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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 51317/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 178 e ss cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio era stato notificato difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 158 comma 8-bis cod. proc. pen., nonostante questi avesse eletto domicilio in Milano via Primaticcio n. 86; si sarebbe verificata una lesione del diritto di difesa integrante una nullità generale a regime intermedio che era stata tempestivamente eccepita con le conclusioni scritte non valutate dalla Corte di appello. 3.In data 3 novembre 2023 perveniva rinuncia al ricorso da difensore munito di procura speciale: il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio era stato notificato difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 158 comma 8-bis cod. proc. pen., nonostante questi avesse eletto domicilio in Milano via Primaticcio n. 86; si sarebbe verificata una lesione del diritto di difesa integrante una nullità generale a regime intermedio che era stata tempestivamente eccepita con le conclusioni scritte non valutate dalla Corte di appello. 3.In data 3 novembre 2023 perveniva rinuncia al ricorso da difensore munito di procura speciale: il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.
Decreto Cassazione n. 51317/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris