazione di somme del finanziamento pubblico, attraverso investimenti per scopi personali. 5. Il secondo motivo è genericamente proposto oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente, facendo leva sul precedente accreditamento delle somme sul conto corrente del Marano nel 2014, propone una questione di fatto non sottoposta - come risulta dal testo della sentenza impugnata - al Giudice di appello al quale ha prospettato la mancanza di ricorrenza dei presupposti del concorso nel reato di peculato, ossia della conoscenza in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] (extraneus) della qualità pubblicistica del Marano e della destinazione dei fondi a fini diversi da quelli istituzionali. In ogni caso, del tutto correttamente la Corte ha individuato l'interversione del possesso delle somme di origine pubblica e vincolate a finalità pubblica nella realizzazione da parte del Marano dei due bonifici alla WBT, operazione inserita nell'ambito di un accordo al quale hanno partecipato lo stesso Marano e l'attuale ricorrente, oltre che il Della Motta, rispetto al quale la sentenza ha dato corretta giustificazione - non contrastata dal ricorso - della sussistente consapevolezza che si trattasse di fondi pubblici. Invero, l'interversio possessionis del finanziamento, si è verificata con l'investimento - in violazione del vincolo di destinazione pubblico - disposto nell'aprile 2016 verso la società di comodo gestita di fatto dallo stesso Castelli e dal Della Motta, in conformità all'orientamento secondo il quale "La condotta del presidente di un'associazione svolgente attività socio-assistenziale che indebitamente si appropria di somme di denaro ricevute a titolo di finanziamento da parte di un ente pubblico integra il delitto di peculato se il trasferimento del denaro da parte del suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una sua manifestazione di volontà, in virtù del quale la gestione del denaro, che conserva la sua natura di pecunia pubblica, comporta lo svolgimento di un servizio pubblico" (Sez. 6, n. 51923 del 09/11/2016, Rv. 268561). Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell'appropriazione della somma di 825 mila euro, mediante l'investimento finanziario disposto nell'aprile 2016, è ineccepibilmente stato fondato sulla piena consapevolezza da questi dimostrata, fin "dall'inizio", della natura pubblica dei fondi, consapevolezza di cui la sentenza dà conto richiamando la eloquente intercettazione della conversazione tra Marano e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: di fronte ai pericoli di una incriminazione a seguito della iniziativa giudiziaria e prospettando il Marano, per evitarli, di ricostituire il fondo, al suo esplicito riferimento alla appropriazione delle somme ed consapevolezza fin dall'inizio della loro natura pubblica, il [OSCURATO:PERSONA] non ha replicato di non avere conoscenza di detta natura pubblica, ponendosi solo di come 'risolvere il problema'. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r
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