CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, in cui si deduce erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dal ricorrente. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo, in sentenza, dei principi stabiliti in sede di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva, evidenziando come il nuovo fatto reato per il quale è intervenuta condanna (tentato furto in abitazione pluriaggravato), riveli, alla luce dei precedenti annoverati dall'imputato, riguardanti, tra gli altri, due furti in abitazione, un'accresciuta pericolosità sociale. Considerato che si tratta di motivazione conforme ai principi enunciati Vt questa sede (cfr. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò); considerato che, a fronte della congrua motivazione espressa dai giudici di merito, le doglianze proposte dal ricorrente risultano del tutto generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche in sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]