CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 05807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna degli imputati alla pena di giustizia per il reato di bancarotta distrattiva e documentale, rideterminando le pene accessorie fallimentari. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando la carenza di motivazione e la prescrizione del reato. Considerato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze e che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata,riguardante il tema della stessa responsabilità dell'imputato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto delle ragioni della decisione di conferma della responsabilità nei confronti degli imputati. Osservato che i ricorsq, pertanto, deveessere dichiarabp inammissibilt ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibilt iy ricorsele condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. aria Vessichelli ii