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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33574/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Praticò, che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, ha riformato - dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e revocando le statuizioni civili - la pronuncia emessa in data 21 febbraio 2019 dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. proc. pen., per avere il Tribunale considerato l'invasione di terreni - contrariamente all'interpretazione consolidata, che lo qualifica come reato permanente - un reato istantaneo, la cui consumazione coincide con il momento in cui l'occupazione ha inizio, con conseguente declaratoria di prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di norma processuale in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., dal momento che il Tribunale, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, ha poi proceduto a revocare le statuizioni civili.

3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, nei termini e per le ragioni che seguono.

1. Secondo l'informazione provvisoria n. 6/2023, relativa alla sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite il 25 maggio 2023, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d.lgs. n. 150 del 2022.

Al caso di specie, continua dunque ad applicarsi la disciplina previgente.

2. È inammissibile il primo motivo, relativo alla declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione.

Non può ravvisarsi invero alcun interesse della parte civile, fisiologicamente indifferente rispetto a una pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica, a impugnare la decisione di proscioglimento.

La sussistenza di un interesse concreto della parte civile ad impugnare una pronuncia di proscioglimento per prescrizione deve essere verificata con riferimento alla prospettazione contenuta nell'atto di impugnazione degli specifici effetti favorevoli che la parte civile si ripromette di ottenere e valutando se t l'accoglimento dell'impugnazione possa effettivamente comportare la situazione di vantaggio perseguita (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 14015 del 18/02/2020, Masala, Rv. 278993, che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza della corte di appello che aveva ritenuto prescritto il reato prima della sentenza di primo grado e quindi aveva revocato le statuizioni civili, evidenziando come l'eventuale accoglimento del gravame non avrebbe consentito di ottenere l'invocato esito del ripristino delle statuizioni civili e della provvisionale, in quanto l'annullamento avrebbe invece imposto il rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen.).

Nel caso di specie, la revoca delle statuizioni civil4 disposte in primo grado non deriva dall'accertamento dell'estinzione del reato (ancorata quantomeno alla cessazione della permanenza, a far data quantomeno dal 27 aprile 2013, allorquando la polizia giudiziaria verificò la avvenuta posa in opera da parte di Praticò di una recinzione a chiusura del confine tra i due terreni, «dopo i fatti lamentati», di modo che, in difetto di cause di sospensione nel corso del processo, i termini prescrizionali sarebbero comunque maturati entro il 27 ottobre 2020), ma dalle specifiche valutazioni distintamente operate dal giudice di appello ex art.578 cod. proc. pen. 3.

Quanto al secondo motivo, il Collegio condivide l'orientamento di legittimità secondo cui il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a esaminare compiutamente i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora tali motivi siano fondati, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sennpreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato (Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati, Rv. 255666). ( Nel caso di specie, il doveroso esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato, operato dal giudice di appello ai soli interessi civili, ex art. 578 cod. proc. pen., ha fondato la conclusione, resa nella pienezza della giurisdizione di merito e congruamente motivata (e dunque intangibile in sede di legittimità), che possa ragionevolmente dubitarsi della sussistenza del dolo specifico in capo all'imputato, perché era incerto il confine tra i due fondi interessati.

Il motivo è dunque non consentito e comunque manifestamente infondato.(

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Praticò, che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, ha riformato - dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione e revocando le statuizioni civili - la pronuncia emessa in data 21 febbraio 2019 dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. proc. pen., per avere il Tribunale considerato l'invasione di terreni - contrariamente all'interpretazione consolidata, che lo qualifica come reato permanente - un reato istantaneo, la cui consumazione coincide con il momento in cui l'occupazione ha inizio, con conseguente declaratoria di prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di norma processuale in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., dal momento che il Tribunale, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, ha poi proceduto a revocare le statuizioni civili. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, nei termini e per le ragioni che seguono. 1. Secondo l'informazione provvisoria n. 6/2023, relativa alla sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite il 25 maggio 2023, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d.lgs. n. 150 del 2022. Al caso di specie, continua dunque ad applicarsi la disciplina previgente. 2. È inammissibile il primo motivo, relativo alla declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. Non può ravvisarsi invero alcun interesse della parte civile, fisiologicamente indifferente rispetto a una pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica, a impugnare la decisione di proscioglimento. La sussistenza di un interesse concreto della parte civile ad impugnare una pronuncia di proscioglimento per prescrizione deve essere verificata con riferimento alla prospettazione contenuta nell'atto di impugnazione degli specifici effetti favorevoli che la parte civile si ripromette di ottenere e valutando se t l'accoglimento dell'impugnazione possa effettivamente comportare la situazione di vantaggio perseguita (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 14015 del 18/02/2020, Masala, Rv. 278993, che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza della corte di appello che aveva ritenuto prescritto il reato prima della sentenza di primo grado e quindi aveva revocato le statuizioni civili, evidenziando come l'eventuale accoglimento del gravame non avrebbe consentito di ottenere l'invocato esito del ripristino delle statuizioni civili e della provvisionale, in quanto l'annullamento avrebbe invece imposto il rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen.). Nel caso di specie, la revoca delle statuizioni civil4 disposte in primo grado non deriva dall'accertamento dell'estinzione del reato (ancorata quantomeno alla cessazione della permanenza, a far data quantomeno dal 27 aprile 2013, allorquando la polizia giudiziaria verificò la avvenuta posa in opera da parte di Praticò di una recinzione a chiusura del confine tra i due terreni, «dopo i fatti lamentati», di modo che, in difetto di cause di sospensione nel corso del processo, i termini prescrizionali sarebbero comunque maturati entro il 27 ottobre 2020), ma dalle specifiche valutazioni distintamente operate dal giudice di appello ex art.578 cod. proc. pen. 3. Quanto al secondo motivo, il Collegio condivide l'orientamento di legittimità secondo cui il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a esaminare compiutamente i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora tali motivi siano fondati, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sennpreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato (Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati, Rv. 255666). ( Nel caso di specie, il doveroso esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato, operato dal giudice di appello ai soli interessi civili, ex art. 578 cod. proc. pen., ha fondato la conclusione, resa nella pienezza della giurisdizione di merito e congruamente motivata (e dunque intangibile in sede di legittimità), che possa ragionevolmente dubitarsi della sussistenza del dolo specifico in capo all'imputato, perché era incerto il confine tra i due fondi interessati. Il motivo è dunque non consentito e comunque manifestamente infondato.( 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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