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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 19082/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il predetto reato, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul mancato rinvenimento del macchinario, alla luce di plurime deposizioni testimoniali, e non solo della consulenza di parte, e, comunque, del deprezzamento del macchinario stesso, qualora si fosse trattato della gasatrice; nonché la motivazione circa la sussistenza del fatto di reato, trattandosi di bene acquistato in leasing, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità citato in motivazione); Rilevato che anche sul secondo motivo di ricorso - oggetto di memoria difensiva pervenuta in data 21/02/2022 - la motivazione della sentenza impugnata appare non censurabile Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fip p (117) DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il predetto reato, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul mancato rinvenimento del macchinario, alla luce di plurime deposizioni testimoniali, e non solo della consulenza di parte, e, comunque, del deprezzamento del macchinario stesso, qualora si fosse trattato della gasatrice; nonché la motivazione circa la sussistenza del fatto di reato, trattandosi di bene acquistato in leasing, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità citato in motivazione); Rilevato che anche sul secondo motivo di ricorso - oggetto di memoria difensiva pervenuta in data 21/02/2022 - la motivazione della sentenza impugnata appare non censurabile Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fip p (117) DEPOS
Sentenza Cassazione n. 19082/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris