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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 11949/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21563/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria – Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 4384/2019 depositata il 25/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In controversia afferente alla impugnazione di cartella di pagamento relativa ad Irpef –add.

Reg. per gli anni di imposta 2007 e 2008, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR della Calabria, che ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, rilevando il difetto di prova della sua tempestiva proposizione.

2. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 29072 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha dispostola rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate -Riscossione presso l'Avvocatura Generale dello Stat o.

In data 13/12/2024 l’Agenzia delle entrate ha depositato documentazione di rituale rinnovazione della notifica.

L’Agenzia delle entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA].

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la «Violazione e falsa applicazione artt. 20, 21 e 56 D.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.».

2. Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente denuncia la «Violazione e falsa applicazione artt. 20, 21 e 56 D.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3». 3.Lamenta il ricorrente che il Giudice di seconde cure abbia ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo pur a fronte della documentata tempestività dell'impugnazione e per avere affrontato d'ufficio la questione che invece risultava coperta dal giudicato interno».

4. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza o specificità sollevata da parte controricorrente.

4.1. Questa Corte ha affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Cass. Sez. 1-, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022).

4.2. Nella specie, il ricorrente ha richiamato gli atti su cui ha fondato la propria doglianza, trascrivendone i passaggi di interesse, e segnatamente stralci dell’atto di controdeduzioni in primo grado dell’Agenzia delle entrate e della sentenza di primo grado.

Ogni ulteriore valutazione appartiene all’ambito della fondatezza e già non più della ammissibilità dei motivi.

5. Tuttavia, al fine di poter verificare la –controversa – tempestività della proposizione del ricorso in relazione alla notifica della cartella di pagamento impugnata, occorre disporre l’acquisizione dei fascicoli deigiudizi di merito.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21563/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria – Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 4384/2019 depositata il 25/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia afferente alla impugnazione di cartella di pagamento relativa ad Irpef –add. Reg. per gli anni di imposta 2007 e 2008, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR della Calabria, che ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, rilevando il difetto di prova della sua tempestiva proposizione. 2. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 3. Con ordinanza interlocutoria n. 29072 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha dispostola rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate -Riscossione presso l'Avvocatura Generale dello Stat o. In data 13/12/2024 l’Agenzia delle entrate ha depositato documentazione di rituale rinnovazione della notifica. L’Agenzia delle entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la «Violazione e falsa applicazione artt. 20, 21 e 56 D.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.». 2. Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente denuncia la «Violazione e falsa applicazione artt. 20, 21 e 56 D.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3». 3.Lamenta il ricorrente che il Giudice di seconde cure abbia ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo pur a fronte della documentata tempestività dell'impugnazione e per avere affrontato d'ufficio la questione che invece risultava coperta dal giudicato interno». 4. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza o specificità sollevata da parte controricorrente. 4.1. Questa Corte ha affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Cass. Sez. 1-, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022). 4.2. Nella specie, il ricorrente ha richiamato gli atti su cui ha fondato la propria doglianza, trascrivendone i passaggi di interesse, e segnatamente stralci dell’atto di controdeduzioni in primo grado dell’Agenzia delle entrate e della sentenza di primo grado. Ogni ulteriore valutazione appartiene all’ambito della fondatezza e già non più della ammissibilità dei motivi. 5. Tuttavia, al fine di poter verificare la –controversa – tempestività della proposizione del ricorso in relazione alla notifica della cartella di pagamento impugnata, occorre disporre l’acquisizione dei fascicoli deigiudizi di merito. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo
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