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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12640/2026

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zione Campestri n. 11, in proprio e nella qualità di titolaredell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena,elettivamente domiciliato presso l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].-ricorrente-controComune di Vicchio, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio di quest’ultimo-controricorrente-Numero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana n. 1217/06/2021 del 27.10.2021, pubblicata in data 29.10.2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individualecorrente in Vicchio (FI) sotto la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”,ha impugnato con separati ricorsi dinanzi alla CTP Firenze l’ingiunzionefiscale per la TARSU relativa agli anni dal 2008 al 2012 e per la TARESrelativo all’anno 2013, nella misura complessiva di € 9.564,70, indipendenza degli avvisi di accertamento n. 177 del 31 luglio 2014, 207 del12 agosto 2015 e 260 del 12 marzo 2015 da parte del Comune di Vicchio(FI).2.

Il ricorso è stato accolto.3.

Su appello dell’ente impositore, la CTR Toscana riformava ladecisione di prime cure, valutando la fondatezza delle pretese impositive,pur rideterminando gli onorari di ingiunzione.4.

Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a tre motivi.5.

L’ente impositore resiste con controricorso.6.

Con memoria del 16.02.2026, il Comune depositava precedentegiurisprudenziale che riteneva rilevante nella specie.7.

Anche la contribuente presentava memoria.8.

Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito dirinvio di udienza del 27.02.2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

Deve, in primo luogo, darsi atto dell’eccezione di inammissibilità delricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., sollevata dal controricorrente, peravere il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in manieraconforme alla giurisprudenza della Corte e non essere stati offerti elementi1.1.

L’eccezione non è accoglibile, in quanto generica edesplorativa, sollevata cumulativamente per tutti i motivi di ricorso, senzaallegazioni precise che consentano, al di là della contestazione di principio,di comprendere specificamente le specifiche ragioni di doglianza.2.

Il ricorso è articolato in tre motivi.3.

Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 52 e 53 del d.lgs. 446/1997, 50 e 107 del d.lgs.267/2000, 2 ss. r.d. n. 639/1910, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.3.3.

Secondo la ricorrente, l’ordinanza ingiunzione sarebbe nullain virtù dell’art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 50 e 107 del d.lgs.n. 267 del 2000, in quanto emessa in carenza di potere da soggetto nonmunito di capacità impositiva, quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale nominato dalComune ai fini della redazione delle ingiunzioni).3.4.

Il motivo deve ritenersi infondato.3.5.

Sul punto, in nessun errore nell’applicazione della leggeincorre la sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha rigettato ilpredetto motivo, sulla base delle seguenti argomentazioni: «L’ingiunzionedel 29 novembre 2017 (all. 3 all’atto di appello) reca la firma del funzionarioresponsabile rag. [OSCURATO:PERSONA], sia pure in forma non autografa, ai sensidell’art. 1 c. 87 legge 549/1995 che prevede che “La firma autografaprevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti diliquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa delnominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi sianoNumero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/2026prodotti da sistemi informativi automatizzati.” Contrariamente a quantoaffermato in sentenza la carta su cui è stato stampata l’ingiunzione, purrecando il timbro dello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], reca in alto a destra illogo del Comune di Vicchio.

La CTP ha omesso di procedere all’ esame delcontenuto dell’atto che rileva che, al di là degli aspetti formali sopra rilevati,l’ingiunzione è stata emessa dal funzionario del comune di Vicchio e che nonvi è stata alcuna attribuzione ad emettere l’atto all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

L’attoinizia con “Il Comune di Vicchio in persona del funzionario…..”.

E’ ilfunzionario che “intima, ingiunge e fa precetto” di pagare sul c/c “intestatoa: Comune di [OSCURATO:PERSONA] coattiva…” .

Tutti questi aspetti formali esostanziali evidenziano la riferibilità dell’atto all’organo legittimato ademetterlo.

La circostanza che l’atto sia stato sottoscritto anche (e non solo)dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], è priva di alcun rilievo contrario, atteso che èevidente che il predetto ha sottoscritto l’atto quale legale incaricatodell’assistenza tecnica come da mandato apposto in calce all’atto.

Nel primoparagrafo dell’atto si precisa – appunto- che il funzionario è “rappresentatoe difeso in virtù di mandato quivi apposto in calce ……”.3.6.

L’atto sottoscritto dal difensore incaricato dall’ente impositoredeve, infatti, considerarsi intimazione di pagamento, rispetto ad attiimpositivi già intervenuti ed emessi regolarmente dal Comune, inferendocorrettamente e logicamente, dunque, la legittimità delle ingiunzioninell’ambito di mandato affidato a professionista nominato dal creditore ecertamente proveniente dall’ente impositore.

È lo stesso ricorso che, allepagg. 10 – 11 e 12, riporta il contenuto dell’atto di intimazione, denominato«Ingiunzione fiscale», che chiaramente riporta, come in coerenza con leconclusioni del giudice di appello, la provenienza degli stessi da parte delComune di Vicchio, indicando il funzionario responsabile; cita i pregressiavvisi di accertamento dei quali sollecita il pagamento al contribuente, conrelativi importi e date di notifica; reca espressa menzione del significatoNumero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/2026giuridico dell’atto (con le espressioni «intima, ingiunge e fa precetto», perpoi prospettare l’avvio dell’esecuzione forzata in caso di inottemperanza);indica il responsabile del procedimento e i presupposti di impugnazione.L’atto, redatto su carta intestata del professionista incaricato, si palesacome di provenienza dell’ente impositore, non solo esprimendo nellaprocura speciale in calce conferita al professionista, al di là delle formulegeneriche di stile in essa trasfuse, piena adesione del Comune al contenutodelle intimazioni, ma rendendo chiaro che le intimazioni medesimecostituiscono espressione della volontà dell’ente, cui il legale ha datoesecuzione in adempimento del proprio incarico.4.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce laViolazione dell’art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.4.1.

La ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza «in puntodi diritto», nella parte in cui ha ritenuto la legittimità della firma nonautografa, ma con indicazione del nominativo del funzionario a stampa, inapplicazione dell’art. 87 della legge n. 549 del 1995 della legge n. 549 del1995, «atteso che il caso di specie verte incontrovertibilmente su una ingiunzione fiscale a norma del R.D. n. 639/1910 ovverosia in ordinead un atto di riscossione coattiva previsto per legge per l’esazione delleimposte in alternativa all’altro strumento prescritto quale è la cartella dipagamento.».

Osserva, sul punto, la ricorrente che l’art. 87 cit.

«contemplail caso della surrogazione della firma autografa con quella “a stampa”soltanto per quanto riguarda, nello specifico, gli atti di liquidazione e di accertamento ovvero in ordine a tipologie di atti che, perdefinizione, sono prodromici rispetto ad un atto di riscossione coattiva qualeè l’impugnata ingiunzione di pagamento ».4.2.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/20264.3.

L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con naturagiuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titoloesecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, lariscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore.

Essasegue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non losostituisce.

Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti,il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non piùcontestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovon. 13132; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2019, n. 10896; Cass., Sez. 6^-2, 18giugno 2020, n. 11794; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 3952; Cass.,Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 884).

Deve, pertanto, trovare applicazionel’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di tributi regionali elocali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediantesistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può esserelegittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo delsoggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, nonessendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, normaspeciale che conserva la sua efficacia (da ultima: Cass., Sez. Trib., 15giugno 2025, n. 15962).

Nella specie, la determina di nomina delfunzionario sottoscrittore è allegata all’ingiunzione.5.

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 15 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.5.1.

In particolare, la ricorrente si duole del fatto che la CTR, puravendo ridotto gli onorari in quanto «esorbitanti», non abbia «ravvisato una reciproca soccombenza tale da legittimare (al più) la compensazioneNumero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/2026delle spese di lite anziché una statuizione di condanna peraltro basata suun criterio meramente quantitativo ».5.2.

Il motivo è infondato.5.3.

L’erronea quantificazione di un onorario nel primo grado digiudizio non esclude la soccombenza della parte gravata dall’onere dellespese giudiziali, non potendo considerarsi “reciproca” per la sola riduzionedel compenso liquidato.

In altre parole, la quantificazione degli onoraririmane questione accessoria al perimetro della domanda e, pertanto,all’ambito di applicazione delle norme in materia di soccombenza e delleconseguenti determinazioni in materia di spese processuali.

Per il resto,soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata,nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse,vertendosi di fattispecie qui estranea.6.

