CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 32873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23784-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 23784/2019 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC avverso la sentenza n. 1106/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/02/2019 R.G.N. 268/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Bologna con la quale era stato rigettato il ricorso proposto anche da [OSCURATO:PERSONA], volto, tra l’altro, alla declaratoria di accertamento della simulazione dei rapporti di prestazione professionale intercorsi con “[OSCURATO:SOCIETA].” fino al 31 dicembre 2006, di illegittimità di vari contatti di somministrazione di lavoro nonché di contratti a tempo determinato, con relative proroghe, e, per l’effetto, di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’“[OSCURATO:SOCIETA].”, a far tempo dall’11 febbraio 2003; a sostegno della propria decisione il giudice del gravame ha evidenziato, per quanto qui interessa, che: a) la stipulazione di contratti di somministrazione e a termine, successivamente allo svolgimento di rapporti di collaborazione autonoma, integra univoca espressione di mutuo consenso alla risoluzione dei rapporti in questione e la «consensuale intrapresa di un diverso percorso professionale da svolgersi in forma subordinata»; b) le decadenze previste dall’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2010, nonché la successiva proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo (introdotto dall’art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. in legge n. 10 del 2011) si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (i.e.: 24 novembre 2010); c) era legittimo l’ultimo contratto a termine stipulato in deroga assistita per “picco di lavoro” - rispetto al quale era stata contestata l’inerenza della causale con le mansioni affidate al lavoratore, non essendo queste ultime «“ex se” direttamente coinvolte nell’istituzione della sala operativa, attiva h. 24, nel Compartimento dell’[OSCURATO:PERSONA]» -, poiché non è necessario che il lavoratore sia destinato alla posizione direttamente interessata dalla ragione tecnica, organizzativa o produttiva dedotta in contratto, bensì che vi sia una correlazione tra esigenza prospettata e assunzione a termine, non potendosi disconoscere all’imprenditore nell’esercizio del potere di autorganizzazione la facoltà di disporre con una certa elasticità l’utilizzazione del personale, mediante i più opportuni spostamenti interni, che non devono necessariamente coinvolgere il lavoratore a termine; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi; l’“[OSCURATO:SOCIETA].” (da ora “[OSCURATO:PERSONA]”) ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. nonché violazione dell’art.2113 c.c. - si duole che il giudice di appello abbia ritenuto che la «stipulazione (…) di successivi contratti di somministrazione e a termine integra univoca espressione del mutuo consenso alla risoluzione dei precedenti rapporti di collaborazione autonoma», avendo al contempo affermato (così giungendo a respingere l’appello incidentale avversario) che il rapporto libero professionale era uno schermo simulatorio di un rapporto in realtà subordinato, “dal che la prospettazione di risoluzione consensuale per fare ingresso nel mondo della subordinazione appare davvero illogica”; con il secondo motivo -denunciando violazione de ll’ art. 32, quarto comma, lett. d), della legge n. 183 del 2010, nonché falsa applicazione dell’art. 32, quarto comma, lett. b), della stessa legge - lamenta che il predetto giudice abbia aderito all’orientamento che considera applicabile anche all’impugnazione dei contratti di somministrazione le decadenze previste per i contratti a termine diretti, già conclusi entro la data di entrata in vigore della norma, dovendo per converso applicarsi alla fattispecie l’apparato decadenziale di cui alla lett. d) del menzionato art. 32; con il terzo motivo -denunciando violazione de ll’ art. 1 , primo comma, del d.lgs. n. 368 del 2001 - si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto integrata, quanto all’ultimo contratto a termine, in deroga assistita, stipulato per il periodo dal 2 aprile 2013 al 1° dicembre 2013, la causale “picco di lavoro a cui non è possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate”, asseritamente dovuto alla costituzione della “sala operativa” con “videosorveglianza” cui esso ricorrente era del tutto estraneo; con il quarto motivo -denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti- lamenta che la predetta Corte non abbia considerato che il predetto contratto in deroga assistita era stato stipulato senza il rispetto del periodo “cuscinetto”, con conseguente violazionedell’art. 5, commi 3 e 4 bis, seconda parte, del d.lgs. n. 368 del 2001. Ritenuto che: il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri, poiché denunziando, inequivocabilmente, anche il vizio logico della motivazione della sentenza - al di là dell’indicazione formale del vizio incentrato sulla violazione di legge (cfr., al riguardo, Cass., SU, 8/11/2021, n. 32415, ove è affermato che «Il ricorso per cassazione deve essere articolatoin specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabil e ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall ’ art. 360, comma 1, c.p.c., sicch é , pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l ’ esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettat i , tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa ») - , censura, nella sostanza, la palese ed insanabile contraddittorietà della motivazione, chiaramente risultante dalla combinazione del rilievo che «la stipulazione da parte di (…) Virgili con [OSCURATO:PERSONA] di successivi contratti di somministrazione e a termineintegra univoca espressione del mutuo consenso alla risoluzione dei precedenti rapporti di collaborazione autonoma e la consensuale intrapresa di un diverso percorso professionale da svolgersi in forma subordinata» con il successivo, secondo cui «per quanto riguarda i contratti di lavoro perfezionati, in un primo periodo, fra [OSCURATO:PERSONA] e Virgili, va confermato l’assunto dell’appellata sentenza secondo cui, seppure presentavano la veste formale caratteristica dei rapporti libero professionali, si sono atteggiati in concreto a rapporti di lavoro di tipo subordinato»;trattasi di motivazione affetta da contraddittorietà insanabile che viola il “minimo costituzionale”, in quanto fruttodi contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base dell a decisione(cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 25/6/2018, n. 16611: «Sussisteil vizio di assenza della motivazione, di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., allorché la sentenza sia nullaper contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibilile ragioni poste a base della decisione»); infatti, nell’ambito della predetta motivazione, la affermata risoluzione dei precedenti rapporti di collaborazione autonoma è supportata, sul piano argomentativo, non solo dalla constatazione della avvenuta stipulazione tra le parti di successivi contratti di somministrazione e a termine, bensì dalla «consensuale intrapresa di un diverso percorso professionale da svolgersi in forma subordinata», espressione di una «volontà delle parti comune incompatibile con la prosecuzione del rapporto cessato, comenella fattispecie di configurazione in prosieguo di tempo dei rapporti di lavoro in forme tra loro chiaramente diverse ed alternative, contenutisticamente significative di un diverso equilibrio d’interessi consensualmente perseguito»; per converso, la predetta configurazione risulta espressamente esclusa nella parte finale della sentenza, ove è confermata la statuizione del giudice di primo grado con cui è stata negata la natura di collaborazione autonoma dei rapporti instaurati antecedentemente alla stipula dei contratti di somministrazione e a termine, con conseguente riconoscimento della sussistenza della subordinazione; sicché, la contraddittorietà della motivazione in questione non consente di apprezzare, nella vicenda, i fatti attestanti una chiar a e certa volontà del lavoratore di porre definitivament e fine ad ogni rapporto lavorativo; il motivo va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologn