CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41477/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata! conferma di quella del Tribunale di Ravenna, con cui era stato ritenuto res. ponsabile del reato di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada e condannato alla pena ritenuta di giustizia. L'imputato era accusato di non avere adempiuto all'obbligo di fermarsi e prestare soccorso a persone ferite dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale ricollegabile alla sua condotta di guida. La difesa deduce censure che possono così riassumersi: 1) violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.; vizio di motivazione con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen. Si duole dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, sostenendo una erronea ricostruzione del fatto in sentenza, dalla quale sarebbe derivata la non condivisibile pronuncia di condanna. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Le critiche mosse dal ricorrente all'impugnata sentenza in punto di ritenuta colpevolezza, pur rappresentate sotto l'enunciato profilo di censure di legittimità, presentano chiare connotazioni d'inammissibilità in quanto sono sostanzialmente ripetitive delle doglianze già dedotte in sede di appello, specificamente disattese dalla Corte territoriale con logico apparato argomentativo, e palesemente versate in fatto. Va sottolineato che esule dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito (cfr. Sez. Un., N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793). Nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì affermato il seguente principio di diritto: "E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, N. 256/98 - ud. 18/9/1997 - RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 - ud. 15/12/1992 - RV. 193046). Nella concreta fattispecie la Corte di merito ha dato conto del proprio convincimento con l'indicazione di specifici elementi probatori, significativamente ed ulteriormente corroborati dalle deduzioni logiche che i giudici di merito hanno ritenuto di dover trarre dalle circostanze oggettive acclarate. La Corte territoriale ha puntualmente ragguagliato il giudizio di fondatezza dell'accusa al compendio probatorio acquisito, a fronte del quale non possono trovare spazio le deduzioni difensive, per lo più finalizzate a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte distrettuale, ed in quanto tale non proponibile in questa sede. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore delta Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osaria