Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 22136/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

noRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma dellapronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 23 giugno 2025, neiconfronti dell’odierno ricorrente, in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis e 629 cod. pen.,ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermandonel resto.2.

Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso,con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativialla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consensodel Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01).

Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo propriodell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, lacognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).4.

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
noRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma dellapronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 23 giugno 2025, neiconfronti dell’odierno ricorrente, in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis e 629 cod. pen.,ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermandonel resto.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso,con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativialla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consensodel Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo propriodell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, lacognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 22136/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris