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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 19328/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'ad. 444 cod.proc.pen., deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice di merito ha disposto l'applicazione della pena in continuazione con altra, oggetto di precedente condanna definitiva, erroneamente includendo un capo di imputazione per il quale il ricorrente era stato assolto, con conseguente illegalità della pena complessiva.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio.

3. Il ricorrente a mezzo del difensore minuti di procura speciale, ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'ad. 568 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 6 febbraio 2023, l'imputato vi ha rinunciato a mezzo del difensore, munito di procura speciale.

Considerato che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'ad. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez.3, n. 5185 del 18/12/2014, Rv. 262478), nel vedendosi, nel caso in esame, in un ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910), consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2023 DEPO&[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'ad. 444 cod.proc.pen., deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice di merito ha disposto l'applicazione della pena in continuazione con altra, oggetto di precedente condanna definitiva, erroneamente includendo un capo di imputazione per il quale il ricorrente era stato assolto, con conseguente illegalità della pena complessiva. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio. 3. Il ricorrente a mezzo del difensore minuti di procura speciale, ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'ad. 568 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 6 febbraio 2023, l'imputato vi ha rinunciato a mezzo del difensore, munito di procura speciale. Considerato che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'ad. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez.3, n. 5185 del 18/12/2014, Rv. 262478), nel vedendosi, nel caso in esame, in un ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910), consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2023 DEPO&[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris