CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 novembre 2025,confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto AlessandroPaolucci responsabile del reato di ricettazione, per avere ricevuto un assegnodenunciato smarrito nel 2010; avverso la sentenza ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:1.1. violazione dell’art. 24 cod. proc. pen.; mancanza e contraddittorietàdella motivazione in ordine all’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno:i giudici di merito avevano affermato che la competenza per territorio andavaradicata, nell’incertezza circa il luogo di commissione della ricettazione, conriferimento al reato di truffa (dichiarato estinto per remissione di querela), cheperò si era realizzata nel circondario del Tribunale di Avellino;1.2 violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen.,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: nel momento in cui laCorte di appello aveva affrontato la questione della prescrizione, aveva recepito laricostruzione temporale che aveva precedentemente disatteso relativamente altempo in cui il ricorrente aveva ricevuto l’assegno di cui al capo di imputazione;occorreva poi richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini delcalcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi incui manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato,il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione delprincipio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reatopresupposto (nel caso di specie, il reato risultava consumato nel 2010):1.3 violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, mancanza dimotivazione: la Corte di appello aveva omesso di considerare che l’integralerisarcimento del danno conseguente alla remissione di querela per il reato di truffacostituiva elemento decisivo che escludeva la possibilità di una condanna perricettazione dello stesso bene;1.4 violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., mancanza di motivazione inordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale perl’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto chiarire il ruolodell’imputato di mero intermediario nell’operazione commerciale;1.5 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inordine alla valutazione delle prove documentali e degli effetti dell’integralerisarcimento del danno: in particolare, l'integrale versamento dell'importodell'assegno alle persone offese, conseguente alla remissione di querela per ilreato di truffa, costituiva elemento decisivo per valutare l’effettiva sussistenza deldolo specifico richiesto per la ricettazione;1.6 violazione dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.. mancata pronuncia diassoluzione nonostante l’insufficienza delle prove ogni oltre ragionevole dubbio;1.7 violazione dell’art. 648 comma 2 cod. pen., mancato riconoscimentodell’attenuante della particolare tenuità del fatto nonostante la sussistenza di tuttii presupposti normativi;1.8 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allariqualificazione giuridica del fatto, violazione dell’art. 712 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, è stata correttamenteapplicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “in tema di truffacontrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegnosuccessivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato siconsuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costuipaga con l'assegno non negoziabile; in tal caso la competenza territoriale è delTribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamentomentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga aconoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello incui ha ricevuto l'assegno” (Sez. 2, n. 37855 del 22/09/2010, Rv. 248906); poichéera incerto il luogo di ricezione dell’assegno, si è fatto riferimento al reato di truffa,che è stato considerato consumato nel luogo di ricezione di consegna dei benioggetto della truffa con contestuale dell’assegno, fatti avvenuti in Battipaglia, conconseguente competenza del Tribunale di Salerno.A tale proposito, si deve ribadire che “la competenza per territorio, nel casoin cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod.proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudicedel luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente piùgrave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo dicommissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competenteper il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9,commi secondo e terzo, cod. proc. pen.” (Sez.U., n. 40537 del 16/07/2009, Rv.244330).1.2 Quanto alla eccepita prescrizione, si deve ribadire che “in tema di causedi estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulladata di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve esserefissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso diincertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio deltermine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza,anche attraverso deduzioni logiche” (Sez.3, n. 7245 del 12/01/2024, Rv. 285953),come avvenuto nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha espressamentemotivato nell’ultima pagina della sentenza impugnata sul perché si deve ritenereche [OSCURATO:PERSONA] fosse venuto in possesso dell’assegno di cui al capo di imputazione inepoca prossima alla avvenuta consegna a Nisivoccia (marzo 2017).1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che “in tema diconcorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialitàunilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialitàreciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem".(Sez.U., n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024) Rv. 286581 – 02); nel caso inesame, non vi è alcun rapporto di genus a speciem tra truffa e ricettazione, vistela diversità della condotta (uso di artifici o raggiri nel primo caso, acquisto di resproveniente da reato nel secondo) e dell’elemento soggettivo (condotta finalizzataa trarre in inganno la vittima nel primo caso, conoscenza della provenienzadelittuosa nel secondo caso).Si deve inoltre rilevare che il delitto di ricettazione è un reato istantaneo(ancorché il fatto possa avere effetti permanenti), e al tempo stesso un reatoformale, in quanto si consuma con il compimento dell'azione, indipendentementedalla realizzazione del fine specifico di questa e dal verificarsi di un danno.Pertanto, nel caso in cui taluno, dopo aver conseguito il possesso di una cosafurtiva, per realizzare il fine di profitto perseguito l'abbia consegnata ad altriponendo in essere artifici o raggiri in guisa da trarre in inganno il compratore circal'identità e la provenienza della stessa cosa, con il delitto previsto dall'art 648concorre materialmente il delitto di truffa concretantesi in tale fraudolenta attivitàsuccessiva alla consumazione dell'altro reato; anche il dolo dei due reati èdifferente, per cui non si può parlare di violazione del principio del ne bis in idem.1.4 Quanto al quarto motivo di ricorso, si deve ribadire che, nel giudizio diappello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1,cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indaginedibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidereallo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimessoalla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità secorrettamente motivata [Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230); nel casoin esame, la Corte di appello ha rilevato che la difesa aveva rinunciato al testeBuondonno ed ha espressamente motivato sulla irrilevanza del teste.1.5 Relativamente al quinto motivo di ricorso, la Corte di appello haespressamente motivato, a pag. 10 della sentenza impugnata, dando conto dellasussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione, evidenziando plurimecircostanze idonee ad escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la buona fededell’imputato e la credibilità della prospettazione difensiva; quanto al settimomotivo di ricorso, i giudici di merito hanno escluso l’applicazione del quarto commadell’art. 648 cod. pen., evidenziando sia l’importo dell’assegno che la condottadell’imputato e la sua personalità (pag. 11 sentenza impugnata); sullaimpossibilità di riqualificare il reato in quello previsto dall’art. 712 cod. pen. (ottavomotivo di ricorso), vi è ampia motivazione a pag.10 della sentenza impugnata,nella parte in cui la Corte di appello svolge convincenti considerazioni sullasussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione.1.6 Relativamente al sesto motivo di ricorso, è opportuno inoltre ricordareche secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdottonell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la naturadel sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che nonpuò essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzionialternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito esegnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attentadisamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad uncontrollo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di unavalutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essiimperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480del 8 4 07/02/2017, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Rv. 261600);di conseguenza la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», imponeall'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata,intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione deifatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento adelementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramenteipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409; Sez. 4, n.22257 del 25/03/2014, Rv. 259204).Conclusivamente i motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, inquanto reiterano le medesime censure già proposte con l’atto di appello: infatti,secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep.08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso cheriproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senzaprendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali imotivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che"La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso ilprovvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.),debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto chesorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è,pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso)con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)" (inmotivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento chedichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoa favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]