CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1808/2023depositata il 12/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7260/2024Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 21404/2026Data pubblicazione 23/06/20261.- La controversia trae origine da una serie di rapporti di garanzia intercorsitra i fratelli Alessandro, Emanuele ed [OSCURATO:PERSONA], la società SportlineS.p.a. (di cui i predetti erano soci), e l'istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] SanpaoloS.p.a. (succeduta a [OSCURATO:SOCIETA].).In data 29 giugno 2018, i Gasparini hanno rilasciato una fideiussionespecifica a favore di [OSCURATO:PERSONA] per garantire le obbligazioni dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]Tale garanzia copriva diverse linee di credito, tra cui: un'apertura di creditoin conto corrente (n. 5148) per un importo di € 100.000,00; due affidamentiper anticipi su documenti veicoli per complessivi € 400.000,00; leobbligazioni derivanti da una precedente fideiussione a prima richiesta,rilasciata il 12 settembre 2008 dalla banca a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per le obbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA]., con un massimale di €1.200.000,00.Nel settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha escusso la garanziadel 2008, inducendo [OSCURATO:PERSONA] a versare la somma di € 564.325,44.Successivamente, la banca ha addebitato tale importo sul conto corrente diSportline S.p.a. e, con lettera del 24 ottobre 2019, è receduta dagliaffidamenti concessi alla società, intimando a quest'ultima e ai fideiussoriGasparini il pagamento del debito complessivo maturato sui conti correnti,pari a € 979.369,78.A fronte del mancato pagamento, [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo n. 21/2020, con cui è stato ingiunto aiGasparini il pagamento di € 564.325,44.I Gasparini hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo,tra l'altro, la nullità della fideiussione per violazione della normativaantitrust, in quanto riproducente lo schema ABI; l'insussistenza dellagaranzia per il credito azionato, o comunque il superamento del massimalegarantito di € 100.000,00 per il conto corrente n. 5148; la violazione daNumero registro generale 7260/2024Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 21404/2026Data pubblicazione 23/06/2026parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede nella fase diottenimento e gestione della garanzia.Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1168/2022, ha rigettatol'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.Il giudice ha ritenuto infondate le eccezioni, sul presupposto che lafideiussione del 29 giugno 2018 copriva anche le obbligazioni derivantidall'escussione della garanzia a favore di Volkswagen e che la condotta dellabanca era stata legittima.2.1.- I fratelli Gasparini hanno impugnato la decisione dinanzi alla Corted'Appello di Venezia, che con sentenza n. 1808/2023 ha rigettatol’interposto gravame.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i Gasparini propongonoora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1956 e1375 c.c.La censura investe la statuizione con cui la Corte d'Appello ha esclusoqualsiasi violazione del principio di correttezza e buona fede nella condottadi [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Corte abbia errato nel ritenerei profili di buona fede dedotti in primo e in secondo grado come distinti etra loro diversi: si tratta, invece, di un unico profilo giuridico — la violazionedella clausola generale di correttezza e buona fede — declinato in fatto sottoil medesimo angolo visuale, ossia la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nell'otteneree nel gestire la fideiussione del 29 giugno 2018.Osservano innanzitutto che, in data 28 maggio 2018, un solo mese primadella stipula della fideiussione, [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a Sportlinela sospensione degli affidamenti — ivi compreso il c/c n. 5148, poi azionatoin via monitoria — dimostrando piena consapevolezza della situazione diNumero registro generale 7260/2024Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 21404/2026Data pubblicazione 23/06/2026difficoltà finanziaria della società. Nonostante ciò, e sol perché avevaottenuto la garanzia personale dei Gasparini, la banca aveva poinuovamente concesso le medesime linee di credito. Tale sequenzatemporale dimostrerebbe che non vi fu alcuna autonoma valutazione delmerito creditizio di [OSCURATO:SOCIETA], ma solo un affidamento esclusivo sullagaranzia appena ottenuta.Inoltre, gli estratti conto confermano che l'esposizione debitoria di Sportlinesi è aggravata progressivamente dopo la fideiussione, in un contesto in cuila banca aveva già la disponibilità delle garanzie personali dei Gasparini enon aveva alcun incentivo a contenere il credito.Ciò premesso, i ricorrenti richiamano la consolidata giurisprudenza di questaCorte, secondo cui la buona fede nell'esecuzione del contratto costituisceun generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di agire inmodo da preservare gli interessi dell'altra.In particolare, invocano il principio secondo cui gli obblighi di correttezza ebuona fede che permeano la vita del contratto impongono alla partegarantita di salvaguardare la posizione del fideiussore, con la conseguenzache la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti delgarante nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dalcomportamento del garantito.I ricorrenti richiamano altresì l'art. 5 TUB e il quadro regolamentare europeo(Reg. UE n. 575/2013; Dir. 2013/36/UE), affermando che [OSCURATO:PERSONA] dovuto effettuare un'autonoma valutazione del merito creditizio diSportline, anziché giustificare una nuova concessione del creditoesclusivamente sulla presenza di una garanzia personale. L'omissione ditale valutazione integrerebbe responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. eprecontrattuale ex artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.In conclusione, la Corte avrebbe ignorato il dato fattuale centrale: lapreesistente situazione di difficoltà di [OSCURATO:SOCIETA] — conclamata e nota allabanca, che aveva già revocato i fidi — avrebbe dovuto impedire la ulterioreNumero registro generale 7260/2024Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 21404/2026Data pubblicazione 23/06/2026concessione del credito; e se la banca lo ha fatto ugualmente, lo ha potutofare solo in quanto aveva ottenuto la fideiussione dei Gasparini, scaricandosu di essi un rischio che avrebbe potuto e dovuto evitare.1.1.- Il motivo è infondato.Lo è in entrambe le censure.La prima, come si è visto, è di aver ritenuto inammissibile in quanto nuovala censura, in appello, relativa alla violazione della buona fede.La decisione impugnata (pp. 7-8-) ha osservato che mentre in primo gradoera stata eccepita la “mala fede” o comunque la violazione della buona fededa parte della Banca nell’ottenere dai ricorrenti la fideiussione, invece, inappello, la violazione riguarda una diversa condotta: quella di abusivaconcessione del credito, ossia consisterebbe nell’avere concesso nuovi edulteriori affidamenti pur sapendo del deteriorarsi delle condizionipatrimoniali.Secondo i ricorrenti si tratterebbe invece di profili di fatto e di dirittoassolutamente identici, investendo la condotta della Banca sotto l’unicoprofilo, in diritto, della violazione del principio di correttezza e buona fede,che si è concretizzata, in fatto, nell’aver concesso credito alla SocietàSporline solo dopo e solo perché aveva ottenuto una fideiussione dai sig.rIGasparini, in violazione del dovere extracontrattuale del “neminemlaedere”, con le denunciate ed opposte conseguenze (p. 24).Questa censura è infondata, poiché la buona fede non è da sola sufficientead identificare la causa petendi, dovendo essere messa in relazione con lacondotta specifica, ed è quest’ultima che caratterizzando il fatto,caratterizza la domanda. In altri termini, la buona o la mala fede, se intesiin senso soggettivo sono stati d’animo che da soli non caratterizzano lacondotta, essendo quest’ultima caratterizza altresì dall’elemento oggettivo:altro è la mala fede rispetto ad una certa condotta (ottenere unafideiussione) altro è la mala fede rispetto ad altra condotta (concedereulteriore credito).Numero registro generale 7260/2024Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 21404/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ma anche ove intesa in senso oggettivo, la buona fede è l’effetto di unaqualificazione giuridica, nel senso che si ritiene violata quando la condottaposta in essere è diversa da ciò che le regole di correttezza impongono, edunque anche in tal caso la buona fede presuppone una condotta oggettivaa cui viene riferita, ed è la condotta oggettiva che caratterizza la fattispecie:altro è la violazione della correttezza nel pretendere la fideiussione, altro èla violazione della correttezza nel concedere credito. In entrambi i casi ladifferenza è data dalla condotta oggettiva.È invece inammissibile la seconda censura, che contesta alla decisioneimpugnata di avere escluso l’abusiva concessione del credito.La censura infatti presuppone circostanze di fatto diverse da quelle assuntea base della decisione. Quest’ultima, infatti, ha escluso l’abuso sulpresupposto- di fatto- che i fideiussori sapevano della situazione di crisi deldebitore principale (la società garantita) ed hanno comunque acconsentitoalla ulteriore concessione di credito a quest’ultima. Per contro, i ricorrentinegano tale presupposto e dunque oppongono una diversa ricostruzione delfatto, qui inammissibile.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione pererronea valutazione dei documenti processuali, che avrebbe portato la Corted'Appello a identificare erroneamente l'oggetto della domanda monitoria.La censura investe la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto cheBanca [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in via monitoria per il credito derivantedall'escussione della garanzia Volkswagen, e non per il saldo del contocorrente.I ricorrenti sostengono che le risultanze documentali smentiscono taleconclusione, in quanto:a) la diffida stragiudiziale del 24 ottobre 2019 non contiene alcunriferimento alla fideiussione verso [OSCURATO:PERSONA], ma richiamaesclusivamente le esposizioni dei c/c nn. 5148 e 5154, con intimazione aigaranti nelle "stesse ragioni di credito" avanzate verso [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò rendeNumero registro generale 7260/2024Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 21404/2026Data pubblicazione 23/06/2026incontrovertibile, secondo i ricorrenti, che l'oggetto della pretesa fosse ilsaldo dei conti correnti.b) Il ricorso per decreto ingiuntivo contiene la seguente letteraleaffermazione: "la banca provvedeva a chiedere tanto alla società quanto aigaranti signori Gasparini l'immediato pagamento del saldo di c/c n.1000/5148"; dunque individua espressamente nel saldo del conto correnteil petitum della domanda, non nel credito da escussione della garanziaVolkswagen. L'indicazione dell'importo di €564.325,44 come "versato allaVolkswagen Group Italia" sarebbe una mera specificazione dellacomposizione del saldo, inidonea a mutarne la natura.c) Il saldo del conto corrente costituisce già di per sé un'autonoma ragionedi credito azionabile nei confronti del titolare, indipendentemente dalle vociche lo compongono. Non è possibile, di fronte a un'intimazione che fariferimento al saldo complessivo, riqualificare la pretesa estrapolando daquel saldo una componente imputabile all'escussione della garanziaVolkswagen.d) Poiché la fideiussione dei Gasparini sul c/c n. 5148 era limitata a€100.000, il decreto ingiuntivo — qualificato nella sua reale natura comerelativo al saldo del conto corrente — è stato emesso per un importoampiamente superiore al massimo garantito e dovrebbe, pertanto, essererevocato.In conclusione, i ricorrenti denunciano l'illogicità della motivazione, cheafferma in modo apodittico che il ricorso monitorio avesse "chiaramente"fondato la pretesa sull'escussione Volkswagen, senza confrontarsi con ildato testuale della diffida e del ricorso monitorio né superare le emergenzedocumentali contrarie.2.1.- Il motivo è infondato.I ricorrenti si dolgono di una erronea interpretazione della domanda, ed, atale proposito, va ricordato come l’erronea interpretazione delledomande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, commaNumero registro generale 7260/2024Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 21404/2026Data pubblicazione 23/06/20261, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma mala sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cuiapprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminatoin sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione,ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigenteart. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass. 31546/ 2019).I ricorrenti conseguentemente eccepiscono proprio il difetto di motivazione,con censura che però è infondata, in quanto la decisione impugnata ha datoconto, non apoditticamente, ma con argomenti, della ragione per cui hainteso la domanda come volta a far valere il debito da fideiussione e nonquello da scoperto di conto.Infatti, a pagina 9, viene indicata la seguente ragione a sostegno di quellainterpretazione della domanda: Anche se la diffida stragiudiziale del24.10.2009 ha fatto riferimento agli scoperti dei conti correnti di Sportlines.p.a. (comprensivi, peraltro, dell’addebito determinato dall’escussionedella garanzia a prima richiesta), nel ricorso monitorio del 23.12.2019Intesa [OSCURATO:SOCIETA]., pur indicando nelle premesse la citata intimazionestragiudiziale, ha chiaramente fondato la propria pretesa monitoria sullacircostanza dell’escussione della garanzia da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e del conseguente debito gravante sugli appellanti in forza dellafideiussioni specifica del 29.6.2018 (p. 9).Ed anche a volerla sindacare, al fine di stabilire se essa sia apparente, comeadombrato dai ricorrenti, essa risulta invece conforme al contenuto delricorso per decreto ingiuntivo, il cui testo, non adeguatamente riportato dairicorrenti, è invece trascritto dal controricorrente (p. 18 del controricorso).3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 1937 c.c.,che richiede che la volontà di prestare fideiussione sia "espressa", inrelazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..La censura investe la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto — insede di valutazione del merito, dopo aver anche dichiarato il motivoNumero registro generale 7260/2024Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 21404/2026Data pubblicazione 23/06/2026inammissibile — che il documento di sintesi fosse sufficientemente chiaronell'includere, nell'oggetto della fideiussione dei Gasparini, anche leobbligazioni dipendenti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata aVolkswagen Group Italia.I ricorrenti sostengono quanto segue:a) La norma esige che la volontà di prestare fideiussione sia espressa intermini chiari e inequivocabili. Pur non richiedendo formule sacramentali néla forma scritta, impone che la volontà fideiussoria risulti manifestata inmodo che il patto di garanzia emerga chiaramente e sostanzialmente dalleespressioni utilizzate dalle parti.b) Nel documento agli atti è chiara e inequivocabile la volontà dei Gasparinidi garantire le obbligazioni derivanti dai rapporti di conto corrente traSportline e [OSCURATO:PERSONA] (le tre linee di credito descritte). Manca, invece,una formulazione altrettanto espressa in ordine alla volontà di garantire ilregresso di [OSCURATO:PERSONA] per quanto pagato a [OSCURATO:PERSONA] in forzadella fideiussione bancaria del 2008. Il mero inserimento del numero dellagaranzia Volkswagen nell'elenco delle "linee di credito" — senza descrizionedel contenuto dell'obbligazione garantita, senza indicazione della natura digaranzia bancaria a prima richiesta, senza un'esplicita dichiarazione di volergarantire il regresso — non soddisfa il requisito di esplicita ed inequivocabilevolontà di garantire imposto dall'art. 1937 c.c.c) I ricorrenti valorizzano il contrasto con il documento n. 7 di parteopponente, in cui M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dichiarava espressamente lapropria volontà di garantire le obbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dellaCassa di Risparmio di Venezia: quella formulazione esplicita rappresenta ilmodello di "volontà espressa" richiesto dall'art. 1937 c.c., che neldocumento di sintesi dei Gasparini manca del tutto con riferimento allagaranzia Volkswagen.d) I ricorrenti contestano anche la declaratoria di inammissibilità del motivoper asserita novità in appello, sostenendo che la questione dell'insufficienzaNumero registro generale 7260/2024Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 21404/2026Data pubblicazione 23/06/2026del documento di sintesi era stata già posta in primo grado nell'ambito delmotivo relativo all'eccedenza del decreto ingiuntivo rispetto all'importogarantito.3.1.- Il motivo è inammissibile.Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisitoa pena d’inammissibilità richiesto all’art. 366, 1° c. n. 6, c.p.c., nonrisultando debitamente riportati nel ricorso il contratto di fideiussione e glialtri atti richiamati, che non sono d’altro canto nemmeno richiamati in modosufficiente, del documento della cui interpretazione si discute.Deve ulteriormente porsi in rilievo che i ricorrenti censuranol’interpretazione del contratto (di fideiussione e degli atti connessi) fatta dalgiudice di merito, proponendone una diversa, ma in modo apodittico, ossiasenza indicare quali criteri ermeneutici la decisione impugnata abbia violatonella interpretazione del contratto.Va al riguardo invero ribadito che il ricorrente per cassazione, al fine difar valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale dicui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo,invece, la censura risolversi nella mera contrapposizionedell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata (Cass. 9461/ 2021; Cass. 27136/ 2017).Nella specie i ricorrenti contrappongono all’interpretazione offerta dallacorte di merito la loro tesi difensiva, senza indicare i criteri legalid’interpretazione ex artt. 1362 ss. c.c. asseritamente violati e debitamenteargomentare a relativo sostegno.Numero registro generale 7260/2024Numero sezionale 1581/2026Numero di raccolta generale 21404/2026Data pubblicazione 23/06/2026Né ovviamente tali criteri ermeneutici possono consistere nel fatto che lavolontà di obbligarsi come garante debba essere esplicita, che è ciò checostituisce la ragione centrale della censura proposta, in quanto la naturaesplicita della volontà di obbligarsi è semmai l’oggetto della interpretazione(che mira a stabilire se una tale volontà vi sia stata), e non il criterio concui condurla.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00(di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]