CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 22241/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31563/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia 19 aprile 2019 n. 554; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], essendosi aggiudicata all'esito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare l'immobile sito a Civitavecchia, via Traiana n. 64, occupato da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], iniziò nei confronti di questi ultimi l'esecuzione per rilascio. 2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione all'esecuzione, deducendo che l'immobile era stato conferito in un fondo patrimoniale. Il Tribunale di Civitavecchia, all'esito della fase di merito del giudizio oppositivo, con sentenza 19 aprile 2019 n. 504 rigettò l'opposizione, osservando che l'esecuzione era fondata su un titolo giudiziale, e che tutti i vizi attinenti al merito di tale titolo dovevano farsi valere nel giudizio all'esito del quale venne pronunciato il titolo stesso. 3. La sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo è manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto una sentenza di primo grado che si sarebbe dovuta impugnare con l'appello, non col ricorso per cassazione. Il Tribunale ha infatti ripetutamente qualificato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] come "opposizione all'esecuzione", e del resto gli stessi odierni ricorrenti, nelle conclusioni rassegnate dinanzi al Tribunale, chiesero che fosse "accolta l'opposizione all'esecuzione". Avrebbero dovuto, quindi, gli odierni ricorrenti osservare il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la scelta del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice, a prescindere dal fatto che essa possa essere corretta o meno (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 - 01). 2. L'inammissibilità del ricorso appare così palese, che il fatto di averlo proposto dimostra di per sé quanto meno una colpa grave, posto che qualunque diligente professionista del diritto non poteva non avvedersi della inammissibilità del ricorso oggi in esame. Da ciò deriva che delle due l'una: o i ricorrenti - e per essi il loro legale, del cui operato ovviamente i ricorrenti rispondono nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conoscevano l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora hanno agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne erano al corrente, ed allora hanno tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperati con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale qualificata quale è quella dell'avvocato cassazionista in particolare. 2.1. Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, i ricorrenti vanno condannati d'ufficio ex art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia. Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di euro 4.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 4.000, oltre interessi come in motivazione; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della T