CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00702/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16456-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (PZ), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16456 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -2- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 311/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia cassata l'epigrafata decisione a mezzo della quale la Corte d'Appello di Potenza, adita dal medesimo a mente dell'art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, rigettandone l'opposizione alla stima operata dalla commissione tecnica, ha liquidato l'indennitàdovuta gli per l'espropriazione di alcune aree ricadenti nel PIP legato alle attività di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi di "[OSCURATO:PERSONA]", a cui aveva proceduto il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a beneficio della [OSCURATO:SOCIETA]., divisandone la natura agricola, in quanto il vincolo su di esse ricadenti era da qualificarsi di tipo espropriativo in ragione della considerazione che, nella specie, si era in presenza di un intervento per consentire la realizzazione dell'opera definita di interesse pubblico da parte dell'unico soggetto concessionario. Al proposto ricorso, che si vale di tre motivi, seguiti da memoria, resistonoil Comune con controricorso e la Total con controricorso e memoria. Ric. 2021 n. 16456 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 2. Il prim o motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. perché la Corte d'Appello avrebbe totalmente omesso l'esame delle vicende amministrative relative all'approvazione ex lege 865/7 1 del PIP [OSCURATO:PERSONA] e della relativa variante urbanistica, si espone ad un preliminare giudizio di inammissibilità, giacché, anche ammesso che ad onta della rubrica la riportata doglianza concreti l'omesso esame di un fatto decisivo, piuttosto che un vizio di motivazione omessa, nondimeno essa, come ricordato a suo tempo, al contrario , dalle SS.UU. 8053/2014 e 8054/2014, non soddisfa il requisito dell'autosufficienza, dato che non si coglie dalla sua illustrazione in che modo il fatto asseritamente omesso, ove esaminato, avrebbe potuto influire sulla lite determinandone un esito diverso. 3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., perché la Corte d'Appello avrebbe escluso la natura edificatoria dei terreni ablati senza dare alcuna spiegazione tangibile, senza indicare le norme di legge applicate e senza riferimento al quadro probatorio- documentale, tanto che non sarebbe possibile cogliere la ratio della decisione impugnata, è infondato giacché la Corte d'Appello – a cui non si può fare addebito di non aver indicato in modo specifico la norma regolatrice da essa adottata, risultando tale omissione priva di effetti processualio, altrimenti, di aver trascurato il quadro probatorio, senza indicare quali fatti decisivi siano rimasti in tal modo inesaminati –ha respinto l'opposizione con chiara e convinta motivazione, la cui ratio decidendi, lungi dall'essere rimasta inespressa, trova esplicita enunciazione nel fatto che, in ragione della sua localizzazione su un bene determinato, il vincolo gravante nella specie sui beni ablati era di Ric. 2021 n. 16456 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -4- tipo espropriativo, con l'ovvio conseguente riflesso che ciò procurava ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio (art. 32, comma 1, d.P.R. 327/2001). 4. Il terzo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., perché la Corte d'Appello avrebbe omesso di analizzare fatti di fondamentale importanza nel deliberare la natura giuridica dei suoli oggetto di esproprio, è inammissibile, giacché anche riportando la doglianza nella cornice appropriata, che è quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., essa esula dalla violazione motivazionale in tal guisa rilevante, le ridette SS.UU. avendo a suo tempo enunciato il principio per cui non concreta il vizio in parola l'omesso esame di elementi istruttori, quando il fatto sia stato comunque esaminato, onde, ancora inammissibilmente, la doglianza in parola ha valenza solo meritale. 5. Il ricorso va dunque respinto. 6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Ric. 2021 n