A fronte dell’integrale rigetto del ricorso, le spese di giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene integralmente rigettato.8.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.,come da richiesta del Comune, in quanto non emergono a carico di partericorrente profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa grave.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200 per compensi,oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Numero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.03.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione Campestri n. 11, in proprio e nella qualità di titolaredell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena,elettivamente domiciliato presso l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].-ricorrente-controComune di Vicchio, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio di quest’ultimo-controricorrente-Numero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana n. 1217/06/2021 del 27.10.2021, pubblicata in data 29.10.2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’impresa individualecorrente in Vicchio (FI) sotto la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”,ha impugnato con separati ricorsi dinanzi alla CTP Firenze l’ingiunzionefiscale per la TARSU relativa agli anni dal 2008 al 2012 e per la TARESrelativo all’anno 2013, nella misura complessiva di € 9.564,70, indipendenza degli avvisi di accertamento n. 177 del 31 luglio 2014, 207 del12 agosto 2015 e 260 del 12 marzo 2015 da parte del Comune di Vicchio(FI).2. Il ricorso è stato accolto.3. Su appello dell’ente impositore, la CTR Toscana riformava ladecisione di prime cure, valutando la fondatezza delle pretese impositive,pur rideterminando gli onorari di ingiunzione.4. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a tre motivi.5. L’ente impositore resiste con controricorso.6. Con memoria del 16.02.2026, il Comune depositava precedentegiurisprudenziale che riteneva rilevante nella specie.7. Anche la contribuente presentava memoria.8. Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito dirinvio di udienza del 27.02.2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Deve, in primo luogo, darsi atto dell’eccezione di inammissibilità delricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., sollevata dal controricorrente, peravere il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in manieraconforme alla giurisprudenza della Corte e non essere stati offerti elementi1.1. L’eccezione non è accoglibile, in quanto generica edesplorativa, sollevata cumulativamente per tutti i motivi di ricorso, senzaallegazioni precise che consentano, al di là della contestazione di principio,di comprendere specificamente le specifiche ragioni di doglianza.2. Il ricorso è articolato in tre motivi.3. Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 52 e 53 del d.lgs. 446/1997, 50 e 107 del d.lgs.267/2000, 2 ss. r.d. n. 639/1910, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.3.3. Secondo la ricorrente, l’ordinanza ingiunzione sarebbe nullain virtù dell’art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 50 e 107 del d.lgs.n. 267 del 2000, in quanto emessa in carenza di potere da soggetto nonmunito di capacità impositiva, quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale nominato dalComune ai fini della redazione delle ingiunzioni).3.4. Il motivo deve ritenersi infondato.3.5. Sul punto, in nessun errore nell’applicazione della leggeincorre la sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha rigettato ilpredetto motivo, sulla base delle seguenti argomentazioni: «L’ingiunzionedel 29 novembre 2017 (all. 3 all’atto di appello) reca la firma del funzionarioresponsabile rag. [OSCURATO:PERSONA], sia pure in forma non autografa, ai sensidell’art. 1 c. 87 legge 549/1995 che prevede che “La firma autografaprevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti diliquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa delnominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi sianoNumero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/2026prodotti da sistemi informativi automatizzati.” Contrariamente a quantoaffermato in sentenza la carta su cui è stato stampata l’ingiunzione, purrecando il timbro dello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], reca in alto a destra illogo del Comune di Vicchio. La CTP ha omesso di procedere all’ esame delcontenuto dell’atto che rileva che, al di là degli aspetti formali sopra rilevati,l’ingiunzione è stata emessa dal funzionario del comune di Vicchio e che nonvi è stata alcuna attribuzione ad emettere l’atto all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’attoinizia con “Il Comune di Vicchio in persona del funzionario…..”. E’ ilfunzionario che “intima, ingiunge e fa precetto” di pagare sul c/c “intestatoa: Comune di [OSCURATO:PERSONA] coattiva…” . Tutti questi aspetti formali esostanziali evidenziano la riferibilità dell’atto all’organo legittimato ademetterlo. La circostanza che l’atto sia stato sottoscritto anche (e non solo)dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], è priva di alcun rilievo contrario, atteso che èevidente che il predetto ha sottoscritto l’atto quale legale incaricatodell’assistenza tecnica come da mandato apposto in calce all’atto. Nel primoparagrafo dell’atto si precisa – appunto- che il funzionario è “rappresentatoe difeso in virtù di mandato quivi apposto in calce ……”.3.6. L’atto sottoscritto dal difensore incaricato dall’ente impositoredeve, infatti, considerarsi intimazione di pagamento, rispetto ad attiimpositivi già intervenuti ed emessi regolarmente dal Comune, inferendocorrettamente e logicamente, dunque, la legittimità delle ingiunzioninell’ambito di mandato affidato a professionista nominato dal creditore ecertamente proveniente dall’ente impositore. È lo stesso ricorso che, allepagg. 10 – 11 e 12, riporta il contenuto dell’atto di intimazione, denominato«Ingiunzione fiscale», che chiaramente riporta, come in coerenza con leconclusioni del giudice di appello, la provenienza degli stessi da parte delComune di Vicchio, indicando il funzionario responsabile; cita i pregressiavvisi di accertamento dei quali sollecita il pagamento al contribuente, conrelativi importi e date di notifica; reca espressa menzione del significatoNumero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/2026giuridico dell’atto (con le espressioni «intima, ingiunge e fa precetto», perpoi prospettare l’avvio dell’esecuzione forzata in caso di inottemperanza);indica il responsabile del procedimento e i presupposti di impugnazione.L’atto, redatto su carta intestata del professionista incaricato, si palesacome di provenienza dell’ente impositore, non solo esprimendo nellaprocura speciale in calce conferita al professionista, al di là delle formulegeneriche di stile in essa trasfuse, piena adesione del Comune al contenutodelle intimazioni, ma rendendo chiaro che le intimazioni medesimecostituiscono espressione della volontà dell’ente, cui il legale ha datoesecuzione in adempimento del proprio incarico.4. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce laViolazione dell’art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.4.1. La ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza «in puntodi diritto», nella parte in cui ha ritenuto la legittimità della firma nonautografa, ma con indicazione del nominativo del funzionario a stampa, inapplicazione dell’art. 87 della legge n. 549 del 1995 della legge n. 549 del1995, «atteso che il caso di specie verte incontrovertibilmente su una ingiunzione fiscale a norma del R.D. n. 639/1910 ovverosia in ordinead un atto di riscossione coattiva previsto per legge per l’esazione delleimposte in alternativa all’altro strumento prescritto quale è la cartella dipagamento.». Osserva, sul punto, la ricorrente che l’art. 87 cit. «contemplail caso della surrogazione della firma autografa con quella “a stampa”soltanto per quanto riguarda, nello specifico, gli atti di liquidazione e di accertamento ovvero in ordine a tipologie di atti che, perdefinizione, sono prodromici rispetto ad un atto di riscossione coattiva qualeè l’impugnata ingiunzione di pagamento ».4.2. Il motivo è infondato.Numero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/20264.3. L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con naturagiuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titoloesecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, lariscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essasegue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non losostituisce. Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti,il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non piùcontestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovon. 13132; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2019, n. 10896; Cass., Sez. 6^-2, 18giugno 2020, n. 11794; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 3952; Cass.,Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 884). Deve, pertanto, trovare applicazionel’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di tributi regionali elocali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediantesistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può esserelegittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo delsoggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, nonessendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, normaspeciale che conserva la sua efficacia (da ultima: Cass., Sez. Trib., 15giugno 2025, n. 15962). Nella specie, la determina di nomina delfunzionario sottoscrittore è allegata all’ingiunzione.5. Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 15 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.5.1. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che la CTR, puravendo ridotto gli onorari in quanto «esorbitanti», non abbia «ravvisato una reciproca soccombenza tale da legittimare (al più) la compensazioneNumero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/2026delle spese di lite anziché una statuizione di condanna peraltro basata suun criterio meramente quantitativo ».5.2. Il motivo è infondato.5.3. L’erronea quantificazione di un onorario nel primo grado digiudizio non esclude la soccombenza della parte gravata dall’onere dellespese giudiziali, non potendo considerarsi “reciproca” per la sola riduzionedel compenso liquidato. In altre parole, la quantificazione degli onoraririmane questione accessoria al perimetro della domanda e, pertanto,all’ambito di applicazione delle norme in materia di soccombenza e delleconseguenti determinazioni in materia di spese processuali. Per il resto,soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata,nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse,vertendosi di fattispecie qui estranea.6. A fronte dell’integrale rigetto del ricorso, le spese di giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene integralmente rigettato.8. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.,come da richiesta del Comune, in quanto non emergono a carico di partericorrente profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa grave. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200 per compensi,oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Numero registro generale 12644/2022Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 12640/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.03.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12640/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris