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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15150/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, il quale si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 16 giugno 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla e pena di anni due.(mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie per i delitti di cui agli artt. 5 e 10 del d.

Igs. 74/2000.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per tassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge con riferimento all'art. 5 comma 11 del d.

Igs. 74/2000 in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. / / pen..

La difesa contesta il superamento delle soglie di punibilità, evidenziando che la Corte di Appello ha determinato l'imposta evasa contabilizzando esclusivamente i ricavi conseguiti (ricostruiti induttivamente con il metodo dello "spesometro"), senza detrarre quei costi che non erano stati oggetto di puntuale allegazione da parte del contribuente, in contrasto con il costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che pone a carico del Pubblico Ministero la prova dell'ammontare della "imposta evasa".

La difesa sottolinea che, in esito agli accertamenti della Guardia di Finanza, sono state rinvenute numerose fatture passive emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli enti in verifica riconducibili al ricorrente, ma la Guardia di Finanza di Rieti ha ritenuto tali costi indeducibili poiché le fatture in argomento riportano una descrizione eccessivamente generica delle prestazioni ad esse sottostanti.

Secondo la difesa, le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] per un imponibile pari nell'anno 2017 ad C 101,950 e nell'anno 2018 ad C118.849,75 dovevano quantomeno ingenerare il ragionevole dubbio che non fosse stata superata la soglia di punibilità per i reati contestati.

2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici di legge.

Si evidenzia che dal certificato del casellario giudiziale emerge che l'imputato ha riportato quali precedenti penali a pena sospesa: una sentenza del 27.3.2000, irrevocabile il 12.6.2001 con cui il [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione f ,ivitu(. te. e lire 200.000Yper il reato di furto aggravato e una sentenza del 26.1.2015, emessa dalla Corte di Appello di Roma/ divenuta irrevocabile il 23.10.2015, con cui il Coar‘elli veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 181 co.1 - bis del d.

Igs. 42/2004.

La difesa sottolinea che si tratta di condanne in relazione alle quali risulta abbondantemente decorso il termine quinquennale per l'estinzione dei rispettivi reati ex art. 167 c.p., in assenza di commissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di altri reati della stessa indole durante il periodo di sospensione della pena.

La difesa contesta il giudizio formulato dalla sentenza impugnata sulla gravità dei fatti accertati nel presente procedimento e sostiene che la Corte di dkppello non ha motivato sulla ritenuta irrilevanza dei plurimi elementi addotti dal ricorrente a suffragio della possibilità di formulare una prognosi positiva circa la futura astensione da parte dell'imputato da condotte quali quelle oggetto di contestazione e in particolare: le gravi condizioni di salute dell'odierno ricorrente nei periodi oggetto di ispezione; la leale collaborazione del ricorrente che fin dai primi accertamenti ha spiegato in modo genuino e spontaneo i fatti in contestazione; la cessione delle partecipazioni sociali e la dismissione di incarichi rappresentativi e/o direttivi che escludono, anche in via ipotetica, qualsivoglia possibile rischio di eventuale reiterazione di condotte contestate; l'età avanzata dell'imputato, ultraottantenne.

3. La Procura Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa sostiene che la soglia di punibilità del reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) sarebbe stata ritenuta superata dal giudice di merito esclusivamente sulla base di un accertamento induttivo extracontabile (art. 39, co. 2, lett. a) e d-bis), DPR 600/1973), fondato sulle rilevazioni dello "spesometro", senza adeguati riscontri oggettivi e con una inammissibile inversione dell'onere della prova.

E' invece oggetto di costante affermazione in giurisprudenza il principio secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli eventuali accertamenti, sebbene induttivi, compiuto dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (così, Sez. 3, n. 3735 del 20/11/2024, dep. 2025, Carboni; Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581, e Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017 Mantellini, Rv. 270476), nonché degli elementi accertati attraverso la consultazione della banca-dati, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 9999 del 30/01/2025; Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Gualano).

Nella sentenza della Corte di Appello si chiarisce che il metodo utilizzato dalla Guardia di Finanza per la determinazione dell'imposta evasa «deve ritenersi analitico e integrato, non presuntivo, in quanto fondato sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, c.d. spesometro, nella quale sono raccolte le comunicazioni delle operazioni IVA effettuate e, pertanto, contiene i dati trasmessi dai contribuenti e dai loro clienti /fornitori, oltre che sull'analisi dell'incrocio tra i dati su indicati (c.d. spesometro) e quelli acquisiti tramite questionari inviati a soggetti che hanno intrattenuto rapporti commerciali con la società verificata (c.d. spesometro integrato).

Gli operanti hanno inoltre esaminato le schede contabili e le fatture acquisite dai clienti e fornitori, che hanno confermato le operazioni attive, all'esito del controllo incrociato con società terze (Trans 2000 e [OSCURATO:PERSONA]).» (cfr. sentenza pag. 6).

La Corte di Appello, con motivazione priva di profili di illogicità, ha determinato, per ciascuno anno, importi di IVA evasa e imposte dirette ben superiori alla soglia d € 50.000 prevista dall'art. 5 del d.

Igs. 74/2000, sulla base di dati oggettivi. 3La Corte di 4ppello ha precisato anche che sono state considerate le operazioni passive dotate di riscontro documentale, mentre sono state escluse le fatture passive prive di descrizione dettagliata, non registrate, e non supportate da contratti o documentazione giustificativa.

Con riguardo ai costi dell'impresa, deve richiamarsi, in ogni caso, l'insegnamento secondo cui, in tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (ex multis: Sez. 3, n. 14821 del 11/12/2024, dep. 2025; Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Rv. 277120; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856; Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Rv. 265160).

In altri termini, i costi indicati possono essere ritenuti credibili se è dimostrata la loro consistenza; tuttavia, se tale consistenza si basa su mere asserzioni congetturali, prive di collegamento a concreti elementi istruttori, è corretto ritenere che tali costi siano inesistenti.

Nel caso in esame, non sono state computate tra gli elementi negativi di reddito delle fatture passive, con una descrizione del tutto generica delle prestazioni sottostanti, ritenute sostanzialmente inidonee a dimostrare che le società di cui l'odierno imputato era il legale rappresentante avesse effettivamente sostenuto dei costi.

La difesa, a fronte della generica descrizione delle fatture passive non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare la veridicità del rapporto sottostante.

Non è perciò legittimo, nemmeno in sede penale, presumere l'esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza (cfr., sul punto, Sez. 3 n. 5577 del 12/10/2022, dep. 2023; Sez. 3, n 37131 del 09/04/2013, Siracusa, Rv.

Nc 257678). 8502 può però ritener ~iente la produzione di fatture passive prive di specifiche indicazioni, che non consentano alcuna verifica della sussistenza del Arto vt, Pre.11.4.14,Ao rapporto sottostante, ritenere assolto l'onere di allegazione.

La difesa non si confronta con la motivazione dei giudici di merito che hanno specificamente indicato, con una motivazione priva di profilo di illogicità e pienamente condivisibile, i criteri con cui sono state determinate le imposte evase.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

La difesa sostiene che le precedenti condanne a pena sospesa non sono ostative alla concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., in quanto risulta 4abbondantemente decorso il termine quinquennale per l'estinzione dei rispettivi reati ex art. 167 cod. pen., in assenza di commissione da parte dell'imputato di altri reati della stessa indole durante il periodo di sospensione della pena.

L'assunto è errato.

La giurisprudenza di questa Corte, in modo costante, ha affermato che l'art. 167 cod. pen. dispone che se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

Tuttavia, ciò non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla predetta norma, posto che il comma secondo del citato art. 167 cod. pen. si limita semplicemente ad affermare che «in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene»; sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 30482 del 20/06/2025; Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457 - 01; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685 - 01).

Nel caso in esame, le due precedenti condanne a pena sospesa erano ostative al riconoscimento anche nel presente procedimento del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. e, dunque, era anche superfluo che la Corte di kppello si soffermasse sugli indici (gravità del reato, reiterazione di condotte delittuose, violazione sistematica delle norme penali in materia tributaria, con evasione di importi rilevanti sottratti all'Erario) che non consentivano un giudizio prognostico positivo sulla futura astensione dal commettere ulteriori reati.

3. In considerazione della declaratoria d'inannmissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, il quale si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 16 giugno 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla e pena di anni due.(mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie per i delitti di cui agli artt. 5 e 10 del d. Igs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per tassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge con riferimento all'art. 5 comma 11 del d. Igs. 74/2000 in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. / / pen.. La difesa contesta il superamento delle soglie di punibilità, evidenziando che la Corte di Appello ha determinato l'imposta evasa contabilizzando esclusivamente i ricavi conseguiti (ricostruiti induttivamente con il metodo dello "spesometro"), senza detrarre quei costi che non erano stati oggetto di puntuale allegazione da parte del contribuente, in contrasto con il costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che pone a carico del Pubblico Ministero la prova dell'ammontare della "imposta evasa". La difesa sottolinea che, in esito agli accertamenti della Guardia di Finanza, sono state rinvenute numerose fatture passive emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli enti in verifica riconducibili al ricorrente, ma la Guardia di Finanza di Rieti ha ritenuto tali costi indeducibili poiché le fatture in argomento riportano una descrizione eccessivamente generica delle prestazioni ad esse sottostanti. Secondo la difesa, le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] per un imponibile pari nell'anno 2017 ad C 101,950 e nell'anno 2018 ad C118.849,75 dovevano quantomeno ingenerare il ragionevole dubbio che non fosse stata superata la soglia di punibilità per i reati contestati. 2. Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici di legge. Si evidenzia che dal certificato del casellario giudiziale emerge che l'imputato ha riportato quali precedenti penali a pena sospesa: una sentenza del 27.3.2000, irrevocabile il 12.6.2001 con cui il [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione f ,ivitu(. te. e lire 200.000Yper il reato di furto aggravato e una sentenza del 26.1.2015, emessa dalla Corte di Appello di Roma/ divenuta irrevocabile il 23.10.2015, con cui il Coar‘elli veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 181 co.1 - bis del d. Igs. 42/2004. La difesa sottolinea che si tratta di condanne in relazione alle quali risulta abbondantemente decorso il termine quinquennale per l'estinzione dei rispettivi reati ex art. 167 c.p., in assenza di commissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di altri reati della stessa indole durante il periodo di sospensione della pena. La difesa contesta il giudizio formulato dalla sentenza impugnata sulla gravità dei fatti accertati nel presente procedimento e sostiene che la Corte di dkppello non ha motivato sulla ritenuta irrilevanza dei plurimi elementi addotti dal ricorrente a suffragio della possibilità di formulare una prognosi positiva circa la futura astensione da parte dell'imputato da condotte quali quelle oggetto di contestazione e in particolare: le gravi condizioni di salute dell'odierno ricorrente nei periodi oggetto di ispezione; la leale collaborazione del ricorrente che fin dai primi accertamenti ha spiegato in modo genuino e spontaneo i fatti in contestazione; la cessione delle partecipazioni sociali e la dismissione di incarichi rappresentativi e/o direttivi che escludono, anche in via ipotetica, qualsivoglia possibile rischio di eventuale reiterazione di condotte contestate; l'età avanzata dell'imputato, ultraottantenne. 3. La Procura Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa sostiene che la soglia di punibilità del reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) sarebbe stata ritenuta superata dal giudice di merito esclusivamente sulla base di un accertamento induttivo extracontabile (art. 39, co. 2, lett. a) e d-bis), DPR 600/1973), fondato sulle rilevazioni dello "spesometro", senza adeguati riscontri oggettivi e con una inammissibile inversione dell'onere della prova. E' invece oggetto di costante affermazione in giurisprudenza il principio secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli eventuali accertamenti, sebbene induttivi, compiuto dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (così, Sez. 3, n. 3735 del 20/11/2024, dep. 2025, Carboni; Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581, e Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017 Mantellini, Rv. 270476), nonché degli elementi accertati attraverso la consultazione della banca-dati, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 9999 del 30/01/2025; Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Gualano). Nella sentenza della Corte di Appello si chiarisce che il metodo utilizzato dalla Guardia di Finanza per la determinazione dell'imposta evasa «deve ritenersi analitico e integrato, non presuntivo, in quanto fondato sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, c.d. spesometro, nella quale sono raccolte le comunicazioni delle operazioni IVA effettuate e, pertanto, contiene i dati trasmessi dai contribuenti e dai loro clienti /fornitori, oltre che sull'analisi dell'incrocio tra i dati su indicati (c.d. spesometro) e quelli acquisiti tramite questionari inviati a soggetti che hanno intrattenuto rapporti commerciali con la società verificata (c.d. spesometro integrato). Gli operanti hanno inoltre esaminato le schede contabili e le fatture acquisite dai clienti e fornitori, che hanno confermato le operazioni attive, all'esito del controllo incrociato con società terze (Trans 2000 e [OSCURATO:PERSONA]).» (cfr. sentenza pag. 6). La Corte di Appello, con motivazione priva di profili di illogicità, ha determinato, per ciascuno anno, importi di IVA evasa e imposte dirette ben superiori alla soglia d € 50.000 prevista dall'art. 5 del d. Igs. 74/2000, sulla base di dati oggettivi. 3La Corte di 4ppello ha precisato anche che sono state considerate le operazioni passive dotate di riscontro documentale, mentre sono state escluse le fatture passive prive di descrizione dettagliata, non registrate, e non supportate da contratti o documentazione giustificativa. Con riguardo ai costi dell'impresa, deve richiamarsi, in ogni caso, l'insegnamento secondo cui, in tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (ex multis: Sez. 3, n. 14821 del 11/12/2024, dep. 2025; Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Rv. 277120; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856; Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Rv. 265160). In altri termini, i costi indicati possono essere ritenuti credibili se è dimostrata la loro consistenza; tuttavia, se tale consistenza si basa su mere asserzioni congetturali, prive di collegamento a concreti elementi istruttori, è corretto ritenere che tali costi siano inesistenti. Nel caso in esame, non sono state computate tra gli elementi negativi di reddito delle fatture passive, con una descrizione del tutto generica delle prestazioni sottostanti, ritenute sostanzialmente inidonee a dimostrare che le società di cui l'odierno imputato era il legale rappresentante avesse effettivamente sostenuto dei costi. La difesa, a fronte della generica descrizione delle fatture passive non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare la veridicità del rapporto sottostante. Non è perciò legittimo, nemmeno in sede penale, presumere l'esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza (cfr., sul punto, Sez. 3 n. 5577 del 12/10/2022, dep. 2023; Sez. 3, n 37131 del 09/04/2013, Siracusa, Rv. Nc 257678). 8502 può però ritener ~iente la produzione di fatture passive prive di specifiche indicazioni, che non consentano alcuna verifica della sussistenza del Arto vt, Pre.11.4.14,Ao rapporto sottostante, ritenere assolto l'onere di allegazione. La difesa non si confronta con la motivazione dei giudici di merito che hanno specificamente indicato, con una motivazione priva di profilo di illogicità e pienamente condivisibile, i criteri con cui sono state determinate le imposte evase. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La difesa sostiene che le precedenti condanne a pena sospesa non sono ostative alla concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., in quanto risulta 4abbondantemente decorso il termine quinquennale per l'estinzione dei rispettivi reati ex art. 167 cod. pen., in assenza di commissione da parte dell'imputato di altri reati della stessa indole durante il periodo di sospensione della pena. L'assunto è errato. La giurisprudenza di questa Corte, in modo costante, ha affermato che l'art. 167 cod. pen. dispone che se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. Tuttavia, ciò non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla predetta norma, posto che il comma secondo del citato art. 167 cod. pen. si limita semplicemente ad affermare che «in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene»; sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 30482 del 20/06/2025; Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457 - 01; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685 - 01). Nel caso in esame, le due precedenti condanne a pena sospesa erano ostative al riconoscimento anche nel presente procedimento del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. e, dunque, era anche superfluo che la Corte di kppello si soffermasse sugli indici (gravità del reato, reiterazione di condotte delittuose, violazione sistematica delle norme penali in materia tributaria, con evasione di importi rilevanti sottratti all'Erario) che non consentivano un giudizio prognostico positivo sulla futura astensione dal commettere ulteriori reati. 3. In considerazione della declaratoria d'inannmissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P. P.Q.M
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