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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37646/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1973 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 18 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Roma alla pena di anni 18 e mesi due di reclusione ed euro 66.300 di multa per più fatti sanzionati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 ( capi 1, 4, 7, 11, 12 e 14 della rubrica); per la detenzione e il porto di due diverse pistole ( capi 5 e 8, avuto riguardo a quest'ultimo, limitatamente alla sola detenzione); per due ipotesi di detenzione sanzionate ex art. 697 cod. pen. (capi 6 e 9); per la ricettazione della pistola descritta al capo 8 (contestata al capo 9).

Reati tutti avvinti dal vincolo della continuazione, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati ( capi 5,7); con il solo Zingaro ( capi 4, 6) o con il solo Pizzone ( capi 8, 9, 10, 11 e 12); con la figlia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ( separatamente giudicati per il capo 14). 2.Interposto appello, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ferma la responsabilità dell'imputato per i fatti allo stesso contestati, ha ridotto la pena irrogata, riconoscendo le attenuanti generiche, come in primo grado, nonché l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., in origine esclusa dal Tribunale, ritenuta prevalente all'aggravante contestata per il reato ritenuto più grave (quella di cui al comma 6 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, riferita al fatto di cui capo sub 7 della rubrica).

Apportando la diminuzione per le attenuanti accordate, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni 9 e mesi 9 di reclusione nonché in euro 40.000 di multa.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando, in primo luogo, la violazione degli artt. 179, primo comma, 159, 160, 295 e 296 cod. proc. pen. e dell'ad 6 CEDU nonché vizio di motivazione, manifestamente illogica e contraddittoria, avuto riguardo alla risposta offerta dalla Corte territoriale in relazione al rilievo, addotto in appello, inerente la rilevata nullità del decreto di latitanza emesso dal Tribunale di Roma in data 19 ottobre 2019 e di tutti gli atti successivi.

Tanto perché lo stesso farebbe leva su ricerche non esaustive perchè non attuali (risalenti, nell'ipotesi migliore, al mese di marzo del 2019) né complete. 4.Con un ulteriore gruppo di censure, la difesa dell'imputato, prospettando diverse violazioni di legge, sostanziale e processuale, nonché sistematici travisamenti probatori, ha contestato le valutazioni spese dalla Corte territoriale nel ritenere comprovata la responsabilità del ricorrente per ciascuno dei capi di imputazione allo stesso ascritti.

5. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis , 63, 69, 81 e 89 cod. pen nonché in relazione all'art. 73, comma 6 , d.

P. R. n. 309 del 1990; adduce ancora vizio di motivazione, manifestamente illogica in punto di determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita l'accoglimento limitatamente ai rilievi formulati in ordine agli aumenti di pena apportati in sentenza quanto ai reati satellite.

Per il resto, riposa su censure che si sono rilaate inammissibili, quantomeno perché ,e, manifestamente infondate.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1.La difesa ribadisce in questa sede la nullità del decreto di latitanza emesso dal Tribunale di Roma in data 19 ottobre 2019 e di tutti gli atti successivi; e contrasta la motivazionale svolta dalla Corte del merito nel rispondere al relativo rilievo pregiudiziale, resa senza considerare che il decreto in questione sarebbe stato emesso facendo leva su ricerche non esaustive, perchè non attuali (risalenti, nell'ipotesi migliore, al mese di marzo del 2019) né complete.

2.2. Ritiene la Corte che, anche prescindendo dalle risposte offerte sul punto con la sentenza impugnata, la questione in rito posta dall'imputato sia inammissibile, perché, all'esito dello scrutinio della relativa situazione processuale, non si risolve nella puntuale indicazione di un vulnus effettivo alle prerogative difensive del [OSCURATO:PERSONA] poste a fondamento delle doglianze prospettate.

2.2.1. La disamina degli atti trasmessi alla Corte, suscettibile di autonoma verifica anche oltre le emergenze offerte dalla sentenza alla luce della natura del vizio prospettato, consente di evidenziare che il ricorrente, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare per le imputazioni a processo, si rese irreperibile, tale restando anche nel corso della udienza preliminare, sfociata nel decreto di rinvio a giudizio che ha dato luogo al processo in disamina; rinvio a giudizio disposto, tuttavia, in costanza della nomina del difensore di fiducia del ricorrente, intervenuta nel corso della udienza preliminare.

Il decreto di latitanza è stato successivamente reso il 19 ottobre 2019 mentre la latitanza ebbe a cessare il il 7 novembre 2019 ( allorquando venne eseguito il citato titolo cautelare) e dunque prima della data fissata per l'udienza dibattimentale, svoltasi il 12 novembre dello stesso anno.

2.2.2. Ciò precisato, rileva la Corte che, a fronte del fatto, incontroverso e decisivo, in forza del quale le ragioni della latitanza erano già venute meno prima della udienza dibattimentale, il ricorso tradisce la sua evidente genericità: la nullità del decreto di latitanza viene eccepita, infatti, senza rimarcare con la dovuta puntualità le ricadute della stessa quanto alla rituale notifica del decreto di rinvio a giudizio del ricorrente; soprattutto, viene prospettata senza mai mettere in evidenza l'eventuale inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] rispetto allo sviluppo dibattimentale dell'accusa sottesa al titolo portato in esecuzione.

In altre parole, non si si chiarisce in che termini il vizio afferente il decreto di latitanza avrebbe nel caso inciso sulla conoscenza del processo in capo al [OSCURATO:PERSONA] e sulle possibilità dello stesso di prendere puntualmente parte allo stesso sin dal suo originario incedere, atteso che non vengono neppure concretamente evocate possibili violazioni inerenti la corretta applicazione nella specie del disposto di cui all'art 420-bis cod. proc. pen.

Di qui la manifesta inconferenza della doglianza, prospettata unicamente mettendo in luce vizi del decreto di latitanza destinati a rimanere privi di reali conseguenze se, come nella specie, l'atto assertivamente viziato perda efficacia prima della instaurazione del dibattimento e se non se ne precisano le rifluenze sulle prerogative difensive della parte interessata in ordine alla puntuale e completa partecipazione al giudizio della stessa. 3.Venendo al gruppo di censure prospettate in relazione al merito della responsabilità ascritta al ricorrente in relazione alle diverse imputazioni mosse nei suoi confronti, ne va rimarcata la complessiva inammissibilità. 4.Guardando alle valutazioni rese in sentenza quanto alla responsabilità ascritta al ricorrente per i fatti di cui ai capi distinti dai numeri 4), 5), 6) e 7) della rubrica, il giudizio della Corte del merito riposa sul contenuto delle intercettazioni svolte 1'11 gennaio 2017, che hanno avuto come protagonisti, oltre all'imputato, anche [OSCURATO:PERSONA] (Progr. 414), compagno della figliastra del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (progr. 428); fa leva, ancora, sugli esiti della perquisizione operata il giorno seguente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale, riposta dentro un mobile dotato di un doppio fondo fatto costruire dall'imputato da un artigiano di sua fiducia ([OSCURATO:PERSONA]), è stata travata sostanza stupefacente del tipo cocaina (circa 1 kg), la cui detenzione, ascritta in concorso anche al Pizzone, è stata contestata al capo 7).

Nella medesima occasione è stata anche rinvenuta la pistola descritta al capo 5), il caricatore e cartucce di cui al capo 6).

Secondo la conforme lettura delle dette emergenze offerta dai giudici del merito, dal tenore delle citate intercettazioni sarebbe emerso che la detenzione della sostanza e della pistola rinvenuti in casa di [OSCURATO:PERSONA] erano riferibili a tutti e tre gli indagati nel caso coinvolti: in particolare, il compendio probatorio avrebbe dato conferma del fatto che Zingaro spacciava per conto del [OSCURATO:PERSONA] il quale custodiva le chiavi del mobile sopra descritto collocato all'interno del('appartamento del primo, li dove erano custoditi i beni in questione.

Inequivoci in tal senso sono stati ritenuti i riferimenti, nei colloqui captati, alla mannite, poi rivenuta all'esito del sequestro; alle quote della sostanza da distribuire in futuro ai diversi acquirenti, di fatto sovrapponibili alle confezioni ripartite rinvenute nella diretta disponibilità dello Zingaro; alla pistola descritta nel capo 5 e rivenuta sempre all'esito della citata perquisizione, trasportata da [OSCURATO:PERSONA] e Pizzone sino all'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] al quale veniva consegnata dopo averla caricata ( progr,da 428 a 430 sempre dell'Il gennaio 2017).

4.1. I rilievi difensivi diretti a contrastare siffatta ricostruzione all'evidenza non colgono nel segno.

4.2. In relazione al capo di imputazione sub 4), la difesa contesta l'identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] dell'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al dialogo intercettato in data 11 gennaio 2017 ( progr. n. 414).

Si rimarca, ancora, il difetto di correlazione tra quanto indicato in sentenza e il contenuto della imputazione in relazione al momento in cui sarebbe stato consumato il delitto contestato, non definito nel relativo contesto temporale, senza che le emergenze dibattimentali abbiano risolto le relative incertezze.

Di qui una non consentita retrodatazione del momento consumativo del fatto senza consentire all'imputato un puntuale esercizio delle relative prerogative difensive, con conseguente violazione degli artt. 177, 187, 521, 522 e 546 cod. pen. nonché 111 Cost.4.2.1.

L'assunto difensivo si fonda su censure se non manifestamente infondate in ogni caso non utilmente prospettabili in questa sede.

La cessione di sostanza stupefacente contestata al capo 4) della rubrica trova infatti puntuale conferma nel riferimento operato al dialogo occorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Zingaro nel corso del quale si fa riferimento ad una pregressa vendita, operata in favore di tale Rino, di 200 grammi di cocaina per il corrispettivo di quattromila euro.

Che l'interlocutore dell'imputato sia Zingaro (separatamente giudicato e condannato anche per tale fatto) è circostanza che la Corte territoriale desume, senza che il relativo ragionamento possa ritenersi inficiato da incongruenze prospettabili in questa sede, dal riferimento che, nel colloquio captato, viene fatto alla compagna di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], figliastra del [OSCURATO:PERSONA]: aspetto, questo, dirimente del relativo motivare, che la difesa contrasta, tuttavia, offrendo una inammissibile lettura alternativa del dato captato ( l'imputato nel proferire il nome Alessandra si sarebbe rivolto ad un soggetto, subito dopo uscito dall'auto all'interno della quale si svolgeva il colloquio intercettato, diverso dall'interlocutore con il quale ebbe a continuare la conversazione captata), peraltro legata ad una frazione ristretta del più ampio portato probatorio garantito dal colloquio intercettato.

Tanto rende inammissibile in parte qua il relativo rilievo perchè sollecita la Corte ad una diretta e diversa ricostruzione del fatto, estr1ando frammenti del substrato probatorio di riferimento, senza comunque inficiare la logicità della semantica privilegiata dai giudici del merito.4.2.2.

Il fatto contestato risulta inoltre adeguatamente circostanziato temporalmente siccome realizzato in termini di prossima contiguità alla data del colloquio captato, in linea con il tenore della contestazione.

Depone in tal senso la lettura complessiva della intercettazione richiamata in sentenza, che ha consentito, con linearità logica immune a censure, ai giudici del merito di collegare la cessione in questione a un frangente temporale piuttosto recente rispetto alla conversazione intercettata: in particolare, è decisivo il riferimento reso allo sconto richiesto dal cessionario allo Zingaro, da leggere alla luce della futura cessione che sarebbe stata realizzata in favore dello stesso da li a poco rispetto al colloquio captato, poi impedita solo dal sequestro della sostanza; sconto sollecitato proprio in occasione della pregressa vendita e dunque di cose coerentemente attestata in termini di contiguità temporale con la data del colloquio captato.

Da qui l'assenza di incertezze quanto alla collocazione del momento di consumazione della condotta, adeguatamente definito dalle risultanze dibattimentali in piena coerenza al tenore del capo di imputazione.

4.3. In relazione ai capi 5), 6) e 7), la difesa ha ribadito, relativamente al capo sub 7), le contestazioni mosse in relazione alla individuazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] quanto al prog.

N. 414 dell'Il gennaio 2017; ha inoltre rimarcato la non coincidenza tra il contenuto dei dialoghi e la sostanza rinvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla cocaina da fornire al soggetto menzionato come Dario nel citato colloquio, sia in riferimento alla complessiva droga detenuta da Zingaro.

Quanto alla pistola di cui al capo 5), si lamenta l'assenza di elementi in forza ai quali poter ritenere che l'arma oggetto dei colloqui captati (riportati ai progr. da 428 a 430 dell'Il gennaio 2017), venne consegnata a [OSCURATO:PERSONA].

Nulla in particolare consentirebbe di affermare che la detta pistola coincideva con quella rinvenuta presso l'abitazione del citato coimputato.

4.3.1. Anche su tali capi, le valutazioni rese in sentenza restano insensibili ai rilievi formulati con il ricorso.

4.3.2. Rispetto al capo 7), sgomberato il campo dai dubbi sulla identificazione dell'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] (nel progr. 414), resta da dire che il ricorso muove da un presupposto logico errato: quello in forza del quale nel citato colloquio captato, venne fatto un resoconto complessivo della droga che Zingaro deteneva anche nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], aspetto non emergente da alcun tratto della decisione impugnata.

Piuttosto, nella decisione impugnata viene messa in evidenza la rilevante coincidenza logica tra alcuni punti del dato captato (la sostanza destinata a tali Dario e Riccardo ) e quelli riscontrati all'esito della perquisizione operata presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] (le confezioni recanti le lettere identificative D e R).

Ancora viene dato coerente rilievo al fatto che nel colloquio intercettato si fece riferimento a due quote ( di cento e trecento grammi), destinate al citato Dario, aspetto in parte confermato dai rinvenimento di un involucro contenente 100 grammi di sostanza con siffatta finalizzazione nominativa.

Vero è che tale ultimo dato porta a una parziale coincidenza delle due emergenze: ma, a differenza di quanto ritenuto nel ricorso, si tratta di incongruenza di minimo rilievo marcatamente recessiva rispetto alla complessiva rilevanza probatoria coerentemente ascritta alla lettura intrecciata delle due emergenze, di fatto sostanzialmente sovrapponibili.

4.3.3. Rispetto alle imputazioni di cui ai capi 5) e 6), avuto riguardo alla contestata coincidenza tra la pistola sequestrata all'esito della perquisizione del 12 gennaio 2017 e l'arma cui si riferiscono gli interlocutori nel corso della intercettazione citata in sentenza, il ricorso è inammissibile perchè non si confronta con il contenuto complessivo delle captazioni evocate a sostegno della decisione: in particolare con il tratto in cui il [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento all'arma pacificamente attestata dal colloquio intercettato, si rivolge allo Zingaro dicendogli " questa la mettiamo al cassetto", facendo dunque, puntuale riferimento al mobile, fatto costruire dall'imputato, all'interno del quale, il giorno dopo, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], è stata rinvenuta la pistola descritta nel capo di imputazione sub 5) e gli ulteriori oggetti a questa connessi, indicati al capo 6).

4.4. Seguendo l'ordine tracciato dal ricorso e venendo dunque allo scrutinio della censura prospettata in direzione della responsabilità ascritta per il capo 12) della rubrica, va rilevato come ad avviso della difesa, seguendo la stessa linea logica sottesa alla ricostruzione della sentenza impugnata per i capi 4), 5), 6), non vi sarebbero motivi per escludere che la sostanza considerata nel citato capo di imputazione siccome ceduta a [OSCURATO:PERSONA] nel caso coincideva con quella contestata al capo 7), con conseguente illegittima duplicazione dell'imputazione, risultando quella relativa al capo 12) assorbita in quest'ultima.

4.4.1. L'assunto è manifestamente infondato.

E' pacifico, perchè non contestato, il dato in forza del quale il Pizzone, di concerto con l'imputato, ebbe a consegnare al Forti sostanza stupefacente che quest'ultimo ebbe a restituirne in quantità inferiore.

Da qui la contestata cessione, come ritenuto in sentenza, punibile anche se non seguita dal pagamento del corrispettivo ( il ricorrente, come si comprende dalle intercettazioni richiamate, decise di non chiederne il pagamento, considerati i rapporti con il Forti).Sulla base di tale ricostruzione non si comprende quali siano le ragioni che possono portare alla evocata sovrapponibilità delle imputazioni relative ai capi delta rubrica sub 12) e 7).

Per più ragioni.

In punto di fatto dalla sentenza non emerge che la droga consegnata al Forti fosse contenuta nel mobile fatto costruire dal [OSCURATO:PERSONA], poi rinvenuto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], aspetto sul quale il ricorso lega il proprio assunto.

In ogni caso, il tempo che separa le due condotte, alla luce delle relative connotazioni tipologiche, rende marcatamente inconferente il rilievo difensivo.

La contestazione in esame riguarda un fatto di cessione cronologicamente antecedente - in quanto precedente al 3 gennaio 2017, data del colloquio intercettato- la detenzione riscontrata all'esito del sequestro presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 12 gennaio 2017 ( capo 7): anche a voler ritenere, dunque, che la droga ceduta al Forti in origine facesse parte della medesima partita detenuta e nel residuo rinvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], tanto impedisce comunque di rivendicare la duplicità di giudizio in ordine al medesimo fatto, trattandosi di condotte distinte sul piano materiale e temporale ( la cessione operata prima del 3 gennaio e la detenzione della restante sostanza protrattasi sino al 12 gennaio).

4.5. In relazione al capo 14) della rubrica, nel ricorso si rimarca l'assenza di alcuna coincidenza temporale e quantitativa tra la detenzione contestata e quella ritenuta in sentenza, nell'assunto accusatorio identificata con quella accertata e separatamente giudicata in danno del concorrente [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, compagno della figlia del ricorrente, Serena.

Il separato giudizio reso nei confronti del concorrente aveva infatti accertato la detenzione da parte di quest'ultimo di sostanza diversa ( anche hashish oltre che cocaina) da quella riferita dal ricorrente nel corso della intercettazione dell'Il gennaio 2017, peraltro in termini ponderali marcatamente differenti; la data della supposta detenzione comune era inoltre differente, atteso che per tali fatti il D'Arcangelo era stato arrestato 1'8 settembre 2016 mentre nel capo di imputazione si faceva riferimento al 3 gennaio 2017, momento nel quale l'asserito concorrente, in quanto detenuto, non poteva di certo detenere alcunchè nell'interesse dell'odierno ricorrente.

4.5.1. Le doglianze prospettate non portano a soluzioni diverse da quelle già emarginate per le precedenti censure.

Vero è che l'imputazione fa erroneamente cenno ad una data di consumazione anteriore e prossima al 3 gennaio 2017, diversa da quella effettivamente posta a fondamento della relativa decisione.

Tanto verosimilmente per un duplice errore: l'aver indicato, nell'imputazione, una data coincidente non al fatto bensi al momento di accertamento dello stesso, peraltro individuato altrettanto erroneamente ( l'intercettazione di rilievo, come emerge dalla sentenza impugnata è quella dell'Il gennaio, avuto riguardo al colloquio occorso con [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale l'imputato parla della detenzione per suo conto di 150 grammi di sostanza stupefacente detenuta dal D'arcangelo).

Siffatta incertezza non ha tuttavia inciso sulla ritualità della relativa contestazione e sulla correlazione tra imputazione e sentenza, non potendo emergere dubbi quanto alla puntuale individuazione, da parte dell'imputato, del fatto allo stesso contestato, oggetto del relativo giudizio: la dinamica dibattimentale ha infatti reso immediatamente evidente che la condotta contestata coincideva con quella ascritta al D'Arcangelo in data 8 settembre 2016, come del resto immediatamente poteva evincersi dal contenuto testuale della stessa imputazione, che faceva espresso riferimento all'arresto in flagranza operato per tali fatti ai danni del suddetto.

Per il resto, rileva la Corte che la stessa non piena coincidenza tra la droga sequestrata al D'Arcangelo nell'occasione e quella riferita nel dato intercettato dallo stesso ricorrente non è circostanza dirimente nel valutare la linearità del percorso logico tracciato dalla sentenza impugnata in parte qua : non toglie spazio, infatti, all'inequivoco portato probatorio ricavabile dalle dichiarazioni rele dall'imputato nel corso del relativo colloquio captato, quando, per contro, la rilevata incongruenza quantitativa, l'unica dotata di minimo rilievo, ha trovato una chiave di lettura non manifestamente illogica nelle indicazioni argomentative offerte sul punto in sentenza.

Anche in parte qua i rilievi difensivi non valgono ad incrinare la logica sottesa alla decisione assunta: il mancato accenno alla diversa consistenza ponderale della sostanza rinvenuta al momento dell'arresto del D'Arcangelo nel corso del colloquio captato ( li dove l'imputato, si era lamentato del fatto che il genero non si era mostrato all'altezza del ruolo perché si era "pippato tre grammi"), non mina in radice la linearità della conclusione privilegiata dalla Corte, perché non rende del tutto illogica l'ipotesi della graduale dismissione, da parte del D'Arcangelo, della droga fornitagli dall'imputato, nel periodffirtempo compreso tra la data della consegna e quella del suo successivo arresto.

4.6. Infine, in relazione ai capi 8), 9), 10), 11) della rubrica, nel ricorso si rimarca che il dato offerto dalle intercettazioni, diversamente da quanto è a dirsi in caso di contestazioni inerenti la cessione di sostanz4, stupefacenti, da solo non poteva sostenere il giudizio di responsabilità legato alla detenzione di armi e droga: la condanna non poteva legarsi infatti,solo a dichiarazioni autoreferenziali dell'imputato ma necessitava di ulteriori riscontri.In siffatta situazione il dato probatorio richiamato a sostegno della relativa valutazione dava conto di risultanze contrarie a quelle ritenute dai giudici del merito: la lettura corretta delle relative emergenze consentiva piuttosto di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva sollecitato il ricorrente a spostare, dopo l'arresto dello Zingaro, tutto quanto fosse nella loro comune disponibilità presso il box del Pizzone ( all'interno del quale era stata trovata la cocaina contestata al capo 11, la pistola legata alle imputazioni di cui ai capi 8 e 10, il caricatore e le munizioni di cui al capo 9); semmai permetteva di affermare che, se un trasferimento di cose vi era stato, questo era stato realizzato presso la casa del [OSCURATO:PERSONA].

