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CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 17917/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23334-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 852 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 23334/2017 avverso la sentenza n. 1093/2017 della CORTE Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 17917/2022 D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/07/2017 Data pubblicazione 01/06/2022 R.G.N. 1335/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta dal Consorzio in epigrafe indicato avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato allo stesso di pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], differenze retributive a titolo di indennità di mensa relativa agli anni 2004-2005, in base al contratto collettivo integrativo regionale del 9.1.2006.

2. Avverso tale pronuncia il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Considerato che:

3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1419, comma 2, c.c., in combinato disposto con gli artt. 2, 40 e 40-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la Corte di merito ritenuto che la sua natura giuridica di ente pubblico economico rendesse inapplicabile in re il divieto per la contrattazione collettiva integrativa di attribuire trattamenti di miglior favore rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo di diritto pubblico, nonostante che, in specie, la prestazione lavorativa svolta dall'odierno intimato non rientrasse nel novero delle attività istituzionali dell'ente ma avesse formato oggetto di delega amministrativa prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b), l. reg.

Calabria n. 20 del 1992.

4. Deve rilevarsi che la circostanza secondo cui l'intimato fosse addetto ad attività di esecuzione di progetti idraulico-forestali F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 estranea alle attività istituzionali dell'ente e in carico a Numero registro generale 23334/2017 quest'ultimo in virtù di una delega amministrativa è vicenda di Numero sezionale 852/2022Numero di raccolta generale 17917/2022 cui la pronuncia impugnata nulla dice ed è stata dedotta in sede Data pubblicazione 01/06/2022 di legittimità senza precisare quando, dove e come sarebbe stata allegata nei precedenti gradi di merito, con la conseguenza che il motivo di censura va reputato inammissibile, non essendo consentito dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che involgono accertamenti di fatto, quale in specie deve ritenersi quello concernente l'inclusione dell'attività svolta dall'odierno intimato nell'ambito dell'anzidetta delega e, prima ancora, l'ampiezza di quest'ultima (così, in fattispecie pressoché sovrapponibili alla presente, Cass. n. 7600 del 2019, n. 7648 del 2019, n. 7854 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 20518 del 2008 e successive conformi).

5. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Non si provvede sulle spese di lite poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.

7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 15.3.2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23334-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 852 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 23334/2017 avverso la sentenza n. 1093/2017 della CORTE Numero sezionale 852/2022 Numero di raccolta generale 17917/2022 D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/07/2017 Data pubblicazione 01/06/2022 R.G.N. 1335/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta dal Consorzio in epigrafe indicato avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato allo stesso di pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], differenze retributive a titolo di indennità di mensa relativa agli anni 2004-2005, in base al contratto collettivo integrativo regionale del 9.1.2006. 2. Avverso tale pronuncia il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che: 3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1419, comma 2, c.c., in combinato disposto con gli artt. 2, 40 e 40-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la Corte di merito ritenuto che la sua natura giuridica di ente pubblico economico rendesse inapplicabile in re il divieto per la contrattazione collettiva integrativa di attribuire trattamenti di miglior favore rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo di diritto pubblico, nonostante che, in specie, la prestazione lavorativa svolta dall'odierno intimato non rientrasse nel novero delle attività istituzionali dell'ente ma avesse formato oggetto di delega amministrativa prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b), l. reg. Calabria n. 20 del 1992. 4. Deve rilevarsi che la circostanza secondo cui l'intimato fosse addetto ad attività di esecuzione di progetti idraulico-forestali F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 estranea alle attività istituzionali dell'ente e in carico a Numero registro generale 23334/2017 quest'ultimo in virtù di una delega amministrativa è vicenda di Numero sezionale 852/2022Numero di raccolta generale 17917/2022 cui la pronuncia impugnata nulla dice ed è stata dedotta in sede Data pubblicazione 01/06/2022 di legittimità senza precisare quando, dove e come sarebbe stata allegata nei precedenti gradi di merito, con la conseguenza che il motivo di censura va reputato inammissibile, non essendo consentito dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che involgono accertamenti di fatto, quale in specie deve ritenersi quello concernente l'inclusione dell'attività svolta dall'odierno intimato nell'ambito dell'anzidetta delega e, prima ancora, l'ampiezza di quest'ultima (così, in fattispecie pressoché sovrapponibili alla presente, Cass. n. 7600 del 2019, n. 7648 del 2019, n. 7854 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 20518 del 2008 e successive conformi). 5. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Non si provvede sulle spese di lite poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 15.3.2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
Decreto Cassazione n. 17917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris