CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processualedell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per il suo accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva con-dannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.2. L’imputato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati nei limiti previsti dall’art.173 att. cod. proc. pen.2.1 Con un primo motivo si denunciano la violazione dell’art. 530 cod. proc.pen. e la carenza e illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla provadell’estraneità all’oggetto sociale delle spese effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] con la cartadi credito a lui assegnata. Osserva infatti il ricorrente che le prove orali non hannochiarito questo aspetto; in particolare, il commercialista della società fallita e ilteste di polizia giudiziaria hanno dichiarato di non aver effettuato accertamenti inproposito e lo stesso è emerso dalle dichiarazioni del curatore, il quale si è limitatoa constatare l’anomala appostazione contabile (sotto la voce “partite da siste-mare”) delle spese effettuate dall’imputato. Nondimeno, il Tribunale non ha valo-rizzato tale pur evidente e decisiva lacuna probatoria, giungendo alla dichiarazionedi responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di mere ipotesi legate alla natura di al-cune spese e al loro apparente scollamento rispetto all’oggetto sociale. Tale profiloha formato oggetto dell’atto di appello, nel quale si è rilevato che molte spese aprima vista estranee all’attività della fallita (la quale si occupava di manutenzionedi impianti petrolchimici e centrali elettriche) potevano essere in realtà riconduci-bili all’acquisto di beni per lo svolgimento di mansioni legate all’impresa (ad esem-pio abbigliamento tecnico, materiale elettronico, elettrico e idraulico, mobili perl’arredamento delle baracche degli operai) oppure a trasferte di lavoro del Chiap-pini (con riguardo ai viaggi aerei in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], notoriamente produttori edesportatori di greggio, o ai soggiorni a Torgon, Svizzera, nei pressi di uno deicantieri di [OSCURATO:SOCIETA]); sottolineava inoltre il ricorrente che l’effettuazione dimolte spese in esercizi commerciali situati in Toscana non esclude di per sé lacorrelazione con l’attività d’impresa, tenuto conto da un lato che in ambito regio-nale toscano [OSCURATO:SOCIETA] disponeva comunque di cantieri e, dall’altro, che ilChiappini, residente a Siena, non aveva necessità né di recarsi a Firenze o dintorniper acquisti nei locali punti vendita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né, a maggior ra-gione, di spostarsi in Belgio per comprare mobili (ci si riferisce alle spese pressol’Ikea di Zaventem); identico ragionamento valeva secondo il ricorrente per lespese di ristorazione effettuate a Firenze, in quanto verosimilmente connesse aincontri di lavoro, e alle spese presso ottiche e farmacie perché collegate a esi-genze di salute e all’esigenza di reintegrare la scorta di medicinali di cui la societàdoveva per legge disporre. Tali puntuali argomenti, in uno con la relazione tecnicadi parte sulla natura delle spese contestate, sono stati però disattesi dalla Corted’appello, che si è conformata acriticamente alle valutazioni del Tribunale presu-mendo senza un reale approfondimento l’estraneità alla vita dell’impresa degliesborsi e ragionando nel solco di una sostanziale inversione dell’onere della prova;inoltre, la sentenza impugnata si sofferma analiticamente solo su alcune dellespese in contestazione, giudicandole non pertinenti all’oggetto sociale ed esten-dendo arbitrariamente tale valutazione a tutte le altre, per quanto numerosissime;omette altresì la Corte d’appello di considerare che le spese di soggiorno a Torgonrisultavano effettuate non con carta di credito ma con bonifico e l’esecutore erarimasto ignoto. Erroneo anche il riferimento della Corte d’appello alla giurispru-denza di questa Sezione in merito all’onere di giustificazione della destinazione deldenaro e altri beni aziendali, trattandosi di pronuncia riferita all’imprenditore enon, come nel caso del [OSCURATO:PERSONA], al semplice socio o dipendente.Altro punto di cui la Corte d’appello non si è di fatto occupata è l’assenzadi prelievi di contanti da parte del [OSCURATO:PERSONA], circostanza che era stata evidenziatanell’atto di appello e che avrebbe dovuto essere valutata favorevolmente all’impu-tato, il quale, pur avendo la possibilità di effettuare operazioni di meno agevoletracciabilità, non aveva però agito in questo senso.2.2 Con il secondo motivo si deduce carenza e illogicità manifesta dellamotivazione. Evidenzia il ricorrente, sempre con riguardo alla legittimità dellespese effettuate con la carta di credito, che alcune di queste avevano finalità per-sonale ma risultavano autorizzate dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] alloscopo di permettere al [OSCURATO:PERSONA] di integrare la propria retribuzione in quanto in-feriore ai minimi legali; tale situazione si era dapprima protratta fino al 2012, annoin cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto il pensionamento, ma siccome anche in seguitoegli aveva collaborato con la [OSCURATO:SOCIETA], era poi proseguita fino al 2015 (periodo,quest’ultimo, relativamente al quale l’uso della carta di credito costituiva di fattol’unica fonte di guadagno dell’imputato in quanto dopo il pensionamento egli nongodeva più di alcuna retribuzione). Il profilo aveva formato oggetto di specificomotivo di appello con il quale però la sentenza impugnata non si è di fatto con-frontata, limitandosi a rilevare che a sostegno di tale patto non vi era alcuna provae che l’autorizzazione ad utilizzare per spese personali una carta di credito azien-dale, per di più senza alcun limite, equivaleva all’erogazione di somme “in nero” aun dipendente e quindi integrava pur sempre gli estremi di una distrazione. Lapronuncia però non tiene conto che proprio la peculiare natura integrativa dellostipendio riconosciuta a tale beneficio economico non poteva essere oggetto di unaformale delibera e che, comunque, si tratta di scelta che aveva permesso allafallita di risparmiare somme notevoli (visto che il [OSCURATO:PERSONA] percepiva pur sempreuna retribuzione inferiore ai limiti legali). La condotta, dunque, non solo non haarrecato danni alla società ma all’opposto le ha procurato consistenti vantaggi.2.3 Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e carenza di moti-vazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 n. 4) e114 cod. pen. e 219 l.f. La Corte d’appello non ha infatti fornito una precisa quan-tificazione delle spese contestate, indicando un importo genericamente superioreai 45.000 euro senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. Tale vaghezza dellamotivazione, in uno con l’omessa valutazione della peculiare posizione lavorativae retributiva del [OSCURATO:PERSONA], non consentono neanche di verificare la sussistenza deipresupposti delle attenuanti sopra evidenziate. Né può essere sufficiente, quantoall’art.114 cod. pen., il riferimento della Corte d’appello all’effettuazione diretta epersonale da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle spese contestate, quando a monte manca,come si è spiegato, la prova della loro estraneità all’attività sociale.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato relativamente al terzo motivo.1.1 Quanto al primo motivo, il ricorso ha ad oggetto un tema unitario, rap-presentato dalla prova dell’inerenza delle spese contestate rispetto all’oggetto so-ciale della società fallita.Il ricorrente censura le sentenze di merito per avere, in sostanza, invertitol’onere della prova, affermando l’estraneità degli esborsi all’attività sociale in as-senza di elementi idonei a fondare tale conclusione. Tuttavia, tale assunto si fondasu un presupposto non corretto.Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, «in tema dibancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni dellasocietà dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da partedell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti», in quanto «la respon-sabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso icreditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall.sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giu-stificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratoredella società fallita» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710 – 01).Non è dunque ravvisabile alcun errore metodologico o giuridico nel fondareil giudizio di responsabilità sulla mancata giustificazione, da parte dell’imputato,della correlazione tra le spese sostenute e l’attività della società. Né assume ri-lievo, in senso contrario, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non rivestisse formalmentela carica di amministratore, atteso che il principio richiamato ha portata generalee che la stessa imputazione delinea un concorso con il legale rappresentante dellafallita, postulando uno stretto collegamento tra le rispettive posizioni.In particolare, secondo le sentenze di merito, l’utilizzo della carta di creditoda parte del [OSCURATO:PERSONA] era stato consentito dal Cimarosti, legale rappresentante ecoimputato poi deceduto, come emerge dalle dichiarazioni rese da entrambi alcuratore. Tale circostanza, peraltro non contestata nel ricorso, è idonea a fondareil concorso dell’extraneus nella condotta contestata e a rendere applicabile anchenei suoi confronti il principio relativo all’onere di giustificazione delle spese.Alla luce di tali premesse, il sindacato di questa Corte deve concentrarsisulla correttezza del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito perescludere l’inerenza, totale o parziale, delle spese all’oggetto sociale.Sul punto, la motivazione della sentenza di primo grado, richiamata dallaCorte di appello, prende in esame analiticamente una pluralità di spese — farma-ceutiche, dentistiche, ottiche, per viaggi aerei, nonché effettuate presso super-mercati, ristoranti, negozi di elettronica, abbigliamento e arredamento — ritenen-dole inconciliabili con l’oggetto sociale della fallita in ragione della loro natura,entità e collocazione geografica. Sotto quest’ultimo profilo, viene valorizzato ilfatto che molte spese siano state effettuate in esercizi commerciali prossimi allaresidenza del [OSCURATO:PERSONA] o comunque in luoghi distanti dai cantieri della società.I giudici di merito hanno inoltre evidenziato la genericità e l’assenza di sup-porto documentale delle giustificazioni fornite dall’imputato, in particolare con ri-ferimento ai viaggi in [OSCURATO:PERSONA] e negli [OSCURATO:PERSONA] d’America, asseritamente finalizzatiad attività di aggiornamento professionale.Ne deriva, in primo luogo, che la motivazione non si limita a richiamarel’onere di giustificazione gravante sul [OSCURATO:PERSONA], ma individua specifici elementifattuali — la natura, l’entità e la localizzazione delle spese — dai quali desumel’estraneità delle stesse all’attività sociale, con un iter argomentativo immune davizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.In secondo luogo, la motivazione della sentenza impugnata appare congruaanche alla luce dell’atto di appello, che sul punto si caratterizza per una sostanzialegenericità, limitandosi a prospettare in termini meramente ipotetici l’inerenza dellespese all’attività sociale, senza fornire alcun supporto documentale. La Corte ter-ritoriale ha, pertanto, legittimamente risposto con una motivazione proporzionataalla vaghezza delle deduzioni difensive.In questa sede, il ricorrente si limita, in sostanza, a riproporre i motivi diappello, sollecitando una rivalutazione del fatto non consentita nel giudizio di le-gittimità, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.Non è, infine, condivisibile la doglianza secondo cui i giudici di merito avreb-bero esteso in maniera arbitraria a tutte le spese la valutazione di non inerenza:dalla motivazione delle sentenze emerge chiaramente che tale conclusione è statacircoscritta soltanto ad alcune delle spese oggetto di contestazione (cfr. pag. 8della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello).Il motivo deve pertanto essere disatteso, risultando congruamente moti-vata la conclusione dei giudici di merito in ordine alla solo parziale riferibilità dellespese all’attività della [OSCURATO:SOCIETA]., ferma restando la necessità di esami-nare, con separata valutazione, la questione relativa all’entità complessiva degliesborsi.1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che sull’autorizzazioneall’uso della carta con fini integrativi della retribuzione vi è, anche qui, una merariproduzione dei motivi di appello. Entrambi i giudici hanno in realtà risposto a taleprospettazione, ritenendola in conflitto logico con la principale tesi difensivadell’inerenza delle spese all’oggetto sociale e sottolineando, comunque, l’idoneitàdella suddetta autorizzazione ad integrare una distrazione in quanto al Chiappinisarebbe stato permesso, peraltro in termini del tutto informali, un uso indiscrimi-nato della carta di credito anche per fini personali.Si tratta di motivazione congrua, razionale e come tale condivisibile, dalmomento che, sul punto, è lo stesso ricorrente ad ammettere l’assenza di corre-lazione almeno di parte delle spese con l’oggetto sociale (in contraddizione, peral-tro, con quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso). Inoltre, l’ipotetica qua-lificazione delle spese nei termini descritti dalla difesa, come correttamente se-gnalato dalle sentenze di merito, non solo è in contrasto con l’assenza di qualun-que riscontro documentale ma equivale ad un’erogazione di somme “in nero” ar-bitraria, sottratta ad ogni controllo e contraria all’interesse sociale (Sez. 5, n.47561 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 268700-01). Sul punto non è poi superfluo richiamarela giurisprudenza di questa Corte secondo cui “integra il delitto di bancarottaper distrazione la condotta dell'amministratore di una società di capitali che, inassenza di delibera assembleare, a titolo di corrispettivo per le prestazioni lavora-tive svolte, fruisca, per uso privato, di "fringe benefits" (nella specie, utilizzo diautovetture sociali) o prelevi beni di proprietà della società (nella specie, pia-strelle), in quanto tali comportamenti, esulando dagli scopi dell'impresa, determi-nano un effettivo depauperamento del patrimonio in danno dei creditori” (Sez. 5,n. 38238 del 30/05/2023 Rv. 285303-01). Quanto al risparmio di spesa che l’as-serito patto fra il [OSCURATO:PERSONA] e il Cimarosti avrebbe comportato per le casse sociali,basti sottolineare che tale profilo, una volta riconosciuta l’estraneità delle speseall’oggetto sociale, appare irrilevante, anche alla luce della natura di reato di pe-ricolo della bancarotta per distrazione.Ne consegue che anche questo motivo di ricorso, per le ragioni sin qui illu-strate, deve ritenersi infondato.1.3 Parzialmente fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso.La sentenza impugnata non contiene una puntuale quantificazione dellesomme distratte e, in particolare, non esplicita i criteri in base ai quali ha ritenuto«superiore a 45.000 euro» l’importo complessivo delle stesse, limitandosi a ungenerico rinvio alla precedente valutazione del Tribunale. Una quantificazione glo-bale degli importi oggetto di distrazione non emerge, peraltro, neppure dalla sen-tenza di primo grado.Non appare sufficiente, al riguardo, il fatto che la somma indicata nelladecisione impugnata trovi una sia pur approssimativa corrispondenza nella som-matoria delle spese che il Tribunale ha ritenuto distratte: in assenza di una effet-tiva motivazione sul punto, non si dispone, infatti, di elementi oggettivi idonei aconsentire la verifica e la valutazione del percorso argomentativo seguito dallaCorte di appello.La sentenza impugnata, inoltre, non risulta avere esaminato la specificacontestazione, proposta in sede di appello e ribadita in questa sede, relativa allanon attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] della spesa complessiva di euro 23.500 effettuata aTorgon (Svizzera).Tenuto conto della rilevanza dell’importo e della carenza motivazionale, giàa monte, in ordine al complessivo quantum delle somme distratte, si impone unnuovo esame del motivo di impugnazione con riguardo alla configurabilità dell’at-tenuante di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall., speciale rispetto a quellaprevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.; ciò comporta l’assorbimento del motivo con-cernente l’omessa applicazione di quest’ultima disposizione.La sentenza deve, pertanto, essere annullata in parte qua, con rinvio pernuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.Va, infine, disatteso il motivo di ricorso con riferimento all’attenuante pre-vista dall’art. 114, primo comma, cod. pen. La sentenza impugnata ha, infatti,valorizzato, ai fini dell’esclusione della circostanza, la diretta effettuazione dellespese da parte del [OSCURATO:PERSONA] e tale motivazione appare congrua, logica e conformealla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 40092 del 06/07/2011, Rv. 251121– 01).Deve, infatti, considerarsi che, anche a voler prescindere dalla necessità diun nuovo esame in ordine alla spesa di euro 23.500 sopra menzionata, la direttariconducibilità delle altre spese al [OSCURATO:PERSONA] è incontestata, con la conseguenza cheegli ha fornito un contributo decisivo alla realizzazione della condotta materiale;ne deriva l’impossibilità di valutare tale apporto in termini di «minima impor-tanza».2. Per le ragioni fin qui spiegate la sentenza deve essere annullata limita-tamente alla questione della sussistenza dell’attenuante di cui all'art. 219, comma3, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Messina. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante di cui all'art. 219,comma 3, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra se-zione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]