Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 586/2003
ECLI:EU:T:2003:182
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001TO0010_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa T-10/01,
[OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dagli avv.ti H.P. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l ' armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Walbroeck e G. Schneider, in qualità di agenti,
convenuto,
interveniente in primo grado
Biofarma, già Orsem SARL, con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata dagli avv.ti V. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA],
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione 8 novembre 2000 (procedimento R 586/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell ' [OSCURATO:PERSONA] per l ' armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), relativa ad un procedimento di opposizione tra le società [OSCURATO:PERSONA] AG e Biofarma,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Il 26 giugno 1996 la ricorrente presentava all ' [OSCURATO:PERSONA] per l ' armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l ' " [OSCURATO:PERSONA]" ) una domanda di marchio denominativo comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2. Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il vocabolo Sedonium.
3. I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione appartengono alle classi 5 (medicinali, preparati farmaceutici e sanitari, sostanze dietetiche idonee ad uso medico), 29 (sostanze dietetiche ad uso non medico, integratori alimentari) e 30 (sostanze dietetiche a uso non medico, integratori alimentari) ai sensi dell ' accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
4. Tale domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 29 dicembre 1997.
5. Il 30 marzo 1998, la Orsem SARL proponeva opposizione, ai sensi dell ' art. 42 del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio chiesta per i prodotti appartenenti alla classe 5, come indicati nella domanda di registrazione del marchio. L ' opposizione si fonda sull ' esistenza del marchio denominativo PREDONIUM, registrato nel 1994 in vari Stati membri, per prodotti farmaceutici appartenenti alla classe 5 ai sensi dell ' accordo di Nizza. Il 29 giugno 2000 aveva luogo la fusione tra la Orsem e l ' interveniente.
6. Nel corso del procedimento di opposizione, la ricorrente limitava l ' elenco dei prodotti contenuti nella domanda di marchio, con riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 5, nel senso che chiedeva la registrazione del marchio solamente per i medicinali e i preparati dietetici ad uso medico, precisamente tranquillanti e sedativi fitogenici.
7. Con decisione 9 luglio 1999, la divisione di opposizione respingeva la domanda di registrazione del marchio, ai sensi dell ' art. 43, n. 5, del regolamento n. 40/94, per i prodotti appartenenti alla classe 5.
8. Con decisione 8 novembre 2000 (in prosieguo: la " decisione impugnata" ), la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso della ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione.
9. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
10. Il 29 marzo 2001, la lingua inglese veniva assunta come lingua processuale della causa, ai sensi dell ' art. 131, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
11. Con lettera 21 agosto 2002, l ' interveniente informava il Tribunale in merito ad un accordo concluso tra la medesima e la ricorrente, a termini del quale essa non si opponeva più alla domanda di registrazione del vocabolo Sedonium per i prodotti appartenenti alla classe 5.
12. Con lettera 23 agosto 2002, l ' [OSCURATO:PERSONA] comunicava parimenti al Tribunale di essere stato anch ' esso informato, con lettera 21 agosto 2002, in ordine all ' accordo concluso tra la ricorrente e l ' interveniente. L ' [OSCURATO:PERSONA] fa peraltro presente che, essendo stata validamente ritirata l ' opposizione, non occorre più pronunciarsi sulla controversia. Quanto alle spese, l ' [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di non porle a suo carico.
13. Con lettera 16 settembre 2002, la ricorrente ha riconosciuto espressamente che, essendo stata ritirata l ' opposizione, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. A suo parere, tuttavia, la decisione impugnata dovrebbe essere formalmente annullata o dichiarata priva di effetti giuridici.
14. Il Tribunale rileva che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto a seguito del ritiro dell ' opposizione.
15. A tal riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che l ' opposizione può essere ritirata, in linea di principio, in qualsiasi momento. E ' pur vero che all ' art. 44, n. 1, primo periodo, del regolamento n. 40/94, il legislatore ha espressamente previsto solo la possibilità del ritiro della domanda di registrazione del marchio. Tuttavia, considerato che, alla luce dell ' economia del regolamento n. 40/94, la parte richiedente la registrazione del marchio e l ' opponente si collocano su un piano di parità nel procedimento di opposizione, si deve ritenere che tale parità valga anche in ordine alla facoltà di ritiro degli atti procedurali.
16. In secondo luogo, si deve rilevare che, quando l ' opposizione viene ritirata, nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avente ad oggetto una decisione sull ' opposizione ovvero nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario avente ad oggetto la decisione sul ricorso proposto dinanzi all ' [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione sull ' opposizione, viene meno il fondamento del procedimento, poiché quest ' ultimo diviene in tal modo privo di oggetto.
17. Per quanto attiene alla decisione della divisione d ' opposizione, il Tribunale rileva che tale decisione non ha prodotto effetti. A termini dell ' art. 57, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 40/94, il ricorso proposto dinanzi all ' [OSCURATO:PERSONA] ha effetti sospensivi. Si deve pertanto ritenere che una decisione suscettibile di costituire oggetto di ricorso, quale la decisione della divisione di opposizione, produce effetti solamente a condizione che nessun ricorso sia stato proposto, entro i termini di cui all ' art. 59, primo periodo, del regolamento n. 40/94, dinanzi all ' [OSCURATO:PERSONA] ovvero che un siffatto ricorso sia stato respinto con decisione definitiva della commissione di ricorso. Orbene, nessuna delle dette ipotesi ricorre nella specie, considerato che la decisione impugnata non ha nemmeno preso effetto. A tal riguardo, dall ' art. 62, n. 3, del regolamento n. 40/94 emerge che le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplata nell ' art. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94 ovvero, nel caso in cui sia stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia entro tale termine, a decorrere dal rigetto del ricorso medesimo. Orbene, nella specie non ricorre nessuna delle dette due ipotesi.
18. E ' quindi sufficiente rilevare, a termini dell ' art. 113 del regolamento di procedura, che non vi è più luogo a provvedere.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19. L ' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura dispone che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
20. Alla luce delle circostanze della specie, si deve rilevare che il non luogo a provvedere è conseguenza di una transazione stragiudiziale conclusa tra la ricorrente e l ' interveniente e non da un accordo tra la ricorrente e il convenuto. La ricorrente e l ' interveniente, oltre a sopportare le proprie spese, devono essere quindi condannate alle spese sostenute dal convenuto.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso.
2) La ricorrente e l ' interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle del convenuto, ciascuna in ragione della metà.