4.6.1. Si tratta, all'evidenza, di doglianze prospettate al di fuori dei vizi rilevabili in sede di legittimità, marcatamente viziate, peraltro, anche da una impostazione di principio del tutto inconferente.

Sotto quest'ultimo versante, il ricorso si lega ad una affermazione di principio all'evidenza errata, atteso che il dato offerto dalla intercettazione di colloqui ( nel caso immediatamente coinvolgenti l'imputato) va valutato in funzione della intellegibilità della relativa informazione probatoria, prescindendo da necessarie conferme esterne utili a validarne il rilievo, diversamente declinate, peraltro, in funzione di una arbitraria distinzione tipologica a seconda e d) del contenut té condotte interessate.

La detta indicazione, del resto, mal si attaglia alla specifica situazione scrutinata, atteso che nella specie il giudizio di responsabilità si lega, oltre al tenore dei colloqui captati, anche alle emergenze tratte dal sequestro operato presso il box riferito alla disponibilità del Pizzone (separatamente giudicato e condannato); all'attività di localizzazione tramite GPS; alle dichiarazioni dell'operante Quagliola (che aveva ricondotto la disponibilità del citato box al ricorrente).

Nel resto, il ricorso si sostanzia in una non consentita lettura del dato captato alternativa rispetto a quella privilegiata, con doppia valutazione conforme, dai giudici del merito; lettura che non offre ragioni di manifesta illogicità del ritenere sotteso alle conclusioni spese in sentenza e che risulta peraltro fondata su elementi in fatto non immediatamente evincibili dalla decisione impugnata e non adeguatamente supportati dall'impugnazione.

5. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa contesta il trattamento sanzionatorio irrogato sotto diversi e concorrenti versanti.

Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto l'attenuante del vizio parziale di mente, peraltro in termini di prevalenza sulla aggravante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata per il reato ritenuto più grave ( capo 7 della rubrica), ha determinato i singoli aumenti di pena senza apportare le dovute riduzioni correlate alla detta diminuente nonché alle riconosciute generiche.

Aumenti, peraltro, manifestamente illogici considerando la sproporzione tra quanto applicato per le violazioni inerenti la legge n. 895 del 1967 ( complessivi due anni e quattro mesi di reclusione per i capi 5 e 8) e la pena complessivamente comminata, in misura identica, ex art 81 cod. pen., per le sei violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestate e ritenute.

Infine, si contestano a monte i presupposti di applicazione dell'aggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

5.1. il motivo è parzialmente fondato.

Muovendo dall'ultima delle doglianze, non può non rimarcarsi che l'aggravante di cui al comma 6 del citato art. 73 è stata ritenuta subvalente nel bilanciamento all'uopo operato con la accordata diminuente di cui all'art 89 cod. pen.

Tanto non può che incidere sulla utile prospettazione della relativa censura.

Anche a voler ritenere, infatti, che nella specie, facendo leva sulla più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 13274 del 05/03/2021, Rv. 280866) in forza della quale, in sede di giudizio di legittimità, qualora sia esclusa un'aggravante, pur ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, il ricorso dell'imputato può comunque essere caratterizzato da un persistente interesse all'impugnazione ( in senso contrario si veda Sez. 1, Sentenza n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144), occorre comunque che l'interessato, pena l'inammissibile genericità della relativa doglianza, specifichi in modo dettagliato sotto quale versante l'intervenuta neutralizzazione della pur riconosciuta aggravante, conseguente al detto giudizio di subvalenza, ha finito per influire comunque negativamente sulla posizione che lo riguarda.

Precisazioni nel caso del tutto assenti nel ricorso, comunque marcatamente infondato anche nel merito, atteso che la motivazione svolta sul punto in sentenza, per quanto estremamente sintetica, da adeguatamente conto del coinvolgimento nella detenzione descritta al capo 7) di tutti e tre i coimputati, due dei quali peraltro separatamente giudicati e condannati per tale titolo. 5.2.Altro è a dirsi, invece, quanto agli aumenti apportati in appello per la continuazione, non connotati da un adeguato sforzo argomentativo malgrado il non indifferente portato delle pene irrogate.

La Corte territoriale, riformando sul punto la decisione appellata, ha ridotto la pena irrogata: oltre alle già accordate attenuanti generiche è stata anche riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ritenuta, come già detto, prevalente all'aggravante contestata per il reato ritenuto più grave (quella di cui al comma 6 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riferita al fatto di cui capo sub 7 della rubrica).

Apportando la diminuzione per le attenuanti accordate, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni 9 e mesi 9 di reclusione nonché in euro 40.000 di multa, muovendo dalla pena base di anni 8 di reclusione e 50.000 euro di multa per il reato più grave, ridotta ad anni 5 di reclusione e 30000 euro di multa per le attenuanti riconosciute, e aumentata in misura di anni 1 e mesi due di reclusione e euro 400 per la continuazione riferita a ciascuno dei reati di cui ai capi 5 e 8 ( per la detenzione e il porto sanzionati ai sensi della legge n. 895 del 1967); di mesi 8 di reclusione e euro 200 di multa per la ricettazione di cui al capo 10; di mesi 4 di reclusione e euro 2000 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi 1, 4, 11 e 14 relativi alle condotte contestate ai sensi dell'art 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché di mesi 4 di reclusione e euro 1000 di reclusione per quella, inerente il medesimo titolo di reato, descritta al capo 12; di giorni quindici di reclusione per ciascuna delle condotte sanzionate ex art. 697 cod. pen. descritte ai capi 6 e

9. Ciò posto, il ricorso coglie nel segno laddove denunzia l'inadeguatezza motiva della sentenza impugnata quanto alle ragioni sottese ai singoli aumenti apportati.

In primo luogo, la sentenza non chiarisce in alcun modo se nel relativo computo sono state considerate nel loro complesso le attenuanti riconosciute; onere argomentativo ancor più stringente, avuto riguardo alla diminuente di cui all'art 89 cod. pen. alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 8749 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278528), in forza della quale della stessa si deve tenere conto anche per le pene in aumento irrogate per ciascun reato satellite, attesa la sua natura di circostanza inerente alla persona del colpevole.

Il difetto di motivazione, nel caso, emerge inoltre in termini di ancora più marcata evidenza con riguardo alla intensità degli aumenti apportati per i capi 5 e 8 (per la detenzione e il porto puniti ai sensi della legge n. 895 del 1967) se comparati a quelli disposti per i fatti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ( tra i quali spicca, quantomeno per il quantitativo di sostanza considerata, il fatto di cui al capo 11): tanto presupponeva uno sforzo argomentativo diretto a disvelare il percorso logico che ha guidato la Corte del merito nel soppesare le pene comminate in aumento, nel caso integralmente assente.

Si impone in coerenza l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale competente, chiamata a un nuovo giudizio sul punto se del caso colmando i riscontrati vuoti argomentativi alla luce delle superiori indicazioni di principio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1973 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 18 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Roma alla pena di anni 18 e mesi due di reclusione ed euro 66.300 di multa per più fatti sanzionati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 ( capi 1, 4, 7, 11, 12 e 14 della rubrica); per la detenzione e il porto di due diverse pistole ( capi 5 e 8, avuto riguardo a quest'ultimo, limitatamente alla sola detenzione); per due ipotesi di detenzione sanzionate ex art. 697 cod. pen. (capi 6 e 9); per la ricettazione della pistola descritta al capo 8 (contestata al capo 9). Reati tutti avvinti dal vincolo della continuazione, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati ( capi 5,7); con il solo Zingaro ( capi 4, 6) o con il solo Pizzone ( capi 8, 9, 10, 11 e 12); con la figlia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ( separatamente giudicati per il capo 14). 2.Interposto appello, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ferma la responsabilità dell'imputato per i fatti allo stesso contestati, ha ridotto la pena irrogata, riconoscendo le attenuanti generiche, come in primo grado, nonché l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., in origine esclusa dal Tribunale, ritenuta prevalente all'aggravante contestata per il reato ritenuto più grave (quella di cui al comma 6 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, riferita al fatto di cui capo sub 7 della rubrica). Apportando la diminuzione per le attenuanti accordate, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni 9 e mesi 9 di reclusione nonché in euro 40.000 di multa. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando, in primo luogo, la violazione degli artt. 179, primo comma, 159, 160, 295 e 296 cod. proc. pen. e dell'ad 6 CEDU nonché vizio di motivazione, manifestamente illogica e contraddittoria, avuto riguardo alla risposta offerta dalla Corte territoriale in relazione al rilievo, addotto in appello, inerente la rilevata nullità del decreto di latitanza emesso dal Tribunale di Roma in data 19 ottobre 2019 e di tutti gli atti successivi. Tanto perché lo stesso farebbe leva su ricerche non esaustive perchè non attuali (risalenti, nell'ipotesi migliore, al mese di marzo del 2019) né complete. 4.Con un ulteriore gruppo di censure, la difesa dell'imputato, prospettando diverse violazioni di legge, sostanziale e processuale, nonché sistematici travisamenti probatori, ha contestato le valutazioni spese dalla Corte territoriale nel ritenere comprovata la responsabilità del ricorrente per ciascuno dei capi di imputazione allo stesso ascritti. 5. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis , 63, 69, 81 e 89 cod. pen nonché in relazione all'art. 73, comma 6 , d. P. R. n. 309 del 1990; adduce ancora vizio di motivazione, manifestamente illogica in punto di determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento limitatamente ai rilievi formulati in ordine agli aumenti di pena apportati in sentenza quanto ai reati satellite. Per il resto, riposa su censure che si sono rilaate inammissibili, quantomeno perché ,e, manifestamente infondate. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1.La difesa ribadisce in questa sede la nullità del decreto di latitanza emesso dal Tribunale di Roma in data 19 ottobre 2019 e di tutti gli atti successivi; e contrasta la motivazionale svolta dalla Corte del merito nel rispondere al relativo rilievo pregiudiziale, resa senza considerare che il decreto in questione sarebbe stato emesso facendo leva su ricerche non esaustive, perchè non attuali (risalenti, nell'ipotesi migliore, al mese di marzo del 2019) né complete. 2.2. Ritiene la Corte che, anche prescindendo dalle risposte offerte sul punto con la sentenza impugnata, la questione in rito posta dall'imputato sia inammissibile, perché, all'esito dello scrutinio della relativa situazione processuale, non si risolve nella puntuale indicazione di un vulnus effettivo alle prerogative difensive del [OSCURATO:PERSONA] poste a fondamento delle doglianze prospettate. 2.2.1. La disamina degli atti trasmessi alla Corte, suscettibile di autonoma verifica anche oltre le emergenze offerte dalla sentenza alla luce della natura del vizio prospettato, consente di evidenziare che il ricorrente, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare per le imputazioni a processo, si rese irreperibile, tale restando anche nel corso della udienza preliminare, sfociata nel decreto di rinvio a giudizio che ha dato luogo al processo in disamina; rinvio a giudizio disposto, tuttavia, in costanza della nomina del difensore di fiducia del ricorrente, intervenuta nel corso della udienza preliminare. Il decreto di latitanza è stato successivamente reso il 19 ottobre 2019 mentre la latitanza ebbe a cessare il il 7 novembre 2019 ( allorquando venne eseguito il citato titolo cautelare) e dunque prima della data fissata per l'udienza dibattimentale, svoltasi il 12 novembre dello stesso anno. 2.2.2. Ciò precisato, rileva la Corte che, a fronte del fatto, incontroverso e decisivo, in forza del quale le ragioni della latitanza erano già venute meno prima della udienza dibattimentale, il ricorso tradisce la sua evidente genericità: la nullità del decreto di latitanza viene eccepita, infatti, senza rimarcare con la dovuta puntualità le ricadute della stessa quanto alla rituale notifica del decreto di rinvio a giudizio del ricorrente; soprattutto, viene prospettata senza mai mettere in evidenza l'eventuale inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] rispetto allo sviluppo dibattimentale dell'accusa sottesa al titolo portato in esecuzione. In altre parole, non si si chiarisce in che termini il vizio afferente il decreto di latitanza avrebbe nel caso inciso sulla conoscenza del processo in capo al [OSCURATO:PERSONA] e sulle possibilità dello stesso di prendere puntualmente parte allo stesso sin dal suo originario incedere, atteso che non vengono neppure concretamente evocate possibili violazioni inerenti la corretta applicazione nella specie del disposto di cui all'art 420-bis cod. proc. pen. Di qui la manifesta inconferenza della doglianza, prospettata unicamente mettendo in luce vizi del decreto di latitanza destinati a rimanere privi di reali conseguenze se, come nella specie, l'atto assertivamente viziato perda efficacia prima della instaurazione del dibattimento e se non se ne precisano le rifluenze sulle prerogative difensive della parte interessata in ordine alla puntuale e completa partecipazione al giudizio della stessa. 3.Venendo al gruppo di censure prospettate in relazione al merito della responsabilità ascritta al ricorrente in relazione alle diverse imputazioni mosse nei suoi confronti, ne va rimarcata la complessiva inammissibilità. 4.Guardando alle valutazioni rese in sentenza quanto alla responsabilità ascritta al ricorrente per i fatti di cui ai capi distinti dai numeri 4), 5), 6) e 7) della rubrica, il giudizio della Corte del merito riposa sul contenuto delle intercettazioni svolte 1'11 gennaio 2017, che hanno avuto come protagonisti, oltre all'imputato, anche [OSCURATO:PERSONA] (Progr. 414), compagno della figliastra del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (progr. 428); fa leva, ancora, sugli esiti della perquisizione operata il giorno seguente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale, riposta dentro un mobile dotato di un doppio fondo fatto costruire dall'imputato da un artigiano di sua fiducia ([OSCURATO:PERSONA]), è stata travata sostanza stupefacente del tipo cocaina (circa 1 kg), la cui detenzione, ascritta in concorso anche al Pizzone, è stata contestata al capo 7). Nella medesima occasione è stata anche rinvenuta la pistola descritta al capo 5), il caricatore e cartucce di cui al capo 6). Secondo la conforme lettura delle dette emergenze offerta dai giudici del merito, dal tenore delle citate intercettazioni sarebbe emerso che la detenzione della sostanza e della pistola rinvenuti in casa di [OSCURATO:PERSONA] erano riferibili a tutti e tre gli indagati nel caso coinvolti: in particolare, il compendio probatorio avrebbe dato conferma del fatto che Zingaro spacciava per conto del [OSCURATO:PERSONA] il quale custodiva le chiavi del mobile sopra descritto collocato all'interno del('appartamento del primo, li dove erano custoditi i beni in questione. Inequivoci in tal senso sono stati ritenuti i riferimenti, nei colloqui captati, alla mannite, poi rivenuta all'esito del sequestro; alle quote della sostanza da distribuire in futuro ai diversi acquirenti, di fatto sovrapponibili alle confezioni ripartite rinvenute nella diretta disponibilità dello Zingaro; alla pistola descritta nel capo 5 e rivenuta sempre all'esito della citata perquisizione, trasportata da [OSCURATO:PERSONA] e Pizzone sino all'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] al quale veniva consegnata dopo averla caricata ( progr,da 428 a 430 sempre dell'Il gennaio 2017). 4.1. I rilievi difensivi diretti a contrastare siffatta ricostruzione all'evidenza non colgono nel segno. 4.2. In relazione al capo di imputazione sub 4), la difesa contesta l'identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] dell'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al dialogo intercettato in data 11 gennaio 2017 ( progr. n. 414). Si rimarca, ancora, il difetto di correlazione tra quanto indicato in sentenza e il contenuto della imputazione in relazione al momento in cui sarebbe stato consumato il delitto contestato, non definito nel relativo contesto temporale, senza che le emergenze dibattimentali abbiano risolto le relative incertezze. Di qui una non consentita retrodatazione del momento consumativo del fatto senza consentire all'imputato un puntuale esercizio delle relative prerogative difensive, con conseguente violazione degli artt. 177, 187, 521, 522 e 546 cod. pen. nonché 111 Cost.4.2.1. L'assunto difensivo si fonda su censure se non manifestamente infondate in ogni caso non utilmente prospettabili in questa sede. La cessione di sostanza stupefacente contestata al capo 4) della rubrica trova infatti puntuale conferma nel riferimento operato al dialogo occorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Zingaro nel corso del quale si fa riferimento ad una pregressa vendita, operata in favore di tale Rino, di 200 grammi di cocaina per il corrispettivo di quattromila euro. Che l'interlocutore dell'imputato sia Zingaro (separatamente giudicato e condannato anche per tale fatto) è circostanza che la Corte territoriale desume, senza che il relativo ragionamento possa ritenersi inficiato da incongruenze prospettabili in questa sede, dal riferimento che, nel colloquio captato, viene fatto alla compagna di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], figliastra del [OSCURATO:PERSONA]: aspetto, questo, dirimente del relativo motivare, che la difesa contrasta, tuttavia, offrendo una inammissibile lettura alternativa del dato captato ( l'imputato nel proferire il nome Alessandra si sarebbe rivolto ad un soggetto, subito dopo uscito dall'auto all'interno della quale si svolgeva il colloquio intercettato, diverso dall'interlocutore con il quale ebbe a continuare la conversazione captata), peraltro legata ad una frazione ristretta del più ampio portato probatorio garantito dal colloquio intercettato. Tanto rende inammissibile in parte qua il relativo rilievo perchè sollecita la Corte ad una diretta e diversa ricostruzione del fatto, estr1ando frammenti del substrato probatorio di riferimento, senza comunque inficiare la logicità della semantica privilegiata dai giudici del merito.4.2.2. Il fatto contestato risulta inoltre adeguatamente circostanziato temporalmente siccome realizzato in termini di prossima contiguità alla data del colloquio captato, in linea con il tenore della contestazione. Depone in tal senso la lettura complessiva della intercettazione richiamata in sentenza, che ha consentito, con linearità logica immune a censure, ai giudici del merito di collegare la cessione in questione a un frangente temporale piuttosto recente rispetto alla conversazione intercettata: in particolare, è decisivo il riferimento reso allo sconto richiesto dal cessionario allo Zingaro, da leggere alla luce della futura cessione che sarebbe stata realizzata in favore dello stesso da li a poco rispetto al colloquio captato, poi impedita solo dal sequestro della sostanza; sconto sollecitato proprio in occasione della pregressa vendita e dunque di cose coerentemente attestata in termini di contiguità temporale con la data del colloquio captato. Da qui l'assenza di incertezze quanto alla collocazione del momento di consumazione della condotta, adeguatamente definito dalle risultanze dibattimentali in piena coerenza al tenore del capo di imputazione. 4.3. In relazione ai capi 5), 6) e 7), la difesa ha ribadito, relativamente al capo sub 7), le contestazioni mosse in relazione alla individuazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] quanto al prog. N. 414 dell'Il gennaio 2017; ha inoltre rimarcato la non coincidenza tra il contenuto dei dialoghi e la sostanza rinvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla cocaina da fornire al soggetto menzionato come Dario nel citato colloquio, sia in riferimento alla complessiva droga detenuta da Zingaro. Quanto alla pistola di cui al capo 5), si lamenta l'assenza di elementi in forza ai quali poter ritenere che l'arma oggetto dei colloqui captati (riportati ai progr. da 428 a 430 dell'Il gennaio 2017), venne consegnata a [OSCURATO:PERSONA]. Nulla in particolare consentirebbe di affermare che la detta pistola coincideva con quella rinvenuta presso l'abitazione del citato coimputato. 4.3.1. Anche su tali capi, le valutazioni rese in sentenza restano insensibili ai rilievi formulati con il ricorso. 4.3.2. Rispetto al capo 7), sgomberato il campo dai dubbi sulla identificazione dell'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] (nel progr. 414), resta da dire che il ricorso muove da un presupposto logico errato: quello in forza del quale nel citato colloquio captato, venne fatto un resoconto complessivo della droga che Zingaro deteneva anche nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], aspetto non emergente da alcun tratto della decisione impugnata. Piuttosto, nella decisione impugnata viene messa in evidenza la rilevante coincidenza logica tra alcuni punti del dato captato (la sostanza destinata a tali Dario e Riccardo ) e quelli riscontrati all'esito della perquisizione operata presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] (le confezioni recanti le lettere identificative D e R). Ancora viene dato coerente rilievo al fatto che nel colloquio intercettato si fece riferimento a due quote ( di cento e trecento grammi), destinate al citato Dario, aspetto in parte confermato dai rinvenimento di un involucro contenente 100 grammi di sostanza con siffatta finalizzazione nominativa. Vero è che tale ultimo dato porta a una parziale coincidenza delle due emergenze: ma, a differenza di quanto ritenuto nel ricorso, si tratta di incongruenza di minimo rilievo marcatamente recessiva rispetto alla complessiva rilevanza probatoria coerentemente ascritta alla lettura intrecciata delle due emergenze, di fatto sostanzialmente sovrapponibili. 4.3.3. Rispetto alle imputazioni di cui ai capi 5) e 6), avuto riguardo alla contestata coincidenza tra la pistola sequestrata all'esito della perquisizione del 12 gennaio 2017 e l'arma cui si riferiscono gli interlocutori nel corso della intercettazione citata in sentenza, il ricorso è inammissibile perchè non si confronta con il contenuto complessivo delle captazioni evocate a sostegno della decisione: in particolare con il tratto in cui il [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento all'arma pacificamente attestata dal colloquio intercettato, si rivolge allo Zingaro dicendogli " questa la mettiamo al cassetto", facendo dunque, puntuale riferimento al mobile, fatto costruire dall'imputato, all'interno del quale, il giorno dopo, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], è stata rinvenuta la pistola descritta nel capo di imputazione sub 5) e gli ulteriori oggetti a questa connessi, indicati al capo 6). 4.4. Seguendo l'ordine tracciato dal ricorso e venendo dunque allo scrutinio della censura prospettata in direzione della responsabilità ascritta per il capo 12) della rubrica, va rilevato come ad avviso della difesa, seguendo la stessa linea logica sottesa alla ricostruzione della sentenza impugnata per i capi 4), 5), 6), non vi sarebbero motivi per escludere che la sostanza considerata nel citato capo di imputazione siccome ceduta a [OSCURATO:PERSONA] nel caso coincideva con quella contestata al capo 7), con conseguente illegittima duplicazione dell'imputazione, risultando quella relativa al capo 12) assorbita in quest'ultima. 4.4.1. L'assunto è manifestamente infondato. E' pacifico, perchè non contestato, il dato in forza del quale il Pizzone, di concerto con l'imputato, ebbe a consegnare al Forti sostanza stupefacente che quest'ultimo ebbe a restituirne in quantità inferiore. Da qui la contestata cessione, come ritenuto in sentenza, punibile anche se non seguita dal pagamento del corrispettivo ( il ricorrente, come si comprende dalle intercettazioni richiamate, decise di non chiederne il pagamento, considerati i rapporti con il Forti).Sulla base di tale ricostruzione non si comprende quali siano le ragioni che possono portare alla evocata sovrapponibilità delle imputazioni relative ai capi delta rubrica sub 12) e 7). Per più ragioni. In punto di fatto dalla sentenza non emerge che la droga consegnata al Forti fosse contenuta nel mobile fatto costruire dal [OSCURATO:PERSONA], poi rinvenuto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], aspetto sul quale il ricorso lega il proprio assunto. In ogni caso, il tempo che separa le due condotte, alla luce delle relative connotazioni tipologiche, rende marcatamente inconferente il rilievo difensivo. La contestazione in esame riguarda un fatto di cessione cronologicamente antecedente - in quanto precedente al 3 gennaio 2017, data del colloquio intercettato- la detenzione riscontrata all'esito del sequestro presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 12 gennaio 2017 ( capo 7): anche a voler ritenere, dunque, che la droga ceduta al Forti in origine facesse parte della medesima partita detenuta e nel residuo rinvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], tanto impedisce comunque di rivendicare la duplicità di giudizio in ordine al medesimo fatto, trattandosi di condotte distinte sul piano materiale e temporale ( la cessione operata prima del 3 gennaio e la detenzione della restante sostanza protrattasi sino al 12 gennaio). 4.5. In relazione al capo 14) della rubrica, nel ricorso si rimarca l'assenza di alcuna coincidenza temporale e quantitativa tra la detenzione contestata e quella ritenuta in sentenza, nell'assunto accusatorio identificata con quella accertata e separatamente giudicata in danno del concorrente [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, compagno della figlia del ricorrente, Serena. Il separato giudizio reso nei confronti del concorrente aveva infatti accertato la detenzione da parte di quest'ultimo di sostanza diversa ( anche hashish oltre che cocaina) da quella riferita dal ricorrente nel corso della intercettazione dell'Il gennaio 2017, peraltro in termini ponderali marcatamente differenti; la data della supposta detenzione comune era inoltre differente, atteso che per tali fatti il D'Arcangelo era stato arrestato 1'8 settembre 2016 mentre nel capo di imputazione si faceva riferimento al 3 gennaio 2017, momento nel quale l'asserito concorrente, in quanto detenuto, non poteva di certo detenere alcunchè nell'interesse dell'odierno ricorrente. 4.5.1. Le doglianze prospettate non portano a soluzioni diverse da quelle già emarginate per le precedenti censure. Vero è che l'imputazione fa erroneamente cenno ad una data di consumazione anteriore e prossima al 3 gennaio 2017, diversa da quella effettivamente posta a fondamento della relativa decisione. Tanto verosimilmente per un duplice errore: l'aver indicato, nell'imputazione, una data coincidente non al fatto bensi al momento di accertamento dello stesso, peraltro individuato altrettanto erroneamente ( l'intercettazione di rilievo, come emerge dalla sentenza impugnata è quella dell'Il gennaio, avuto riguardo al colloquio occorso con [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale l'imputato parla della detenzione per suo conto di 150 grammi di sostanza stupefacente detenuta dal D'arcangelo). Siffatta incertezza non ha tuttavia inciso sulla ritualità della relativa contestazione e sulla correlazione tra imputazione e sentenza, non potendo emergere dubbi quanto alla puntuale individuazione, da parte dell'imputato, del fatto allo stesso contestato, oggetto del relativo giudizio: la dinamica dibattimentale ha infatti reso immediatamente evidente che la condotta contestata coincideva con quella ascritta al D'Arcangelo in data 8 settembre 2016, come del resto immediatamente poteva evincersi dal contenuto testuale della stessa imputazione, che faceva espresso riferimento all'arresto in flagranza operato per tali fatti ai danni del suddetto. Per il resto, rileva la Corte che la stessa non piena coincidenza tra la droga sequestrata al D'Arcangelo nell'occasione e quella riferita nel dato intercettato dallo stesso ricorrente non è circostanza dirimente nel valutare la linearità del percorso logico tracciato dalla sentenza impugnata in parte qua : non toglie spazio, infatti, all'inequivoco portato probatorio ricavabile dalle dichiarazioni rele dall'imputato nel corso del relativo colloquio captato, quando, per contro, la rilevata incongruenza quantitativa, l'unica dotata di minimo rilievo, ha trovato una chiave di lettura non manifestamente illogica nelle indicazioni argomentative offerte sul punto in sentenza. Anche in parte qua i rilievi difensivi non valgono ad incrinare la logica sottesa alla decisione assunta: il mancato accenno alla diversa consistenza ponderale della sostanza rinvenuta al momento dell'arresto del D'Arcangelo nel corso del colloquio captato ( li dove l'imputato, si era lamentato del fatto che il genero non si era mostrato all'altezza del ruolo perché si era "pippato tre grammi"), non mina in radice la linearità della conclusione privilegiata dalla Corte, perché non rende del tutto illogica l'ipotesi della graduale dismissione, da parte del D'Arcangelo, della droga fornitagli dall'imputato, nel periodffirtempo compreso tra la data della consegna e quella del suo successivo arresto. 4.6. Infine, in relazione ai capi 8), 9), 10), 11) della rubrica, nel ricorso si rimarca che il dato offerto dalle intercettazioni, diversamente da quanto è a dirsi in caso di contestazioni inerenti la cessione di sostanz4, stupefacenti, da solo non poteva sostenere il giudizio di responsabilità legato alla detenzione di armi e droga: la condanna non poteva legarsi infatti,solo a dichiarazioni autoreferenziali dell'imputato ma necessitava di ulteriori riscontri.In siffatta situazione il dato probatorio richiamato a sostegno della relativa valutazione dava conto di risultanze contrarie a quelle ritenute dai giudici del merito: la lettura corretta delle relative emergenze consentiva piuttosto di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva sollecitato il ricorrente a spostare, dopo l'arresto dello Zingaro, tutto quanto fosse nella loro comune disponibilità presso il box del Pizzone ( all'interno del quale era stata trovata la cocaina contestata al capo 11, la pistola legata alle imputazioni di cui ai capi 8 e 10, il caricatore e le munizioni di cui al capo 9); semmai permetteva di affermare che, se un trasferimento di cose vi era stato, questo era stato realizzato presso la casa del [OSCURATO:PERSONA]. 4.6.1. Si tratta, all'evidenza, di doglianze prospettate al di fuori dei vizi rilevabili in sede di legittimità, marcatamente viziate, peraltro, anche da una impostazione di principio del tutto inconferente. Sotto quest'ultimo versante, il ricorso si lega ad una affermazione di principio all'evidenza errata, atteso che il dato offerto dalla intercettazione di colloqui ( nel caso immediatamente coinvolgenti l'imputato) va valutato in funzione della intellegibilità della relativa informazione probatoria, prescindendo da necessarie conferme esterne utili a validarne il rilievo, diversamente declinate, peraltro, in funzione di una arbitraria distinzione tipologica a seconda e d) del contenut té condotte interessate. La detta indicazione, del resto, mal si attaglia alla specifica situazione scrutinata, atteso che nella specie il giudizio di responsabilità si lega, oltre al tenore dei colloqui captati, anche alle emergenze tratte dal sequestro operato presso il box riferito alla disponibilità del Pizzone (separatamente giudicato e condannato); all'attività di localizzazione tramite GPS; alle dichiarazioni dell'operante Quagliola (che aveva ricondotto la disponibilità del citato box al ricorrente). Nel resto, il ricorso si sostanzia in una non consentita lettura del dato captato alternativa rispetto a quella privilegiata, con doppia valutazione conforme, dai giudici del merito; lettura che non offre ragioni di manifesta illogicità del ritenere sotteso alle conclusioni spese in sentenza e che risulta peraltro fondata su elementi in fatto non immediatamente evincibili dalla decisione impugnata e non adeguatamente supportati dall'impugnazione. 5. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa contesta il trattamento sanzionatorio irrogato sotto diversi e concorrenti versanti. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto l'attenuante del vizio parziale di mente, peraltro in termini di prevalenza sulla aggravante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata per il reato ritenuto più grave ( capo 7 della rubrica), ha determinato i singoli aumenti di pena senza apportare le dovute riduzioni correlate alla detta diminuente nonché alle riconosciute generiche. Aumenti, peraltro, manifestamente illogici considerando la sproporzione tra quanto applicato per le violazioni inerenti la legge n. 895 del 1967 ( complessivi due anni e quattro mesi di reclusione per i capi 5 e 8) e la pena complessivamente comminata, in misura identica, ex art 81 cod. pen., per le sei violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestate e ritenute. Infine, si contestano a monte i presupposti di applicazione dell'aggravante ex art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 5.1. il motivo è parzialmente fondato. Muovendo dall'ultima delle doglianze, non può non rimarcarsi che l'aggravante di cui al comma 6 del citato art. 73 è stata ritenuta subvalente nel bilanciamento all'uopo operato con la accordata diminuente di cui all'art 89 cod. pen. Tanto non può che incidere sulla utile prospettazione della relativa censura. Anche a voler ritenere, infatti, che nella specie, facendo leva sulla più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 13274 del 05/03/2021, Rv. 280866) in forza della quale, in sede di giudizio di legittimità, qualora sia esclusa un'aggravante, pur ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, il ricorso dell'imputato può comunque essere caratterizzato da un persistente interesse all'impugnazione ( in senso contrario si veda Sez. 1, Sentenza n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144), occorre comunque che l'interessato, pena l'inammissibile genericità della relativa doglianza, specifichi in modo dettagliato sotto quale versante l'intervenuta neutralizzazione della pur riconosciuta aggravante, conseguente al detto giudizio di subvalenza, ha finito per influire comunque negativamente sulla posizione che lo riguarda. Precisazioni nel caso del tutto assenti nel ricorso, comunque marcatamente infondato anche nel merito, atteso che la motivazione svolta sul punto in sentenza, per quanto estremamente sintetica, da adeguatamente conto del coinvolgimento nella detenzione descritta al capo 7) di tutti e tre i coimputati, due dei quali peraltro separatamente giudicati e condannati per tale titolo. 5.2.Altro è a dirsi, invece, quanto agli aumenti apportati in appello per la continuazione, non connotati da un adeguato sforzo argomentativo malgrado il non indifferente portato delle pene irrogate. La Corte territoriale, riformando sul punto la decisione appellata, ha ridotto la pena irrogata: oltre alle già accordate attenuanti generiche è stata anche riconosciuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ritenuta, come già detto, prevalente all'aggravante contestata per il reato ritenuto più grave (quella di cui al comma 6 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riferita al fatto di cui capo sub 7 della rubrica). Apportando la diminuzione per le attenuanti accordate, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni 9 e mesi 9 di reclusione nonché in euro 40.000 di multa, muovendo dalla pena base di anni 8 di reclusione e 50.000 euro di multa per il reato più grave, ridotta ad anni 5 di reclusione e 30000 euro di multa per le attenuanti riconosciute, e aumentata in misura di anni 1 e mesi due di reclusione e euro 400 per la continuazione riferita a ciascuno dei reati di cui ai capi 5 e 8 ( per la detenzione e il porto sanzionati ai sensi della legge n. 895 del 1967); di mesi 8 di reclusione e euro 200 di multa per la ricettazione di cui al capo 10; di mesi 4 di reclusione e euro 2000 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi 1, 4, 11 e 14 relativi alle condotte contestate ai sensi dell'art 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché di mesi 4 di reclusione e euro 1000 di reclusione per quella, inerente il medesimo titolo di reato, descritta al capo 12; di giorni quindici di reclusione per ciascuna delle condotte sanzionate ex art. 697 cod. pen. descritte ai capi 6 e 9. Ciò posto, il ricorso coglie nel segno laddove denunzia l'inadeguatezza motiva della sentenza impugnata quanto alle ragioni sottese ai singoli aumenti apportati. In primo luogo, la sentenza non chiarisce in alcun modo se nel relativo computo sono state considerate nel loro complesso le attenuanti riconosciute; onere argomentativo ancor più stringente, avuto riguardo alla diminuente di cui all'art 89 cod. pen. alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 8749 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278528), in forza della quale della stessa si deve tenere conto anche per le pene in aumento irrogate per ciascun reato satellite, attesa la sua natura di circostanza inerente alla persona del colpevole. Il difetto di motivazione, nel caso, emerge inoltre in termini di ancora più marcata evidenza con riguardo alla intensità degli aumenti apportati per i capi 5 e 8 (per la detenzione e il porto puniti ai sensi della legge n. 895 del 1967) se comparati a quelli disposti per i fatti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ( tra i quali spicca, quantomeno per il quantitativo di sostanza considerata, il fatto di cui al capo 11): tanto presupponeva uno sforzo argomentativo diretto a disvelare il percorso logico che ha guidato la Corte del merito nel soppesare le pene comminate in aumento, nel caso integralmente assente. Si impone in coerenza l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale competente, chiamata a un nuovo giudizio sul punto se del caso colmando i riscontrati vuoti argomentativi alla luce delle superiori indicazioni di principio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli