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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40916/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 settembre 1949 Avverso la sentenza resa il 4 Marzo 2021 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore PAOLA Mastroberardino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e ha depositato nota spese; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 31 ottobre 2017 dal Tribunale di Velletri, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di estorsione e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1Violazione dell'art. 629 codice penale e vizio di motivazione in relazione alla inesistenza della minaccia nei confronti della persona offesa.

La corte di appello ha ricostruito i fatti ipotizzando un'estorsione fondata sulla minaccia di un male immaginario, la minaccia di far revocare i contratti di appalto stipulati da Crecco con la [OSCURATO:SOCIETA], ed ha affermato che tale minaccia integra il delitto di cui all'art. 629 cod.pen. quando la rappresentazione del male sia percepita dalla persona offesa come seria ed effettiva.

Tuttavia, nel caso di specie, non ha considerato che la persona offesa non poteva ignorare che l'imputato non aveva alcuna carica all'interno della società con cui erano stati stipulati i contratti, non aveva partecipato alle trattative e non poteva influire sul rinnovo del rapporto. 2.2 violazione dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione con riferimento all'inesistenza della coartazione e della libertà di autodeterminazione della persona offesa poiché Crecco ha ritenuto di aderire alle condizioni proposte da Antonini in occasione della sua attività di intermediazione liberamente e non ricorre alcuna coercizione da lui subita. [OSCURATO:PERSONA] non avesse voluto pagare ad Antonini le provvigioni richieste avrebbe potuto tranquillamente decidere di rinunciare alla stipula del contratto con la [OSCURATO:SOCIETA].

Con memoria trasmessa il 30 giugno la difesa ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Il primo motivo è generico.

Questa sezione ha avuto modo di precisare che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configurando, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la ritenuta sussistenza di una condotta estorsiva in capo all'agente che aveva prospettato alla vittima un pericolo per la sua stessa incolumità, proveniente da soggetti definiti gravemente temibili qualora non gli avesse consegnato una somma per rientrare in possesso della autovettura da quelli sottratta). (Sez. 2, Sentenza n. 46034 del 21/10/2015 Ud. (dep. 20/11/2015 ) Rv. 265362 - 01) La corte territorie ha fatto corretta applicazione di questo criterio, affermando che le continue implicite minacce rivolte da Antonini a Crecco erano idonee a incutere timore e a coartare la volontà di quest'ultimo, adombrando la possibilità di impedire il rinnovo e far cessare i contratti di appalto con la [OSCURATO:SOCIETA]; ha di conseguenza escluso che la condotta, così accertata e non contestata in punto di fatto, possa essere qualificata come truffa poiché in tale fattispecie prevale l'elemento dell'errore del soggetto passivo, mentre in questo caso rileva l'efficacia coercitiva della volontà della vittima.

Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, anche la minaccia di un male immaginario integra il delitto di estorsione quando la rappresentazione del male sia percepita dalla persona offesa come seria ed effettiva e la persona offesa aveva la netta e giustificata percezione che l'imputato avesse la possibilità di interferire e far revocare i contratti di appalto, così come glieli aveva fatti ottenere.

2. Il secondo motivo di censura è infondato poiché è vero che liberamente la persona offesa ha ritenuto di corrispondere un compenso per l'attività di intermediazione dell'imputato ma, in seguito, una volta ottenuta la stipula di contratti di fornitura, naturalmente destinati ad essere rinnovati nel tempo, salvo recesso per giusta causa, ha maturato una legittima aspettativa in assenza di inadempimenti e contrasti con l'altro contraente; si è quindi prospettato un danno ingiusto nel momento in cui l'imputato ha evocato la possibilità di far revocare i detti contratti, in assenza di altre motivazioni, nell'ipotesi in cui la persona offesa non avesse continuato a pagare una percentuale in suo favore, in alcun modo dovuta e mai concordata. 3.Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente va altresì condannato nel rispetto del principio di soccombenza a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, che si ritiene congruo liquidare in euro 2600,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessive euro 2.600,00 oltre accessori di legge.

Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 settembre 1949 Avverso la sentenza resa il 4 Marzo 2021 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore PAOLA Mastroberardino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e ha depositato nota spese; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 31 ottobre 2017 dal Tribunale di Velletri, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di estorsione e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1Violazione dell'art. 629 codice penale e vizio di motivazione in relazione alla inesistenza della minaccia nei confronti della persona offesa. La corte di appello ha ricostruito i fatti ipotizzando un'estorsione fondata sulla minaccia di un male immaginario, la minaccia di far revocare i contratti di appalto stipulati da Crecco con la [OSCURATO:SOCIETA], ed ha affermato che tale minaccia integra il delitto di cui all'art. 629 cod.pen. quando la rappresentazione del male sia percepita dalla persona offesa come seria ed effettiva. Tuttavia, nel caso di specie, non ha considerato che la persona offesa non poteva ignorare che l'imputato non aveva alcuna carica all'interno della società con cui erano stati stipulati i contratti, non aveva partecipato alle trattative e non poteva influire sul rinnovo del rapporto. 2.2 violazione dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione con riferimento all'inesistenza della coartazione e della libertà di autodeterminazione della persona offesa poiché Crecco ha ritenuto di aderire alle condizioni proposte da Antonini in occasione della sua attività di intermediazione liberamente e non ricorre alcuna coercizione da lui subita. [OSCURATO:PERSONA] non avesse voluto pagare ad Antonini le provvigioni richieste avrebbe potuto tranquillamente decidere di rinunciare alla stipula del contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. Con memoria trasmessa il 30 giugno la difesa ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Il primo motivo è generico. Questa sezione ha avuto modo di precisare che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configurando, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la ritenuta sussistenza di una condotta estorsiva in capo all'agente che aveva prospettato alla vittima un pericolo per la sua stessa incolumità, proveniente da soggetti definiti gravemente temibili qualora non gli avesse consegnato una somma per rientrare in possesso della autovettura da quelli sottratta). (Sez. 2, Sentenza n. 46034 del 21/10/2015 Ud. (dep. 20/11/2015 ) Rv. 265362 - 01) La corte territorie ha fatto corretta applicazione di questo criterio, affermando che le continue implicite minacce rivolte da Antonini a Crecco erano idonee a incutere timore e a coartare la volontà di quest'ultimo, adombrando la possibilità di impedire il rinnovo e far cessare i contratti di appalto con la [OSCURATO:SOCIETA]; ha di conseguenza escluso che la condotta, così accertata e non contestata in punto di fatto, possa essere qualificata come truffa poiché in tale fattispecie prevale l'elemento dell'errore del soggetto passivo, mentre in questo caso rileva l'efficacia coercitiva della volontà della vittima. Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, anche la minaccia di un male immaginario integra il delitto di estorsione quando la rappresentazione del male sia percepita dalla persona offesa come seria ed effettiva e la persona offesa aveva la netta e giustificata percezione che l'imputato avesse la possibilità di interferire e far revocare i contratti di appalto, così come glieli aveva fatti ottenere. 2. Il secondo motivo di censura è infondato poiché è vero che liberamente la persona offesa ha ritenuto di corrispondere un compenso per l'attività di intermediazione dell'imputato ma, in seguito, una volta ottenuta la stipula di contratti di fornitura, naturalmente destinati ad essere rinnovati nel tempo, salvo recesso per giusta causa, ha maturato una legittima aspettativa in assenza di inadempimenti e contrasti con l'altro contraente; si è quindi prospettato un danno ingiusto nel momento in cui l'imputato ha evocato la possibilità di far revocare i detti contratti, in assenza di altre motivazioni, nell'ipotesi in cui la persona offesa non avesse continuato a pagare una percentuale in suo favore, in alcun modo dovuta e mai concordata. 3.Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va altresì condannato nel rispetto del principio di soccombenza a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, che si ritiene congruo liquidare in euro 2600,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessive euro 2.600,00 oltre accessori di legge. Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D
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