CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14889/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO MESSINAn. 755/2016 depositata il07/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], convenne in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte di a ppello di Messinaper chiedere l’ indennità di occupazione legittima di un’area dichiarata di pubblica utilità in quanto destinata a lavori di costruzione della strada di accesso da via S.Lucia alla Scuola media di [OSCURATO:PERSONA] e occupat a con immissione in possesso in data 20/4/1998, sostenendo che il terreno aveva natura edificabile. A causa pendente vennero espropriati i terreni e determinata l’indennità. La Corte di Appello di Messina liquidò la somma di € 5.556,25 per indennità di occupazione legittima della porzione di terreno occupata di 381 mq e ne ordinò il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 della legge 22/10/1971 nr. 865 e dell’art.5 bis, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992 n.333 convertito nella legge 8 agosto 1992 nr. 359 in riferimento all’art. 360, comma 1 , nr.5 , c.p.c. e lamenta altresì omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, perché la Corte di appello di Messina avrebbe erroneamente ritenuto che l’area oggetto di giudizio avesse destinazione legale agricola e non edificabile perché classificata come strada e verde pubblico, mentre al contrario l’area era edificabile e così ha liquidato un’indennità inferiore al valore di mercato degli immobili. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. in riferimento all’art. 360 comma 1, nr.3 , c.p.c. perch é la Corte di Appello di Messina ha erroneamente ritenuto che spettasseroal ricorrente solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.277 c.p.c.e 1283 c.c. in riferimento all’art. 360 , comma 1, nr.3 , c.p.c. perch é la Corte di a ppello di Messina ha erroneamente ritenuto che spettasseroal ricorr ente solo gli interessi legali e non anche gli interessi sugli interessi a decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione. Il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre premettere che il valore venale da attribuire al proprietario espropriato, quale indennizzo costituzionalmente garantito, deve essere ancorato alle caratteristiche oggettive del suolo secondo il fondamentale parametro dell'edificabilità legale (dunque secondo la disciplina del territorio), e solo in presenza di tale requisito, anche della valutazione integrativa che ne dà il mercato secondo il parametro dell'edificabilità di fatto. Ove il giudice decida di avvalersi del sistema sintetico-comparativo, com'è in sua discrezionalità, il principio fondamentale è quello che la selezione delle aree da adottare ai fini della valutazione, debba avvenire nell'ambito di immobili "omogenei", ovvero aventi, in primo luogo, la stessa destinazione urbanistica (Cass. 16.3.2012, n. 4210 ; 26.3.2012, n. 4783), e il cui atto di trasferimento appartenga ad epoche rispetto alle quali non vi siano state apprezzabili variazioni del mercato immobiliare. Ciò premesso, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per aver sostanzialmente ritenuto che l’area fosse non edificabile ma riconosce egli stesso che l’area era destinata a strada e C3 verde pubblico. Inoltre il terreno in sede di immissione in possesso era coltivato ad agrumeto. Il ricorrente sostiene che la destinazione a strada indicata in sentenza scaturiva da un vincolo espropriativo di cui non si poteva tenere conto, ma non indica su quali presupposti dovrebbe basarsi tale valutazione, salvo invocare un passaggio decontestualizzato della relazione peritale in netto contrasto con quanto riportato dalla Corte di appello a pagina 7 della sentenza impugnata. La Corte di appello infatti ha attribu ito al Consulente tecnico l’accertamento della destinazione legale agricola del terreno anche a prescindere dal vincolo a strada e verde pubblico del PF151/1978 e del PRG 101/1999 e ha disatteso la valutazione peritale per essere stata basata su di un in accettabile criterio di edificabilità di fatto desunto dalla natura edificabile delle aree confinanti, di cui comunque era stato tenuto conto dallo stesso Comune per non penalizzare l’attore. Tale preciso accertamento è contrastato solo genericamente dal ricorrente che invoca il valore desunto dalla vendita della porzione residua del terreno, non ritenuta attendibile e vincolante dalla Corte per un suolo a destinazione agricola. Deve pertanto ritenersi che la valutazione del terreno effettuata dalla Corte di appello sia conforme alla legge e che la censura proposta miria una non consentita rivalutazione del merito, Il terzo motivo di ricorso è infondato e va respinto. Infatti: “ Gli interessi sul debito pecuniario certo ma non liquido, quale il debitoper l'indennità di espropriazione, pur maturando nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, scadono con la pronuncia giudiziale e pertanto possono produrre ulteriori interessi soltanto dal momento di tale scadenza, pereffetto di una convenzione ad essa successiva, ovvero dal giorno della ulteriore domanda giudiziale proposta dopo la suddetta pronuncia, conseguendone che l'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti non può essere disposta dal giudice al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi.”(Sez. 1, Sentenza n. 7696 del 31/03/2006). Il secondo motivo di ricorso deveinvece essere accolto. La Corte di a ppello di Messina infatti ha correttamente qualificato come debito di valuta quello del Comune per il pagamento dell’indennità di occupazione ma poi ha escluso il maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma , c.c . , che era stato richiesto dal ricorrente con riferimento alladifferenza fra il rendimento medio dei titoli di stato e gli interessi legali. Tale richiesta era invece pienamente ammissibile e doveva essere apprezzata nel merito alla luce della giurisprudenza di questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, secondo la quale nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci -quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale. (Sez. U, Sentenza n. 19499 del 16/07/2008, Rv. 604419 – 01; cfr anche Sez. 2, Sentenza n. 3029 del 16/02/2015, Rv. 634554 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019, Rv. 654981 -01). La sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio al giudice di merito. In considerazione di quanto sopra il ricorso va accolto nel secondo motivo, respinti il primo e terzo motivo , e la sentenza im p ugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivodi ricorso, rigettati il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del