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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 17771/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 139) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen.

Nel caso di specie, è stato insindacabilmente accertato che il Federiconi, pur osservato dal vigilante, si era impossessato del latte prelevato dallo scaffale del negozio, occultandolo sotto la giacca, per poi uscire senza pagare.

La Corte perugina ha legittimamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione della merce alla pubblica fede, in quanto il prevenuto aveva vulnerato quella particolare fiducia riposta dal venditore nel corretto agire dell'acquirente, in relazione alla merce esposta direttamente sugli scaffali, come tale facilmente apprendibile senza necessità di superare particolari accorgimenti di custodia della stessa.

Quanto al secondo motivo in ordine alla condizione di procedibilità, si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte.

Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione dedotta con il terzo motivo, si osserva che la censura è assolutamente generica ed è comunque manifestamente infondata, atteso che, stante la contestata recidiva reiterata, il reato non si è certamente prescritto prima della sentenza di appello, avuto riguardo al termine massimo di prescrizione, pari a undici anni, un mese e dieci giorni.

Pertanto, la riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 139) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. Nel caso di specie, è stato insindacabilmente accertato che il Federiconi, pur osservato dal vigilante, si era impossessato del latte prelevato dallo scaffale del negozio, occultandolo sotto la giacca, per poi uscire senza pagare. La Corte perugina ha legittimamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione della merce alla pubblica fede, in quanto il prevenuto aveva vulnerato quella particolare fiducia riposta dal venditore nel corretto agire dell'acquirente, in relazione alla merce esposta direttamente sugli scaffali, come tale facilmente apprendibile senza necessità di superare particolari accorgimenti di custodia della stessa. Quanto al secondo motivo in ordine alla condizione di procedibilità, si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede, prima procedibile d'ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso. Con riferimento all'eccezione di prescrizione dedotta con il terzo motivo, si osserva che la censura è assolutamente generica ed è comunque manifestamente infondata, atteso che, stante la contestata recidiva reiterata, il reato non si è certamente prescritto prima della sentenza di appello, avuto riguardo al termine massimo di prescrizione, pari a undici anni, un mese e dieci giorni. Pertanto, la riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il