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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08006/2022

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ORDINANZA sul ricorso 11654/2016 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6091/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] srl avanzò domanda di pagamento, nei confronti dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], del corrispettivo dovuto pari a C 310.342,87 in virtù della convenzione con la quale la Casa di Cura aveva messo a disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] le proprie strutture, attrezzature e personale medico e paramedico per lo svolgimento dell'attività di ricerca, assistenza e didattica del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Il Tribunale di Roma accolse l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto la convenzione con l'Atene° era stata stipulata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e non da [OSCURATO:PERSONA] srl la quale, non essendo subentrata nella posizione contrattuale dell'originario contraente, non aveva maturato alcun credito nei confronti dell'Università e tantomeno poteva disporne la cessione al terzo [OSCURATO:PERSONA] spa.Il Tribunale di Roma rigettò altresì la domanda di pagamento della somma, già richiesta a titolo contrattuale, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cc, sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA] sl si era resa cessionaria esclusivamente di un credito di natura contrattuale, difettando quindi il requisito della residualità.

Su impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato ad un motivo.

L'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 e 2042 cc, art. 1 legge 52 del 1991 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha ritenuto non proponibile ai sensi dell'art. 2041 cc la domanda residuale di indebito arricchimento nei confronti della Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] in quanto mancante il requisito della residualità: infatti il cessionario del credito [OSCURATO:PERSONA] spa non poteva agire ex art. 2041 cc con la domanda residuale di indebito arricchimento, in quanto non era nemmeno legittimato ad esperire azione contrattuale.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La sentenza impugnata ha diffusamente motivato in ordine al soggetto creditore del pagamento spiegando le ragioni della propria decisione con motivazione esauriente e priva di vizi logici.Infatti la convenzione originaria era stata stipulata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e non invece da [OSCURATO:PERSONA] srl la quale non era quindi il soggetto legittimato attivo dell'azione di ingiustificato arricchimento e pertanto non poteva cedere il credito a [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare la Corte distrettuale ha accertato che l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] non ha mai consentito il subentro della società [OSCURATO:SOCIETA] nella convenzione in luogo del soggetto originario [OSCURATO:PERSONA] né ha mai sottoscritto alcun atto in tal senso.

La circostanza affermata dalla ricorrente, secondo la quale il subentro si sarebbe perfezionato in forza del silenzio assenso dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha continuato ad usufruire per circa due anni dopo il 1998 delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto con l'Istituto di Cura, che aveva ormai assunto la veste societaria, non appare decisiva.

E' infatti agevole osservare che l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] è un ente pubblico e pertanto al pari della [OSCURATO:PERSONA] i comportamenti tenuti non sono rilevanti se non nel rispetto della forma scritta, restando esclusa ogni rilevanza negoziale di comportamenti taciti concludenti.

Occorre poi considerare che l'art. 20 della Convenzione stipulata tra l'originario contraente [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] prevedeva una serie di condizioni alle quale l'Università avrebbe prestato il proprio assenso al subentro di nuovo soggetto in forma societaria e tali condizioni non risultano adempiute secondo quanto accertato dal Giudice di merito cui solamente spetta l'interpretazione del testo contrattuale e della volontà delle parti.(iL In riferimento poi all'azione di cui all'art. 2041 cc appare del tutto corretto e condivisibile il ragionamento di cui alla sentenza impugnata in quanto, una volta accertato che non vi era stato subentro del [OSCURATO:PERSONA] spa al posto del contraente originario, nemmeno poteva il [OSCURATO:PERSONA] spa cedere a sua volta un qualsivoglia credito alla ricorrente sedicente cessionaria [OSCURATO:SOCIETA].

A tal riguardo la sentenza di primo grado ha specificamente argomentato (come si legge nella sentenza in appello a pagina 6 che ne riporta i passi salienti) in ordine al contenuto della cessione relativa solamente ad un diritto di credito ex contractu e tale affermazione non risulta censurata in appello.

Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] spa non poteva giammai agire ex art. 2041 cc mancando la legittimazione attiva mentre per la tutela delle sue ragioni ben avrebbe potuto agire, avendone titolo, verso la cedente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che si liquidano in complessive C 10.000,00 più 200,00 per spese oltre IVA e CPA ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11654/2016 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6091/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] srl avanzò domanda di pagamento, nei confronti dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], del corrispettivo dovuto pari a C 310.342,87 in virtù della convenzione con la quale la Casa di Cura aveva messo a disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] le proprie strutture, attrezzature e personale medico e paramedico per lo svolgimento dell'attività di ricerca, assistenza e didattica del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Il Tribunale di Roma accolse l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto la convenzione con l'Atene° era stata stipulata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e non da [OSCURATO:PERSONA] srl la quale, non essendo subentrata nella posizione contrattuale dell'originario contraente, non aveva maturato alcun credito nei confronti dell'Università e tantomeno poteva disporne la cessione al terzo [OSCURATO:PERSONA] spa.Il Tribunale di Roma rigettò altresì la domanda di pagamento della somma, già richiesta a titolo contrattuale, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cc, sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA] sl si era resa cessionaria esclusivamente di un credito di natura contrattuale, difettando quindi il requisito della residualità. Su impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato ad un motivo. L'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 e 2042 cc, art. 1 legge 52 del 1991 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha ritenuto non proponibile ai sensi dell'art. 2041 cc la domanda residuale di indebito arricchimento nei confronti della Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] in quanto mancante il requisito della residualità: infatti il cessionario del credito [OSCURATO:PERSONA] spa non poteva agire ex art. 2041 cc con la domanda residuale di indebito arricchimento, in quanto non era nemmeno legittimato ad esperire azione contrattuale. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La sentenza impugnata ha diffusamente motivato in ordine al soggetto creditore del pagamento spiegando le ragioni della propria decisione con motivazione esauriente e priva di vizi logici.Infatti la convenzione originaria era stata stipulata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e non invece da [OSCURATO:PERSONA] srl la quale non era quindi il soggetto legittimato attivo dell'azione di ingiustificato arricchimento e pertanto non poteva cedere il credito a [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare la Corte distrettuale ha accertato che l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] non ha mai consentito il subentro della società [OSCURATO:SOCIETA] nella convenzione in luogo del soggetto originario [OSCURATO:PERSONA] né ha mai sottoscritto alcun atto in tal senso. La circostanza affermata dalla ricorrente, secondo la quale il subentro si sarebbe perfezionato in forza del silenzio assenso dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha continuato ad usufruire per circa due anni dopo il 1998 delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto con l'Istituto di Cura, che aveva ormai assunto la veste societaria, non appare decisiva. E' infatti agevole osservare che l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] è un ente pubblico e pertanto al pari della [OSCURATO:PERSONA] i comportamenti tenuti non sono rilevanti se non nel rispetto della forma scritta, restando esclusa ogni rilevanza negoziale di comportamenti taciti concludenti. Occorre poi considerare che l'art. 20 della Convenzione stipulata tra l'originario contraente [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] prevedeva una serie di condizioni alle quale l'Università avrebbe prestato il proprio assenso al subentro di nuovo soggetto in forma societaria e tali condizioni non risultano adempiute secondo quanto accertato dal Giudice di merito cui solamente spetta l'interpretazione del testo contrattuale e della volontà delle parti.(iL In riferimento poi all'azione di cui all'art. 2041 cc appare del tutto corretto e condivisibile il ragionamento di cui alla sentenza impugnata in quanto, una volta accertato che non vi era stato subentro del [OSCURATO:PERSONA] spa al posto del contraente originario, nemmeno poteva il [OSCURATO:PERSONA] spa cedere a sua volta un qualsivoglia credito alla ricorrente sedicente cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. A tal riguardo la sentenza di primo grado ha specificamente argomentato (come si legge nella sentenza in appello a pagina 6 che ne riporta i passi salienti) in ordine al contenuto della cessione relativa solamente ad un diritto di credito ex contractu e tale affermazione non risulta censurata in appello. Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] spa non poteva giammai agire ex art. 2041 cc mancando la legittimazione attiva mentre per la tutela delle sue ragioni ben avrebbe potuto agire, avendone titolo, verso la cedente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che si liquidano in complessive C 10.000,00 più 200,00 per spese oltre IVA e CPA ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il
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