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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19614/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36342/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via degli Ottavi, n. 9 32o202, - controricorrente - '504, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1376/2018, pubblicata in data 3 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno, dichiarando il diritto dell'attore di subentrare nel rapporto di locazione relativo all'alloggio di edilizia popolare sito in Scafati, alla via Martiri d'Ungheria, n. 102, di proprietà dell'ente e già assegnato a [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data 18 gennaio 2012.

2. L'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, deducendo che il giudice di primo grado aveva ritenuto integrato il requisito richiesto dall'art. 2, comma 3, della legge della Regione Campania n. 18/97, pur in difetto di prova rigorosa della stabile convivenza di [OSCURATO:PERSONA] con la nonna [OSCURATO:PERSONA] e nonostante la prova contraria risultante dal certificato storico di residenza dell'Esposito e l'omessa comunicazione della variazione del nucleo familiare all'ente proprietario.

Disposto il mutamento del rito, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'impugnazione, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite.

In particolare, prendendo le mosse dall'art. 14 della legge regionale della Campania n. 18 del 1997, che, disciplinando il «subentro nella domanda e nell'assegnazione», al comma 1 stabilisce che, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della medesima legge, i giudici d'appello hanno osservato che tale ultima norma, nel fornire la nozione di «nucleo familiare», richiede per gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado una stabile convivenza che duri da almeno due anni e «sia dimostrata nelle forme di legge», mentre per le persone non legate all'assegnatario da vincoli di parentela o affinità, esige, oltre alla stabilità della convivenza, che questa «sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia comprovata con idonea pubblica certificazione..».

Ritenendo che tale distinzione portasse ad escludere che la convivenza dell'Esposito con la propria ascendente dovesse essere necessariamente dimostrata attraverso una pubblica certificazione, la Corte ha affermato che il certificato storico di residenza prodotto in giudizio, dal quale risultava che l'Esposito risiedeva presso l'alloggio in oggetto solo dal 10 gennaio 2012, avesse valenza presuntiva della coincidenza della residenza di fatto con quella risultante dalla certificazione, ma che tale presunzione potesse essere superata dall'interessato con qualsiasi mezzo di prova.

Richiamando le univoche dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], zio materno dell'Esposito e figlio dell'originaria assegnataria, e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte è dunque pervenuta alla conclusione che le deposizioni fossero idonee a superare la presunzione derivante dalla certificazione anagrafica e a dimostrare la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 14 della legge regionale n. 18/97 e che la mancata comunicazione all'Istituto della variazione del nucleo familiare dell'originaria assegnataria a seguito dell'instaurata convivenza con il nipote non potesse essere valutata come elemento indiziario dell'inesistenza della stabile convivenza richiesta dal citato art. 14 della legge regionale, aggiungendo, peraltro, che la legge in questione (a differenza delle leggi di altre Regioni nella medesima materia) non disciplinava le ipotesi di ampliamento o variazione del nucleo familiare dell'assegnatario e dunque non prevedeva un obbligo di comunicazione di siffatti eventi all'Istituto, che era tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione prescritti dall'art. 2, al momento della voltura del contratto, e se per effetto della variazione del nucleo familiare fosse stato superato il limite di reddito di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), della stessa legge.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte e le parti non hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), per «mancata valutazione della stabilità della convivenza de qua», sostiene che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato la sussistenza del requisito di «stabile convivenza» come previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 18 del 1997.

2. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge regionale n. 18 del 1997, lamenta che i giudici di appello avrebbero erroneamente interpretato il requisito della «stabile convivenza», non tenendo conto che esso si riferisce non a una qualsiasi convivenza non qualificata e temporanea, ma ad una convivenza duratura.

Nel caso di specie, ad avviso dell'Istituto ricorrente, nei due anni precedenti il decesso dell'assegnataria originaria, [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad essere inserito nel nucleo familiare di origine, con ciò manifestando una volontà che contrastava con il diritto al subentro in un alloggio pubblico, la cui assegnazione era ancorata a graduatorie basate su punteggi determinati da precisi parametri e condizioni di legge.

3. Con il terzo motivo, deducendo l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per mancata pronuncia in ordine alla eccezione di prevalenza delle pubbliche attestazioni sulle dichiarazioni testimoniali», l'Istituto ricorrente ribadisce che agli atti di causa risultava prodotta certificazione anagrafica, nonché attestazione che l'Esposito era residente presso l'alloggio de quo solo dal 10 gennaio 2012, in virtù di attività della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Scafati, documentazione avente valenza di pubblica fede e come tale prevalente su altri mezzi istruttori.

4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione dell'art. 2700 cod. civ., per «errata valutazione delle dichiarazioni rese da pubblici ufficiali», il ricorrente rimarca che la certificazione anagrafica e l'attestazione relativa all'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Scafati hanno valore di fede privilegiata fino a querela di falso e prevalgono su ogni altro mezzo di prova.

Non essendo stata proposta querela di falso, non poteva ritenersi che la prova per testi potesse dimostrare, in contrasto con l'attestazione della [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza dei presupposti per il subentro nell'assegnazione.

5. Con il quinto motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 14 della legge regionale della Campania n. 18/97, «per errata valutazione della possibilità di provare fatti con ogni mezzo», il ricorrente assume che, erroneamente, i giudici di secondo grado avrebbero ritenuto che la prova per testi potesse essere considerata come una «delle forme di legge» richiamate dall'art. 2 della legge regionale n. 18/97.

6. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono inammissibili.

6.1. La richiamata legge regionale, cui deve farsi riferimento — considerato che l'edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale — regola, all'art. 14, il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio, disponendo, al comma 1, che «In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge» e, al successivo comma 4, stabilisce che «al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio».

In forza di tali disposizioni, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio trova la sua fonte e la sua regolamentazione direttamente nella legge, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 16/01/2007, n. 757), sicché la [OSCURATO:PERSONA] è sfornita di poteri autoritativi al riguardo e l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per il subentro - quali il rapporto di parentela e la durata della convivenza - riguardano il merito della controversia.

6.2. Come è stato ulteriormente precisato (Cass., sez. 6-3, 22/04/2021, n. 10587), «in materia di locazioni di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal ché in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico» (Cass., sez. 1, 17/09/2004, n. 18738; Cass., sez. 3, 09/05/2017, n. 11230; Cass., sez. 6-3, 04/07/2017, n. 16466).

Ciò comporta che la verifica della sussistenza dei requisiti legali che legittimano l'assegnazione viene svolta non solo al momento dell'originaria assegnazione, ma anche nel corso del rapporto, in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o ad altre variazioni riferibili all'assegnatario o ai familiari, sicché, in assenza di tali presupposti, non può riconoscersi ai familiari dell'assegnatario il diritto al subentro, in via automatica, nel titolo di assegnazione dell'alloggio (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6588).

6.3. L'art. 14 della legge regionale della Campania n. 18 del 1997, non sottraendosi al suddetto schema, individua i soggetti che compongono il «nucleo familiare», come tali legittimati ad esercitare il diritto al subentro nell'assegnazione in caso di decesso dell'originario assegnatario, ma richiede altresì la previa verifica della sussistenza di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa e, precisamente, della sussistenza del requisito della «stabile convivenza», che deve durare da almeno due anni.

6.4. Nella fattispecie in esame, tale verifica è stata effettuata dalla Corte d'appello, la quale ha desunto la prova della sussistenza di tale presupposto legale dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno univocamente confermato che l'Esposito si fosse stabilmente trasferito presso l'abitazione della nonna già negli anni 2006-2007, dopo avere chiesto il permesso agli zii e motivando la richiesta con le proprie esigenze di studio.

6.5. Le argomentazioni con le quali sono supportati i motivi di doglianza in esame sono illustrate senza alcun rispetto della logica del mezzo di impugnazione in genere ed in particolare del ricorso per cassazione e, segnatamente, con enunciazioni che non si concretano in critiche alla sentenza impugnata specificamente riferite alla sua motivazione e, pertanto, sono assolutamente generici e violano i consolidati principi di diritto già espressi da Cass., sez. 3, 11/01/2005, n. 359 e da Cass., sez. 3, 4/03/2005, n. 4741, e ribaditi, in motivazione non massimata sul punto, ma espressa, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7074 del 20 marzo 2017.

Invero, le censure involgono la ricostruzione in fatto, operata dai giudici di merito, della sussistenza del requisito di «stabile convivenza», che non può, tuttavia, essere oggetto di riesame in sede di legittimità, attraverso il mero riferimento a circostanze di fatto che sono già state sottoposte al vaglio dei giudici di merito, non essendo consentita a questa Corte una diversa lettura dei medesimi elementi istruttori.

3. Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo, vertenti sulla medesima questione, vanno dichiarati inammissibili.

La Corte d'appello, partendo dalla constatazione che l'art. 14 prevede un distinzione tra soggetti legati e soggetti non legati all'assegnatario da vincoli di parentela, richiedendo solo per i secondi la ulteriore prova che la stabilità della convivenza «sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale» e «sia comprovata con idonea pubblica certificazione», ha, correttamente, ritenuto che, nel caso di esame, stante lo stretto legame di parentela che univa l'Esposito alla originaria assegnataria, la dimostrazione della stabile convivenza potesse essere offerta «nelle forme di legge» e, quindi, senza alcuna limitazione, anche tramite prova testimoniale e non necessariamente attraverso una pubblica certificazione.

L'interpretazione seguita dai giudici di appello è del tutto conforme al dettato normativo (art. 14 della legge regionale della Campania) e non si discosta dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il certificato storico anagrafico ha un valore meramente presuntivo della residenza ivi annotata, che ben può essere superata dall'interessato con qualsiasi mezzo di prova (Cass., sez. 3, 21/06/2002, n. 9052; Cass., sez. 3, 3/10/1996, n. 8652).

Quanto, poi, al rapporto informativo redatto dalla Polizia municipale, che, secondo l'assunto dell'Istituto ricorrente, avendo valore di fede privilegiata fino a querela di falso, prevarrebbe su qualsiasi altro mezzo di prova, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il ricorrente omette di trascrivere il contenuto del documento, in omaggio al principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., al fine di consentire a questa Corte di conoscere le risultanze degli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e di valutare, conseguentemente, la doglianza fatta valere con il quarto motivo e di verificare la rilevanza e decisività del documento ai fini della decisione (terzo motivo).

6. Il ricorso va, per le ragioni esposte, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Distrae le spese così liquidate in favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36342/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via degli Ottavi, n. 9 32o202, - controricorrente - '504, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1376/2018, pubblicata in data 3 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno, dichiarando il diritto dell'attore di subentrare nel rapporto di locazione relativo all'alloggio di edilizia popolare sito in Scafati, alla via Martiri d'Ungheria, n. 102, di proprietà dell'ente e già assegnato a [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data 18 gennaio 2012. 2. L'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, deducendo che il giudice di primo grado aveva ritenuto integrato il requisito richiesto dall'art. 2, comma 3, della legge della Regione Campania n. 18/97, pur in difetto di prova rigorosa della stabile convivenza di [OSCURATO:PERSONA] con la nonna [OSCURATO:PERSONA] e nonostante la prova contraria risultante dal certificato storico di residenza dell'Esposito e l'omessa comunicazione della variazione del nucleo familiare all'ente proprietario. Disposto il mutamento del rito, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'impugnazione, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite. In particolare, prendendo le mosse dall'art. 14 della legge regionale della Campania n. 18 del 1997, che, disciplinando il «subentro nella domanda e nell'assegnazione», al comma 1 stabilisce che, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della medesima legge, i giudici d'appello hanno osservato che tale ultima norma, nel fornire la nozione di «nucleo familiare», richiede per gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado una stabile convivenza che duri da almeno due anni e «sia dimostrata nelle forme di legge», mentre per le persone non legate all'assegnatario da vincoli di parentela o affinità, esige, oltre alla stabilità della convivenza, che questa «sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia comprovata con idonea pubblica certificazione..». Ritenendo che tale distinzione portasse ad escludere che la convivenza dell'Esposito con la propria ascendente dovesse essere necessariamente dimostrata attraverso una pubblica certificazione, la Corte ha affermato che il certificato storico di residenza prodotto in giudizio, dal quale risultava che l'Esposito risiedeva presso l'alloggio in oggetto solo dal 10 gennaio 2012, avesse valenza presuntiva della coincidenza della residenza di fatto con quella risultante dalla certificazione, ma che tale presunzione potesse essere superata dall'interessato con qualsiasi mezzo di prova. Richiamando le univoche dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], zio materno dell'Esposito e figlio dell'originaria assegnataria, e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte è dunque pervenuta alla conclusione che le deposizioni fossero idonee a superare la presunzione derivante dalla certificazione anagrafica e a dimostrare la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 14 della legge regionale n. 18/97 e che la mancata comunicazione all'Istituto della variazione del nucleo familiare dell'originaria assegnataria a seguito dell'instaurata convivenza con il nipote non potesse essere valutata come elemento indiziario dell'inesistenza della stabile convivenza richiesta dal citato art. 14 della legge regionale, aggiungendo, peraltro, che la legge in questione (a differenza delle leggi di altre Regioni nella medesima materia) non disciplinava le ipotesi di ampliamento o variazione del nucleo familiare dell'assegnatario e dunque non prevedeva un obbligo di comunicazione di siffatti eventi all'Istituto, che era tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione prescritti dall'art. 2, al momento della voltura del contratto, e se per effetto della variazione del nucleo familiare fosse stato superato il limite di reddito di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), della stessa legge. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte e le parti non hanno depositato memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), per «mancata valutazione della stabilità della convivenza de qua», sostiene che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato la sussistenza del requisito di «stabile convivenza» come previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 18 del 1997. 2. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge regionale n. 18 del 1997, lamenta che i giudici di appello avrebbero erroneamente interpretato il requisito della «stabile convivenza», non tenendo conto che esso si riferisce non a una qualsiasi convivenza non qualificata e temporanea, ma ad una convivenza duratura. Nel caso di specie, ad avviso dell'Istituto ricorrente, nei due anni precedenti il decesso dell'assegnataria originaria, [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad essere inserito nel nucleo familiare di origine, con ciò manifestando una volontà che contrastava con il diritto al subentro in un alloggio pubblico, la cui assegnazione era ancorata a graduatorie basate su punteggi determinati da precisi parametri e condizioni di legge. 3. Con il terzo motivo, deducendo l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per mancata pronuncia in ordine alla eccezione di prevalenza delle pubbliche attestazioni sulle dichiarazioni testimoniali», l'Istituto ricorrente ribadisce che agli atti di causa risultava prodotta certificazione anagrafica, nonché attestazione che l'Esposito era residente presso l'alloggio de quo solo dal 10 gennaio 2012, in virtù di attività della [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Scafati, documentazione avente valenza di pubblica fede e come tale prevalente su altri mezzi istruttori. 4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione dell'art. 2700 cod. civ., per «errata valutazione delle dichiarazioni rese da pubblici ufficiali», il ricorrente rimarca che la certificazione anagrafica e l'attestazione relativa all'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Scafati hanno valore di fede privilegiata fino a querela di falso e prevalgono su ogni altro mezzo di prova. Non essendo stata proposta querela di falso, non poteva ritenersi che la prova per testi potesse dimostrare, in contrasto con l'attestazione della [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza dei presupposti per il subentro nell'assegnazione. 5. Con il quinto motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 14 della legge regionale della Campania n. 18/97, «per errata valutazione della possibilità di provare fatti con ogni mezzo», il ricorrente assume che, erroneamente, i giudici di secondo grado avrebbero ritenuto che la prova per testi potesse essere considerata come una «delle forme di legge» richiamate dall'art. 2 della legge regionale n. 18/97. 6. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono inammissibili. 6.1. La richiamata legge regionale, cui deve farsi riferimento — considerato che l'edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale — regola, all'art. 14, il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio, disponendo, al comma 1, che «In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge» e, al successivo comma 4, stabilisce che «al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio». In forza di tali disposizioni, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio trova la sua fonte e la sua regolamentazione direttamente nella legge, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, 16/01/2007, n. 757), sicché la [OSCURATO:PERSONA] è sfornita di poteri autoritativi al riguardo e l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per il subentro - quali il rapporto di parentela e la durata della convivenza - riguardano il merito della controversia. 6.2. Come è stato ulteriormente precisato (Cass., sez. 6-3, 22/04/2021, n. 10587), «in materia di locazioni di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal ché in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico» (Cass., sez. 1, 17/09/2004, n. 18738; Cass., sez. 3, 09/05/2017, n. 11230; Cass., sez. 6-3, 04/07/2017, n. 16466). Ciò comporta che la verifica della sussistenza dei requisiti legali che legittimano l'assegnazione viene svolta non solo al momento dell'originaria assegnazione, ma anche nel corso del rapporto, in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o ad altre variazioni riferibili all'assegnatario o ai familiari, sicché, in assenza di tali presupposti, non può riconoscersi ai familiari dell'assegnatario il diritto al subentro, in via automatica, nel titolo di assegnazione dell'alloggio (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6588). 6.3. L'art. 14 della legge regionale della Campania n. 18 del 1997, non sottraendosi al suddetto schema, individua i soggetti che compongono il «nucleo familiare», come tali legittimati ad esercitare il diritto al subentro nell'assegnazione in caso di decesso dell'originario assegnatario, ma richiede altresì la previa verifica della sussistenza di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa e, precisamente, della sussistenza del requisito della «stabile convivenza», che deve durare da almeno due anni. 6.4. Nella fattispecie in esame, tale verifica è stata effettuata dalla Corte d'appello, la quale ha desunto la prova della sussistenza di tale presupposto legale dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno univocamente confermato che l'Esposito si fosse stabilmente trasferito presso l'abitazione della nonna già negli anni 2006-2007, dopo avere chiesto il permesso agli zii e motivando la richiesta con le proprie esigenze di studio. 6.5. Le argomentazioni con le quali sono supportati i motivi di doglianza in esame sono illustrate senza alcun rispetto della logica del mezzo di impugnazione in genere ed in particolare del ricorso per cassazione e, segnatamente, con enunciazioni che non si concretano in critiche alla sentenza impugnata specificamente riferite alla sua motivazione e, pertanto, sono assolutamente generici e violano i consolidati principi di diritto già espressi da Cass., sez. 3, 11/01/2005, n. 359 e da Cass., sez. 3, 4/03/2005, n. 4741, e ribaditi, in motivazione non massimata sul punto, ma espressa, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7074 del 20 marzo 2017. Invero, le censure involgono la ricostruzione in fatto, operata dai giudici di merito, della sussistenza del requisito di «stabile convivenza», che non può, tuttavia, essere oggetto di riesame in sede di legittimità, attraverso il mero riferimento a circostanze di fatto che sono già state sottoposte al vaglio dei giudici di merito, non essendo consentita a questa Corte una diversa lettura dei medesimi elementi istruttori. 3. Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo, vertenti sulla medesima questione, vanno dichiarati inammissibili. La Corte d'appello, partendo dalla constatazione che l'art. 14 prevede un distinzione tra soggetti legati e soggetti non legati all'assegnatario da vincoli di parentela, richiedendo solo per i secondi la ulteriore prova che la stabilità della convivenza «sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale» e «sia comprovata con idonea pubblica certificazione», ha, correttamente, ritenuto che, nel caso di esame, stante lo stretto legame di parentela che univa l'Esposito alla originaria assegnataria, la dimostrazione della stabile convivenza potesse essere offerta «nelle forme di legge» e, quindi, senza alcuna limitazione, anche tramite prova testimoniale e non necessariamente attraverso una pubblica certificazione. L'interpretazione seguita dai giudici di appello è del tutto conforme al dettato normativo (art. 14 della legge regionale della Campania) e non si discosta dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il certificato storico anagrafico ha un valore meramente presuntivo della residenza ivi annotata, che ben può essere superata dall'interessato con qualsiasi mezzo di prova (Cass., sez. 3, 21/06/2002, n. 9052; Cass., sez. 3, 3/10/1996, n. 8652). Quanto, poi, al rapporto informativo redatto dalla Polizia municipale, che, secondo l'assunto dell'Istituto ricorrente, avendo valore di fede privilegiata fino a querela di falso, prevarrebbe su qualsiasi altro mezzo di prova, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il ricorrente omette di trascrivere il contenuto del documento, in omaggio al principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., al fine di consentire a questa Corte di conoscere le risultanze degli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e di valutare, conseguentemente, la doglianza fatta valere con il quarto motivo e di verificare la rilevanza e decisività del documento ai fini della decisione (terzo motivo). 6. Il ricorso va, per le ragioni esposte, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Distrae le spese così liquidate in favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
Sentenza Cassazione n. 19614/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris