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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19156/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] CURAMI; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore Generale presso la Corte territoriale, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pietro, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del GUP del Tribunale di Catania 27/11/2000, irrevocabile il 22/02/2001, di condanna alla pena di mesi due di reclusione ed euro 41,32 di multa, avendo il condannato commesso entro il quinquennio (il 14/08/2004) altro reato per il quale ha riportato condanna con sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 22/12/2004, irrevocabile il 27/04/2005; nonché ha revocato il beneficio dell'indulto concessogli con declaratoria emessa dal GUP del Tribunale di Catania il 16/11/2007, sulla sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 26/05/2005 (irrevocabile il 02/07/2005), essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di anni due di reclusione con sentenza della Corte d'Appello di Catania del 24/05/2019, irrevocabile il 16/10/2019, per il reato di ricettazione commesso il 14/05/2008, quindi nei cinque anni successivi all'applicazione dell'indulto.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza che entrambi i benefici revocati si riferiscono a pene prescritte ai sensi dell'art. 172 c.p..

Lamenta il ricorrente in particolare l'erroneità dell'impugnato provvedimento che, disattendo specifica doglianza difensiva, non ha considerato come, al momento in cui la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catania aveva emesso il provvedimento di cumulo, il 16/12/2021, ponendo in esecuzione le condanne oggetto delle richieste di revoca della sospensione condizionale della pena e di indulto, era decorso il tempo massimo di prescrizione delle pene, come stabilito dall'art. 172 cod. pen. in relazione all'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.

L. Birritteri, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna.

In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti.

Il provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.

1.2. Nel caso in esame, il ricorrente nulla deduce in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge per procedere alla revoca del beneficio, ma si lamenta unicamente del fatto che la pena inflitta con la sopra richiamata sentenza sarebbe estinta per il decorso del termine.

Va tuttavia osservato che i termini di prescrizione decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio (cfr. ex pluris Sez. 5 n. 3189 del 2020, Gavinelli): pertanto il termine decennale di prescrizione della pena inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Catania del 27/11/2000, irrevocabile il 22/02/2001, decorre dal passaggio in giudicato, in data 27/04/2005, della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 22.12.2004, che costituisce la causa di revoca del beneficio che rende eseguibile la pena; il successivo passaggio in giudicato, entro il termine di dieci anni, delle sentenze del Tribunale di Catania del 26/05/2005, irrevocabile il 02/07/2005, e del 05/11/2013, irrevocabile il 22/09/2014, preclude la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172 ultimo comma, co.d. pen., trattandosi di condanne per reati della stessa indole.

Va infatti ricordato che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare, proprio nel caso in cui ricorrano condanne per reati della stessa indole, Che «l'estinzione della pena per decorso del tempo, a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte cod. pen., è preclusa solo se sopravviene una condanna per reati commessi dal condannato dopo l'inizio del termine di prescrizione e, dunque, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849).

2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA].

Un. 30 ottobre 2014, n. 2/2015, Maiorella, Rv. 261399, hanno affermato il principio per cui il termine di prescrizione della pena, in caso di indulto successivamente revocato, detorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso, ovvero è divenuta definitiva la sentenza di condanna determinante la causa della revoca dell'indulto stesso: nel caso in esame la sentenza di condanna che ha determinato la revoca dell'indulto è stata emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 24/05/2019, irrevocabile il 16/10/2019; secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite quindi il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione della pena relativamente alla sentenza 26/05/2005 (irrevocabile il 02/07/2005) emessa dal Tribunale di Catania, è il 16/10/2019: il termine all'evidenza non è decorso.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] CURAMI; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore Generale presso la Corte territoriale, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pietro, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del GUP del Tribunale di Catania 27/11/2000, irrevocabile il 22/02/2001, di condanna alla pena di mesi due di reclusione ed euro 41,32 di multa, avendo il condannato commesso entro il quinquennio (il 14/08/2004) altro reato per il quale ha riportato condanna con sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 22/12/2004, irrevocabile il 27/04/2005; nonché ha revocato il beneficio dell'indulto concessogli con declaratoria emessa dal GUP del Tribunale di Catania il 16/11/2007, sulla sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 26/05/2005 (irrevocabile il 02/07/2005), essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di anni due di reclusione con sentenza della Corte d'Appello di Catania del 24/05/2019, irrevocabile il 16/10/2019, per il reato di ricettazione commesso il 14/05/2008, quindi nei cinque anni successivi all'applicazione dell'indulto. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza che entrambi i benefici revocati si riferiscono a pene prescritte ai sensi dell'art. 172 c.p.. Lamenta il ricorrente in particolare l'erroneità dell'impugnato provvedimento che, disattendo specifica doglianza difensiva, non ha considerato come, al momento in cui la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catania aveva emesso il provvedimento di cumulo, il 16/12/2021, ponendo in esecuzione le condanne oggetto delle richieste di revoca della sospensione condizionale della pena e di indulto, era decorso il tempo massimo di prescrizione delle pene, come stabilito dall'art. 172 cod. pen. in relazione all'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. L. Birritteri, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. 1.2. Nel caso in esame, il ricorrente nulla deduce in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge per procedere alla revoca del beneficio, ma si lamenta unicamente del fatto che la pena inflitta con la sopra richiamata sentenza sarebbe estinta per il decorso del termine. Va tuttavia osservato che i termini di prescrizione decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio (cfr. ex pluris Sez. 5 n. 3189 del 2020, Gavinelli): pertanto il termine decennale di prescrizione della pena inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Catania del 27/11/2000, irrevocabile il 22/02/2001, decorre dal passaggio in giudicato, in data 27/04/2005, della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 22.12.2004, che costituisce la causa di revoca del beneficio che rende eseguibile la pena; il successivo passaggio in giudicato, entro il termine di dieci anni, delle sentenze del Tribunale di Catania del 26/05/2005, irrevocabile il 02/07/2005, e del 05/11/2013, irrevocabile il 22/09/2014, preclude la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172 ultimo comma, co.d. pen., trattandosi di condanne per reati della stessa indole. Va infatti ricordato che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare, proprio nel caso in cui ricorrano condanne per reati della stessa indole, Che «l'estinzione della pena per decorso del tempo, a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte cod. pen., è preclusa solo se sopravviene una condanna per reati commessi dal condannato dopo l'inizio del termine di prescrizione e, dunque, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849). 2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. Un. 30 ottobre 2014, n. 2/2015, Maiorella, Rv. 261399, hanno affermato il principio per cui il termine di prescrizione della pena, in caso di indulto successivamente revocato, detorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso, ovvero è divenuta definitiva la sentenza di condanna determinante la causa della revoca dell'indulto stesso: nel caso in esame la sentenza di condanna che ha determinato la revoca dell'indulto è stata emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 24/05/2019, irrevocabile il 16/10/2019; secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite quindi il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione della pena relativamente alla sentenza 26/05/2005 (irrevocabile il 02/07/2005) emessa dal Tribunale di Catania, è il 16/10/2019: il termine all'evidenza non è decorso. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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