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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19618/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 ottobre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2019, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] 'in quella di euro 400,00 di multa, con pena sospesa, altresì condannando l'imputata al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile.

1.1. Il giudice di appello ha confermato il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata in ordine all'integrazione del delitto di cui all'art. 590 cod. pen., per avere cagionato, in conseguenza di un sinistro stradale, lesioni personali colpose a [OSCURATO:PERSONA], consistite in contusioni all'emitorace destro, anca destra e piede destro, giudicate guaribili in giorni cinque.

All'esito del giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla più grave pena di euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, poste con vincolo solidale pure a carico del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., dolendosi che il giudice di appello avrebbe errato nel non rilevare l'intervenuto decorso, già prima della sentenza di secondo grado, del termine di prescrizione del reato, non risultando, in particolare, corretta la modalità con cui sarebbero stati computati i relativi periodi di sospensione.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., lamentandosi che il giudice di appello avrebbe violato la suddetta norma omettendo di condannare in solido anche il responsabile civile al pagamento delle spese processuali della parte civile costituita.

Con l'ultima censura la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, rilevando che nel frontespizio della sentenza sarebbe stato indicato il nominativo di una parte civile errata, mentre nel corpo della sentenza impugnata non sarebbe stata riportata la presenza del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA].3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio agli effetti penali del provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo dedotto, di natura pregiudiziale e assorbente rispetto alle altre due censure.

2. Il Tribunale, già investito della questione in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, aveva escluso che il reato per cui è giudizio si fosse nelle more prescritto, osservando che, «pur essendo il fatto commesso in data 24 gennaio 2013, dagli atti processuali si evincono periodi di sospensione della prescrizione per un anno mesi 4 e gg. 2 e dunque il termine massimo di prescrizione scade in data 26.10.2020».

3. Orbene, il Collegio rileva come la superiore indicazione non sia frutto di un conteggio corretto, non essendo dato ravvisare, dall'esame dei verbali del giudizio di primo grado, la presenza di periodi di sospensione della prescrizione corrispondenti a quello riportato.

Ed infatti, unico periodo legittimante la sospensione del decorso del termine di prescrizione è quello di 70 giorni compreso tra il 18 dicembre 2017 - data in cui la prevista udienza di trattazione era stata rinviata a causa dell'adesione degli avvocati ad un'astensione di categoria ed il 26 febbraio 2018 - data di celebrazione della successiva udienza -.

In tale computo non può, invece, essere considerato il periodo di 56 giorni compreso I'll febbraio 2019 e 1'8 aprile 2019, in quanto, pur avendo disposto il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], al termine dell'udienza dell'Il febbraio 2019, «con sospensione dei termini di prescrizione, il rinvio per la discussione del processo all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]», deve osservarsi come trattasi di provvedimento di sospensione del tutto immotivato, assunto in palese assenza di una delle specifiche ipotesi previste dall'art. 159 cod. pen. Né, nel caso di specie, può essere considerato, non ricorrendone i presupposti, il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non essendo state fissate udienze, né essendo pendente alcun termine, nel periodo compreso tra il 9 marzo e I'll maggio 2020.4.

Ed allora, in accoglimento del motivo di ricorso introduttivo eccepito dalla [OSCURATO:PERSONA], che fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Tenuto conto, infatti, che la commissione del delitto risale al 24 gennaio 2013, deve osservarsi come il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, cui devono essere aggiunti i 70 giorni di sospensione precedentemente indicati, fa ritenere lo stesso già decorso in data 2 ottobre 2020, anteriormente alla pronuncia il 19 ottobre 2020 dell'impugnata sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).

Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce.

Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2019, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] 'in quella di euro 400,00 di multa, con pena sospesa, altresì condannando l'imputata al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile. 1.1. Il giudice di appello ha confermato il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata in ordine all'integrazione del delitto di cui all'art. 590 cod. pen., per avere cagionato, in conseguenza di un sinistro stradale, lesioni personali colpose a [OSCURATO:PERSONA], consistite in contusioni all'emitorace destro, anca destra e piede destro, giudicate guaribili in giorni cinque. All'esito del giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla più grave pena di euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, poste con vincolo solidale pure a carico del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., dolendosi che il giudice di appello avrebbe errato nel non rilevare l'intervenuto decorso, già prima della sentenza di secondo grado, del termine di prescrizione del reato, non risultando, in particolare, corretta la modalità con cui sarebbero stati computati i relativi periodi di sospensione. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., lamentandosi che il giudice di appello avrebbe violato la suddetta norma omettendo di condannare in solido anche il responsabile civile al pagamento delle spese processuali della parte civile costituita. Con l'ultima censura la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, rilevando che nel frontespizio della sentenza sarebbe stato indicato il nominativo di una parte civile errata, mentre nel corpo della sentenza impugnata non sarebbe stata riportata la presenza del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio agli effetti penali del provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo dedotto, di natura pregiudiziale e assorbente rispetto alle altre due censure. 2. Il Tribunale, già investito della questione in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, aveva escluso che il reato per cui è giudizio si fosse nelle more prescritto, osservando che, «pur essendo il fatto commesso in data 24 gennaio 2013, dagli atti processuali si evincono periodi di sospensione della prescrizione per un anno mesi 4 e gg. 2 e dunque il termine massimo di prescrizione scade in data 26.10.2020». 3. Orbene, il Collegio rileva come la superiore indicazione non sia frutto di un conteggio corretto, non essendo dato ravvisare, dall'esame dei verbali del giudizio di primo grado, la presenza di periodi di sospensione della prescrizione corrispondenti a quello riportato. Ed infatti, unico periodo legittimante la sospensione del decorso del termine di prescrizione è quello di 70 giorni compreso tra il 18 dicembre 2017 - data in cui la prevista udienza di trattazione era stata rinviata a causa dell'adesione degli avvocati ad un'astensione di categoria ed il 26 febbraio 2018 - data di celebrazione della successiva udienza -. In tale computo non può, invece, essere considerato il periodo di 56 giorni compreso I'll febbraio 2019 e 1'8 aprile 2019, in quanto, pur avendo disposto il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], al termine dell'udienza dell'Il febbraio 2019, «con sospensione dei termini di prescrizione, il rinvio per la discussione del processo all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]», deve osservarsi come trattasi di provvedimento di sospensione del tutto immotivato, assunto in palese assenza di una delle specifiche ipotesi previste dall'art. 159 cod. pen. Né, nel caso di specie, può essere considerato, non ricorrendone i presupposti, il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non essendo state fissate udienze, né essendo pendente alcun termine, nel periodo compreso tra il 9 marzo e I'll maggio 2020.4. Ed allora, in accoglimento del motivo di ricorso introduttivo eccepito dalla [OSCURATO:PERSONA], che fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tenuto conto, infatti, che la commissione del delitto risale al 24 gennaio 2013, deve osservarsi come il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, cui devono essere aggiunti i 70 giorni di sospensione precedentemente indicati, fa ritenere lo stesso già decorso in data 2 ottobre 2020, anteriormente alla pronuncia il 19 ottobre 2020 dell'impugnata sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Ro
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