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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45263/2021

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/4/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p., ad oggetto un passaporto contraffatto mediante l'apposizione dell'effige dell'imputato, e di cui agli artt. 477 e 482 1 c.p. relativi all'analoga contraffazione di un permesso di soggiorno e di una patente di guida italiana.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.

Sostiene al riguardo che la sentenza impugnata abbia errato nell'interpretazione dell'art. 497-bis c.p., ritenendo applicabile l'ipotesi di cui al secondo comma del suddetto articolo, anziché quella di cui al primo comma pur trattandosi nel caso di specie il possesso per uso personale di un documento falso e riguardando il citato comma secondo, invece, la fabbricazione o la detenzione di documenti d'identità per conto di altri.

Secondo il ricorrente, infatti, una diversa interpretazione del rapporto sistematico tra le due disposizioni incriminatrici condurrebbe alla sostanziale abrogazione di quella del primo comma, non essendo possibile che qualcuno detenga per uso personale un documento d'identità falso senza essere concorso nella sua fabbricazione, quantomeno fornendo la propria foto. 2.2 Ulteriore violazione di legge viene denunziata con il secondo comma, rilevandosi in tal senso che dalla relazione tecnica risulterebbe come non sia possibile stabilire se il passaporto sia stato contraffatto mediante la compilazione di un supporto "rubato in bianco" ovvero falsificato attraverso l'alterazione di un documento già compilato.

Ciò comporterebbe il ragionevole dubbio, trattandosi di passaporto cinese, che il fatto sia stato commesso all'estero, difettando dunque la giurisdizione italiana o quantomeno la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p. 2.3 Ancora violazione di legge viene eccepita con il terzo motivo con riguardo alla prova della contraffazione degli altri documenti in contestazione ed all'eventuale grossolanità od innocuità del falso, posto che alcun accertamento è stato effettuato sui suddetti documenti, procedendosi esclusivamente a verificare l'identità dell'effettivo titolare dei medesimi.

Erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono infine dedotti in ordine al mancato assorbimento dei reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p. in quello più grave di cui all'art. 497-bis c.p., nonché in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato, posto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte per cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, c.p., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303).

Ed in proposito questa Corte ha altresì precisato che integrano la medesima fattispecie non solo le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, ma altresì di detenzione, per uso non personale, o anche personale se l'agente è concorso nella contraffazione del documento (Sez. 5, Sentenza n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamay, Rv. 277427).

In altri termini proprio dalla lettura sistematica dei due commi dell'art. 497-bis c.p. si evince come il possesso per uso personale rientri nella previsione meno grave di cui al primo comma solo se il possessore non sia concorso nella contraffazione (Sez. 5, Sentenza n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 5, Sentenza n. 17673 del 24/03/2011, Batereanu, Rv. 250188).

3. Inammissibile è invece il secondo motivo, posto che risultano mere congetture quelle prospettate dal ricorrente per cui la falsificazione del passaporto sarebbe avvenuta all'estero, tanto più che lo stesso ricorso si limita ad ipotizzare l'illecito procacciamento del supporto documentale al di fuori del territorio italiano, non essendo in grado di indicare alcun elemento concreto in grado di insinuare anche solo il dubbio che la sua contraffazione o alterazione - condotte alternative entrambe ricomprese nell'ambito di tipicità dell'incriminazione di cui si tratta - sia invece avvenuta in territorio estero.

Non di meno l'eccezione del ricorrente non tiene conto della complessiva motivazione della sentenza impugnata, da cui si evince come l'imputato non fosse appena giunto in Italia, tanto da essere ivi ricercato perché destinatario di ben due provvedimenti cautelari per gravi reati, circostanza dalla quale la Corte ha desunto del tutto logicamente che egli si fosse procacciato i documenti falsi per sfuggire all'esecuzione dei suddetti provvedimenti.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che del tutto legittimamente la prova della contraffazione della patente e del permesso di soggiorno è stata ricavata dal fatto che tali documenti risultano invero intestati ad un soggetto diverso dall'imputato, mentre sugli stessi era stata apposta la foto di quest'ultimo.

La stessa circostanza che sia stato necessario procedere a tale accertamento dimostra poi che non si trattava di falsi inoffensivi, come ritenuto dalla Corte, né in ogni caso la difesa ha indicato un qualsivoglia elemento concreto che deponga in tal senso eventualmente trascurato dai giudici del merito.5.

Inammissibili sono infine le censure proposte con l'ultimo motivo.

Manifestamente infondata è la pretesa di assorbire i reati meno gravi contestati in quello di cui all'art. 497-bis c.p. nel nome di una inesistente progressione criminosa, posto che si tratta di fatti autonomi con distinti oggetti materiali che al più consentono, come avvenuto, l'applicazione della disciplina della continuazione.

Versate in fatto e meramente assertive sono poi le obiezioni sviluppate nel ricorso in merito al trattamento sanzionatorio, atteso che legittimamente la Corte ha negato le attenuanti generiche in ragione della ritenuta gravità dei fatti sulla base di una valutazione sorretta da idonea e logica motivazione, dunque insindacabile in questa sede, mentre comunque generiche sono le doglianze sulla commisurazione della pena, tanto più che quella base applicata per il reato ritenuto più grave è inferiore al medio edittale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/4/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p., ad oggetto un passaporto contraffatto mediante l'apposizione dell'effige dell'imputato, e di cui agli artt. 477 e 482 1 c.p. relativi all'analoga contraffazione di un permesso di soggiorno e di una patente di guida italiana. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Sostiene al riguardo che la sentenza impugnata abbia errato nell'interpretazione dell'art. 497-bis c.p., ritenendo applicabile l'ipotesi di cui al secondo comma del suddetto articolo, anziché quella di cui al primo comma pur trattandosi nel caso di specie il possesso per uso personale di un documento falso e riguardando il citato comma secondo, invece, la fabbricazione o la detenzione di documenti d'identità per conto di altri. Secondo il ricorrente, infatti, una diversa interpretazione del rapporto sistematico tra le due disposizioni incriminatrici condurrebbe alla sostanziale abrogazione di quella del primo comma, non essendo possibile che qualcuno detenga per uso personale un documento d'identità falso senza essere concorso nella sua fabbricazione, quantomeno fornendo la propria foto. 2.2 Ulteriore violazione di legge viene denunziata con il secondo comma, rilevandosi in tal senso che dalla relazione tecnica risulterebbe come non sia possibile stabilire se il passaporto sia stato contraffatto mediante la compilazione di un supporto "rubato in bianco" ovvero falsificato attraverso l'alterazione di un documento già compilato. Ciò comporterebbe il ragionevole dubbio, trattandosi di passaporto cinese, che il fatto sia stato commesso all'estero, difettando dunque la giurisdizione italiana o quantomeno la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p. 2.3 Ancora violazione di legge viene eccepita con il terzo motivo con riguardo alla prova della contraffazione degli altri documenti in contestazione ed all'eventuale grossolanità od innocuità del falso, posto che alcun accertamento è stato effettuato sui suddetti documenti, procedendosi esclusivamente a verificare l'identità dell'effettivo titolare dei medesimi. Erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono infine dedotti in ordine al mancato assorbimento dei reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p. in quello più grave di cui all'art. 497-bis c.p., nonché in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato, posto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte per cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, c.p., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303). Ed in proposito questa Corte ha altresì precisato che integrano la medesima fattispecie non solo le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, ma altresì di detenzione, per uso non personale, o anche personale se l'agente è concorso nella contraffazione del documento (Sez. 5, Sentenza n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamay, Rv. 277427). In altri termini proprio dalla lettura sistematica dei due commi dell'art. 497-bis c.p. si evince come il possesso per uso personale rientri nella previsione meno grave di cui al primo comma solo se il possessore non sia concorso nella contraffazione (Sez. 5, Sentenza n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 5, Sentenza n. 17673 del 24/03/2011, Batereanu, Rv. 250188). 3. Inammissibile è invece il secondo motivo, posto che risultano mere congetture quelle prospettate dal ricorrente per cui la falsificazione del passaporto sarebbe avvenuta all'estero, tanto più che lo stesso ricorso si limita ad ipotizzare l'illecito procacciamento del supporto documentale al di fuori del territorio italiano, non essendo in grado di indicare alcun elemento concreto in grado di insinuare anche solo il dubbio che la sua contraffazione o alterazione - condotte alternative entrambe ricomprese nell'ambito di tipicità dell'incriminazione di cui si tratta - sia invece avvenuta in territorio estero. Non di meno l'eccezione del ricorrente non tiene conto della complessiva motivazione della sentenza impugnata, da cui si evince come l'imputato non fosse appena giunto in Italia, tanto da essere ivi ricercato perché destinatario di ben due provvedimenti cautelari per gravi reati, circostanza dalla quale la Corte ha desunto del tutto logicamente che egli si fosse procacciato i documenti falsi per sfuggire all'esecuzione dei suddetti provvedimenti. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che del tutto legittimamente la prova della contraffazione della patente e del permesso di soggiorno è stata ricavata dal fatto che tali documenti risultano invero intestati ad un soggetto diverso dall'imputato, mentre sugli stessi era stata apposta la foto di quest'ultimo. La stessa circostanza che sia stato necessario procedere a tale accertamento dimostra poi che non si trattava di falsi inoffensivi, come ritenuto dalla Corte, né in ogni caso la difesa ha indicato un qualsivoglia elemento concreto che deponga in tal senso eventualmente trascurato dai giudici del merito.5. Inammissibili sono infine le censure proposte con l'ultimo motivo. Manifestamente infondata è la pretesa di assorbire i reati meno gravi contestati in quello di cui all'art. 497-bis c.p. nel nome di una inesistente progressione criminosa, posto che si tratta di fatti autonomi con distinti oggetti materiali che al più consentono, come avvenuto, l'applicazione della disciplina della continuazione. Versate in fatto e meramente assertive sono poi le obiezioni sviluppate nel ricorso in merito al trattamento sanzionatorio, atteso che legittimamente la Corte ha negato le attenuanti generiche in ragione della ritenuta gravità dei fatti sulla base di una valutazione sorretta da idonea e logica motivazione, dunque insindacabile in questa sede, mentre comunque generiche sono le doglianze sulla commisurazione della pena, tanto più che quella base applicata per il reato ritenuto più grave è inferiore al medio edittale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle