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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2000

Cassazione n. 13054/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/2000 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha cc:infermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno con la iale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.Ft. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputate: e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

4. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pe n. è stato argomentato in ragione dei precedenti penali e del comportamento processua e negativo (ha distrutto il dispositivo di controllo che gli era stato applicato).

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudi;:ic , di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) e, quantc al caso in esame, oltre ai precedenti penali la corte territoriale ha individuato u i ulteriore comportamento di sicura valenza negativa, ai sensi dell'art. 133 cod.pen., della pwsonalità del ricorrente.

Si tratta di un giudizio che appare congruamente argomentato e pertanto incensurabile in questa sede.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costtuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zausa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché uello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamenl e fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/2000 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha cc:infermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno con la iale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.Ft. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputate: e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 4. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pe n. è stato argomentato in ragione dei precedenti penali e del comportamento processua e negativo (ha distrutto il dispositivo di controllo che gli era stato applicato). In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudi;:ic , di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) e, quantc al caso in esame, oltre ai precedenti penali la corte territoriale ha individuato u i ulteriore comportamento di sicura valenza negativa, ai sensi dell'art. 133 cod.pen., della pwsonalità del ricorrente. Si tratta di un giudizio che appare congruamente argomentato e pertanto incensurabile in questa sede. 5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costtuzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zausa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché uello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamenl e fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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