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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 novembre 2015

Cassazione n. 23978/2022

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11825/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7919/2015 depositata il17/11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 novembre 2015, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]― già dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze ( in prosieguo: il MINISTERO)― aventi ad oggetto la revoca del giudizio valutativo per l'anno 1997 espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2000 ed il ripristino del giudizio espresso nella precedente seduta del 19 aprile 1999, oltre al risarcimento dei danni causati dalla valutazione impugnata.

2. La Corte territoriale esponeva che il giudizio contestato recitava: «per la discreta stima e prestigio goduto in ufficio, per le carenze dimostrate in relazione all'osservanza dei doveri d'ufficio, alla capacità organizzativa, al rendimento ed all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore»; il precedente giudizio, gradito al dipendente, era nei seguenti termini: « per le ottime qualità morali e di carattere, in relazione alla qualità del servizio e rendimento non sempre espressi nella misura massima».

3. Precisava che il giudizio complessivo- di «distinto» - ed il punteggio conclusivo-80 su 100- erano rimasti invariati; il ricorrente era stato licenziato per giusta causa in data 3 febbraio 2006 dall' [OSCURATO:PERSONA] ―presso cui era stato distaccato da gennaio 2001 e di cui era diventato dipendente dall’ 1 ottobre 2004― e la legittimità del licenziamento era stata giudizialmente confermata.

4. Tanto premesso in fatto, la Corte territoriale confermava la dichiarazione del Tribunale del difetto di interesse del CATALANO ad agire, sul rilievo che il giudizio sintetico ed il punteggio conclusivo erano rimasti invariati e che le espressioni usate non erano sindacabili dal giudice se non perché ingiuriose―ingiuriosità nella specie assente e neppure specificamente dedotta― o per ragioni di merito, anche in questo caso non dedotte.

5. Aggiungeva che, essendo cessato ogni rapporto con il MINISTERO―ed anche con l'[OSCURATO:PERSONA]― non vi era un interesse giuridicamente rilevante all'eliminazione del giudizio o, meglio,delle sue espressioni formali. 6.Ne conseguiva il difetto di interesse all'appello.

7. Il giudice dell’appello confermava la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria.

8. Osservava che la domanda era priva non solo di prova ma anche di allegazioni sull'an e sul quantum del danno; ad esempio, non era esposto se le motivazioni del giudizio― in ogni caso non ingiuriose e censurate genericamente― fossero state portate a conoscenza di terzi e se avessero determinato un pregiudizio alla stima goduta dal CATALANO. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due ragioni di censura; il MINISTERO DELL'ECONOMIA ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di censura viene dedotta― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione dell'articolo 100 cod.proc .civ., dell'articolo 97 Cost., dell'articolo 42 DPR nr. 3/1957 nonché l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, denunciando l'omesso esame della sentenza tra le stesse parti del Tribunale diRoma in data 15 marzo 2006.

2. Si censura la statuizione di difetto di interesse all'impugnazione del giudizio di valutazione, sul rilievo che si tratterebbe dell’ accertamento della illegittimità di un provvedimento amministrativo, cui era sotteso l’interesse, giuridicamente apprezzabile, al risarcimento del danno per violazione di diritti soggettivi costituzionalmente protetti.

3. La parte ricorrente ha esposto che il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 marzo 2006 divenuta definitiva, aveva accertatoin altro giudizio la sua dequalificazione ed il demansionamento a far data da luglio 1998 e condannato il MINISTERO al risarcimento del danno.

Nel ricorso introduttivo del giudizio si era esposto che la illegittimità della valutazione finale espressa nell'anno 2000, rispetto a quella formalizzata nel precedente anno 1999, era confermata dalla vicenda giudizialmente accertata, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto irrilevante.

4. Nell’assunto di parte ricorrente, l’accertamento compiuto dal Tribunale di Roma nel marzo 2006 costituirebbe riscontro dell’illegittimità della modifica del giudizio sicchè il ritenere ininfluente la dequalificazione intervenuta nell’anno 1998, anno successivo a quello oggetto della valutazione contestata, sarebbe errato, illogico, contraddittorio ed in contrasto con il petitume con la causa petendi.

5. Si aggiunge che la circostanza della cessazione di ogni rapporto lavorativo non escludeva la responsabilità del MINISTERO ed, anzi, scaturiva dall'illegittimo ritardo nel giudizio che, ai sensi dell'articolo 97 Cost. e dell’articolo 42 DPR nr. 3/1957, avrebbe dovuto essere redatto entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiva (mentre era stato espresso nell'ottobre 2000 e notificato il 24 aprile 2001).

6. Da ultimo, si evidenzia, in relazione alla affermata inconfigurabilità di un danno e di un interesse alla eliminazione delle espressioni formali, che la lesione dei suoi diritti fondamentali, già riconosciuta dal giudicato del Tribunale di Roma, dava luogo ad un pregiudizio incidente sulla stima, sul prestigio, sull'osservanza degli obblighi di lavoro e sulla vita professionale suscettibile di risarcimento, anche in via equitativa ed esistente in re ipsa.

7. Il motivo è inammissibile.

8. La sentenza impugnata ha affermato il difetto di interesse del CATALANO ad agire in relazione alla domanda di annullamento della valutazione mentre ha esaminato nel merito la domanda di risarcimento del danno, respingendola. 9.Erroneamente parte ricorrente indica come interesse giuridicamente rilevante rispetto alla prima domanda quello al risarcimento del danno, senza confrontarsi con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; la domanda risarcitoria è stata esaminata nel merito, sul presupposto dell’ esistenza dell’interesse ad agire.

10. La pronuncia di difetto di interesse si riferisce, in sintesi, alla sola domanda di annullamento della valutazione, rispetto alla quale, anche in questa sede, la parte ricorrente non indica un interesse distinto rispetto a quello al risarcimento del danno, oggetto di specifica domanda.

11. Nel resto, la parte censura la valutazione di irrilevanza della sentenza resa in altro giudizio tra le stesse parti espressa dal giudice del primo grado, che non è conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

12. Come si è detto, il giudice dell’appello ha ritenuto il difetto di interesse ad agire quanto alla revoca del giudizio valutativo; il rigetto della domanda risarcitoria è fondato, invece, sul difetto di allegazione e di prova del danno.

13. In punto di danno, negli stralci degli atti difensivi dei gradi di merito trascritti in questa sede, si lamenta genericamente la violazione dei diritti fondamentali riconnessi alla libera esplicazione della personalità del lavoratore sul luogo di lavoro (già accertata dal Tribunale di Roma) ed un pregiudizio «incidente sulla “stima”, sul “prestigio”, sulla “osservanza degli obblighi di lavoro” incidente sulla vita professionale e di relazione dell’interessato» (così in ricorso); le allegazioni trascritte effettivamente non consentono di individuare né quale fosse il danno lamentato nè lo specifico diritto dalla cui violazione sarebbe derivato un danno in re ipsa.

14. Da ultimo il motivo, piuttosto che sottoporre a critica specifiche statuizioni della sentenza impugnata, ripropone in via diretta a questa Corte gli argomenti esposti nell’atto di appello a sostegno della denunciata illegittimità della valutazione finale, chiedendo, in definitiva, una inammissibile rivalutazione del merito. 15.Con il secondo mezzosi lamenta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 5 cod.proc.civ. ― la omessa pronuncia sulle domande proposte nel ricorso introduttivo, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'omesso esame della domanda per carenza di interesse ad agire.

16. Si deduce che la dichiarazione del difetto di interesse ad agire avrebbe comportato l’omesso esame delle ragioni di illegittimità dell'atto di valutazione e, pertanto, l’omessa pronuncia sulla domanda e la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

17. Si espone che erano stati dedotti: l’uso non corretto del potere di rettifica della precedente valutazione (poiché nella specie non si trattava di una rettifica ma di una nuova valutazione); la violazione dell'articolo 42 DPR nr. 3/1957, che individua il termine di valutazione nel gennaio dell'anno successivo a quello in valutazione; la violazione degli articoli 36 e 37 DPR nr. 1077/1970e 62 DPR nr. 287/1992 per omessa, incongrua e carente motivazione; la violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

18. Il motivo è inammissibile.

19. La pronuncia del difetto di interesse ad agire esclude, infatti, in limine la configurabilità del viz io di violazione dell’articolo 112 cod. proc.civ. giacchè anche l’accertamento del difetto di una delle condizioni della azione costituisce una pronuncia sulla domanda; a fronte del rilievo della mancanza di interesse ad agire, restano del tutto inconferenti gli argomenti che la parte poneva, nel merito, a fondamento della dedotta illegittimità della valutazione.

20. Il ricorso deve essere nel complesso dichiarato inammissibile. 21.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione per la sostanziale assenza di attività difensiva del MINISTERO intimato.

