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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1997

Cassazione n. 07978/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/11/1997 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la detenzione domiciliare in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena in forza di provvedimento Siep n. 210/2020, per tentato omicidio aggravato.

2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e della illogicità, per omessa valutazione, tra l'altro, di documentazione inerente altro domicilio ove eseguire la detenzione domiciliare) siano costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità e, comunque, riproduttive di censure vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza, nonché non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni su cui fonda la decisione oggetto di ricorso per cassazione.

3. Reputato che, ai fini della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, il comportamento che la giustifica non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394); tanto considerato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1, n. 636 del 11/02/1993, Chianetta, Rv. 196861) non assimilabile al giudicato ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità, destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite. 3.1.Evidenziato che detto giudizio di fatto è rimesso al giudice di sorveglianza e, se adeguatamente motivato, non può essere suscettibile dì (ri)esame in sede di legittimità.

3.2. Rilevato invero, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito articolata, completa e non manifestamente illogica, che solo dopo tre mesi dall'avvio della misura (applicata in data 28 settembre 2021), concessa al Tuda pur essendo incorso (nel luglio 2021) in evasione dagli arresti domiciliari, in epoca precedente all'avvio della misura alternativa, questi è stato trovato presso il luogo di detenzione, con soggetto pregiudicato, sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale, nonostante avesse il divieto di contatti con estranei dal nucleo familiare e con pregiudicati.

3.3. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate, oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, coerente ed in linea con l'indicato indirizzo interpretativo, avendo reputato, il Tribunale di sorveglianza non più compatibile la pericolosità del soggetto con la misura alternativa.

3.4. Rilevato in ogni caso, che non può essere devoluto in questa sede, l'esame della documentazione che si assume trascurata dal Tribunale quanto ad altro domicilio presso il quale dare esecuzione alla misura, la quale, peraltro, non appare idonea a superare il rilevato incremento di pericolosità del Tuda, conseguente al comportamento accertato in violazione delle prescrizioni imposte, pur alla stregua delle giustificazioni fornite dal condannato. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/11/1997 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la detenzione domiciliare in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena in forza di provvedimento Siep n. 210/2020, per tentato omicidio aggravato. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e della illogicità, per omessa valutazione, tra l'altro, di documentazione inerente altro domicilio ove eseguire la detenzione domiciliare) siano costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità e, comunque, riproduttive di censure vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza, nonché non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni su cui fonda la decisione oggetto di ricorso per cassazione. 3. Reputato che, ai fini della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, il comportamento che la giustifica non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394); tanto considerato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1, n. 636 del 11/02/1993, Chianetta, Rv. 196861) non assimilabile al giudicato ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità, destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite. 3.1.Evidenziato che detto giudizio di fatto è rimesso al giudice di sorveglianza e, se adeguatamente motivato, non può essere suscettibile dì (ri)esame in sede di legittimità. 3.2. Rilevato invero, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito articolata, completa e non manifestamente illogica, che solo dopo tre mesi dall'avvio della misura (applicata in data 28 settembre 2021), concessa al Tuda pur essendo incorso (nel luglio 2021) in evasione dagli arresti domiciliari, in epoca precedente all'avvio della misura alternativa, questi è stato trovato presso il luogo di detenzione, con soggetto pregiudicato, sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale, nonostante avesse il divieto di contatti con estranei dal nucleo familiare e con pregiudicati. 3.3. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate, oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, coerente ed in linea con l'indicato indirizzo interpretativo, avendo reputato, il Tribunale di sorveglianza non più compatibile la pericolosità del soggetto con la misura alternativa. 3.4. Rilevato in ogni caso, che non può essere devoluto in questa sede, l'esame della documentazione che si assume trascurata dal Tribunale quanto ad altro domicilio presso il quale dare esecuzione alla misura, la quale, peraltro, non appare idonea a superare il rilevato incremento di pericolosità del Tuda, conseguente al comportamento accertato in violazione delle prescrizioni imposte, pur alla stregua delle giustificazioni fornite dal condannato. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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