22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11825/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7919/2015 depositata il17/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 novembre 2015, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]― già dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze ( in prosieguo: il MINISTERO)― aventi ad oggetto la revoca del giudizio valutativo per l'anno 1997 espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2000 ed il ripristino del giudizio espresso nella precedente seduta del 19 aprile 1999, oltre al risarcimento dei danni causati dalla valutazione impugnata. 2. La Corte territoriale esponeva che il giudizio contestato recitava: «per la discreta stima e prestigio goduto in ufficio, per le carenze dimostrate in relazione all'osservanza dei doveri d'ufficio, alla capacità organizzativa, al rendimento ed all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore»; il precedente giudizio, gradito al dipendente, era nei seguenti termini: « per le ottime qualità morali e di carattere, in relazione alla qualità del servizio e rendimento non sempre espressi nella misura massima». 3. Precisava che il giudizio complessivo- di «distinto» - ed il punteggio conclusivo-80 su 100- erano rimasti invariati; il ricorrente era stato licenziato per giusta causa in data 3 febbraio 2006 dall' [OSCURATO:PERSONA] ―presso cui era stato distaccato da gennaio 2001 e di cui era diventato dipendente dall’ 1 ottobre 2004― e la legittimità del licenziamento era stata giudizialmente confermata. 4. Tanto premesso in fatto, la Corte territoriale confermava la dichiarazione del Tribunale del difetto di interesse del CATALANO ad agire, sul rilievo che il giudizio sintetico ed il punteggio conclusivo erano rimasti invariati e che le espressioni usate non erano sindacabili dal giudice se non perché ingiuriose―ingiuriosità nella specie assente e neppure specificamente dedotta― o per ragioni di merito, anche in questo caso non dedotte. 5. Aggiungeva che, essendo cessato ogni rapporto con il MINISTERO―ed anche con l'[OSCURATO:PERSONA]― non vi era un interesse giuridicamente rilevante all'eliminazione del giudizio o, meglio,delle sue espressioni formali. 6.Ne conseguiva il difetto di interesse all'appello. 7. Il giudice dell’appello confermava la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria. 8. Osservava che la domanda era priva non solo di prova ma anche di allegazioni sull'an e sul quantum del danno; ad esempio, non era esposto se le motivazioni del giudizio― in ogni caso non ingiuriose e censurate genericamente― fossero state portate a conoscenza di terzi e se avessero determinato un pregiudizio alla stima goduta dal CATALANO. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due ragioni di censura; il MINISTERO DELL'ECONOMIA ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di censura viene dedotta― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione dell'articolo 100 cod.proc .civ., dell'articolo 97 Cost., dell'articolo 42 DPR nr. 3/1957 nonché l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, denunciando l'omesso esame della sentenza tra le stesse parti del Tribunale diRoma in data 15 marzo 2006. 2. Si censura la statuizione di difetto di interesse all'impugnazione del giudizio di valutazione, sul rilievo che si tratterebbe dell’ accertamento della illegittimità di un provvedimento amministrativo, cui era sotteso l’interesse, giuridicamente apprezzabile, al risarcimento del danno per violazione di diritti soggettivi costituzionalmente protetti. 3. La parte ricorrente ha esposto che il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 marzo 2006 divenuta definitiva, aveva accertatoin altro giudizio la sua dequalificazione ed il demansionamento a far data da luglio 1998 e condannato il MINISTERO al risarcimento del danno. Nel ricorso introduttivo del giudizio si era esposto che la illegittimità della valutazione finale espressa nell'anno 2000, rispetto a quella formalizzata nel precedente anno 1999, era confermata dalla vicenda giudizialmente accertata, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto irrilevante. 4. Nell’assunto di parte ricorrente, l’accertamento compiuto dal Tribunale di Roma nel marzo 2006 costituirebbe riscontro dell’illegittimità della modifica del giudizio sicchè il ritenere ininfluente la dequalificazione intervenuta nell’anno 1998, anno successivo a quello oggetto della valutazione contestata, sarebbe errato, illogico, contraddittorio ed in contrasto con il petitume con la causa petendi. 5. Si aggiunge che la circostanza della cessazione di ogni rapporto lavorativo non escludeva la responsabilità del MINISTERO ed, anzi, scaturiva dall'illegittimo ritardo nel giudizio che, ai sensi dell'articolo 97 Cost. e dell’articolo 42 DPR nr. 3/1957, avrebbe dovuto essere redatto entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiva (mentre era stato espresso nell'ottobre 2000 e notificato il 24 aprile 2001). 6. Da ultimo, si evidenzia, in relazione alla affermata inconfigurabilità di un danno e di un interesse alla eliminazione delle espressioni formali, che la lesione dei suoi diritti fondamentali, già riconosciuta dal giudicato del Tribunale di Roma, dava luogo ad un pregiudizio incidente sulla stima, sul prestigio, sull'osservanza degli obblighi di lavoro e sulla vita professionale suscettibile di risarcimento, anche in via equitativa ed esistente in re ipsa. 7. Il motivo è inammissibile. 8. La sentenza impugnata ha affermato il difetto di interesse del CATALANO ad agire in relazione alla domanda di annullamento della valutazione mentre ha esaminato nel merito la domanda di risarcimento del danno, respingendola. 9.Erroneamente parte ricorrente indica come interesse giuridicamente rilevante rispetto alla prima domanda quello al risarcimento del danno, senza confrontarsi con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; la domanda risarcitoria è stata esaminata nel merito, sul presupposto dell’ esistenza dell’interesse ad agire. 10. La pronuncia di difetto di interesse si riferisce, in sintesi, alla sola domanda di annullamento della valutazione, rispetto alla quale, anche in questa sede, la parte ricorrente non indica un interesse distinto rispetto a quello al risarcimento del danno, oggetto di specifica domanda. 11. Nel resto, la parte censura la valutazione di irrilevanza della sentenza resa in altro giudizio tra le stesse parti espressa dal giudice del primo grado, che non è conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 12. Come si è detto, il giudice dell’appello ha ritenuto il difetto di interesse ad agire quanto alla revoca del giudizio valutativo; il rigetto della domanda risarcitoria è fondato, invece, sul difetto di allegazione e di prova del danno. 13. In punto di danno, negli stralci degli atti difensivi dei gradi di merito trascritti in questa sede, si lamenta genericamente la violazione dei diritti fondamentali riconnessi alla libera esplicazione della personalità del lavoratore sul luogo di lavoro (già accertata dal Tribunale di Roma) ed un pregiudizio «incidente sulla “stima”, sul “prestigio”, sulla “osservanza degli obblighi di lavoro” incidente sulla vita professionale e di relazione dell’interessato» (così in ricorso); le allegazioni trascritte effettivamente non consentono di individuare né quale fosse il danno lamentato nè lo specifico diritto dalla cui violazione sarebbe derivato un danno in re ipsa. 14. Da ultimo il motivo, piuttosto che sottoporre a critica specifiche statuizioni della sentenza impugnata, ripropone in via diretta a questa Corte gli argomenti esposti nell’atto di appello a sostegno della denunciata illegittimità della valutazione finale, chiedendo, in definitiva, una inammissibile rivalutazione del merito. 15.Con il secondo mezzosi lamenta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 5 cod.proc.civ. ― la omessa pronuncia sulle domande proposte nel ricorso introduttivo, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'omesso esame della domanda per carenza di interesse ad agire. 16. Si deduce che la dichiarazione del difetto di interesse ad agire avrebbe comportato l’omesso esame delle ragioni di illegittimità dell'atto di valutazione e, pertanto, l’omessa pronuncia sulla domanda e la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 17. Si espone che erano stati dedotti: l’uso non corretto del potere di rettifica della precedente valutazione (poiché nella specie non si trattava di una rettifica ma di una nuova valutazione); la violazione dell'articolo 42 DPR nr. 3/1957, che individua il termine di valutazione nel gennaio dell'anno successivo a quello in valutazione; la violazione degli articoli 36 e 37 DPR nr. 1077/1970e 62 DPR nr. 287/1992 per omessa, incongrua e carente motivazione; la violazione dell'articolo 97 della Costituzione. 18. Il motivo è inammissibile. 19. La pronuncia del difetto di interesse ad agire esclude, infatti, in limine la configurabilità del viz io di violazione dell’articolo 112 cod. proc.civ. giacchè anche l’accertamento del difetto di una delle condizioni della azione costituisce una pronuncia sulla domanda; a fronte del rilievo della mancanza di interesse ad agire, restano del tutto inconferenti gli argomenti che la parte poneva, nel merito, a fondamento della dedotta illegittimità della valutazione. 20. Il ricorso deve essere nel complesso dichiarato inammissibile. 21.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione per la sostanziale assenza di attività difensiva del MINISTERO intimato. 22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore import
Sentenza Cassazione n. 23978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris