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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:559
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0788 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 9 luglio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Articolo 6, paragrafo 3 – Misure tecnologiche efficaci – Opera divenuta di dominio pubblico in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri e ancora protetta da un diritto d’autore in un altro Stato membro – Pubblicazione di tale opera su un sito Internet – Misura di blocco geografico volta a impedire l’accesso a tale sito dallo Stato membro in cui l’opera è ancora protetta – Possibilità di eludere tale misura attraverso una rete privata virtuale [ virtual private network (VPN)] o un servizio analogo» Nella causa C‑788/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’8 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] van Wetenschappen, Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 ottobre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per l’[OSCURATO:PERSONA], da A. Groen e J.A.

Visser, advocaten; – per l’[OSCURATO:PERSONA], la Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] van Wetenschappen, da T. [OSCURATO:PERSONA] e I.L.N.

Timp, advocaten; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, M. Martins da Cruz e L. Medeiros, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Samnadda e F. van Schaik, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, l’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] van Wetenschappen (Accademia reale dei [OSCURATO:PERSONA] per le scienze, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«Accademia») e la Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van [OSCURATO:PERSONA] (Associazione per lo studio e la valorizzazione di testi storici; in prosieguo: l’«Associazione») in merito a una presunta violazione, nei [OSCURATO:PERSONA], del diritto d’autore di cui il [OSCURATO:PERSONA] è titolare, a causa della pubblicazione, su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], dell’Accademia e dell’Associazione, di versioni digitalizzate del Diario di [OSCURATO:PERSONA] su un sito Internet.

Contesto normativo Direttiva 2001/29 3 I considerando 3, 4, 9, 10, 23, 27, 31 e 47 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue: «(3) L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale. (4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali.

Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro. (…) (9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale.

La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale.

Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. (10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione.

Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“ on-demand ”) sono considerevoli.

È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti. (…) (23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico.

Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine.

Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti. (…) (27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva. (…) (31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti.

Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico.

Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere.

Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme.

Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno. (…) (47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti di far ricorso a misure tecnologiche per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto d’autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati.

Esiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l’elusione della protezione tecnica offerta da tali misure.

Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a tal fine». 4 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». 5 L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Obblighi relativi alle misure tecnologiche», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. (…)

3. Ai fini della presente direttiva, per “misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge[,] o d[e]l diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativo alla tutela giuridica delle banche di dati ( GU 1996, L 77, pag. 20 )].

Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione. (…)».

Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 6 L’articolo 1 dell’Auteurswet (legge sul diritto d’autore), del 23 settembre 1912 (Stb. 1912, n. 308), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), dispone quanto segue: «Il diritto d’autore è il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi diritto, di pubblicarla e di riprodurla, salvi i limiti imposti dalla legge».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7 [OSCURATO:PERSONA] era una giovane adolescente ebrea tedesca che ha vissuto nei [OSCURATO:PERSONA], il cui diario (il Diario di [OSCURATO:PERSONA] ), tenuto tra il 1942 e il 1944, fornisce una testimonianza sull’Olocausto.

Dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] in un campo di concentramento, suo padre, [OSCURATO:PERSONA], unico superstite della famiglia, ha pubblicato gli scritti di sua figlia nel 1947 e ha creato nel 1963 il [OSCURATO:PERSONA], un’organizzazione il cui obiettivo è svolgere un ruolo sociale e culturale nello spirito di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], costituita nel 1957, ha ad oggetto, in particolare, la conservazione della casa di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nonché la diffusione degli ideali lasciati in eredità al mondo nel Diario di [OSCURATO:PERSONA] . 8 Dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] è divenuto titolare del diritto d’autore sulle opere di [OSCURATO:PERSONA].

Una parte di tali opere, come risulta da una sentenza definitiva del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) del 23 dicembre 2015, è protetta nei [OSCURATO:PERSONA] fino al 2037 in forza di un regime transitorio previsto dalla legge sul diritto d’autore.

In altri [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui il Belgio, dette opere sono divenute di dominio pubblico. 9 Alla fine del mese di settembre 2021 un’edizione scientifica dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA] è stata pubblicata, in lingua neerlandese, a titolo gratuito sul sito Internet www.annefrankmanuscripten.org, il cui nome di dominio è detenuto dall’Associazione (in prosieguo: il «sito Internet»), registrato in Belgio.

L’accesso a tale sito è limitato da un sistema di «blocchi geografici» o di «geoblocchi» che impedisce la consultazione di tale sito se l’utente tenta di collegarvisi a partire da uno Stato membro in cui i manoscritti sono ancora protetti dal diritto d’autore. 10 Quando il sito Internet è consultato a partire dai [OSCURATO:PERSONA], viene visualizzato il seguente messaggio: «Accesso negato (…) Siamo spiacenti di informarvi che (…) – Questo sito web non è accessibile dal vostro paese. – L’edizione scientifica online dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA] non può essere messa a disposizione in tutti i paesi per ragioni legate al diritto d’autore. (…)». 11 Quando il sito Internet è consultato a partire da uno Stato membro in cui tali opere sono divenute di dominio pubblico, viene visualizzato il seguente messaggio: «Controllo accesso (…) L’edizione scientifica online dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA] non può essere messa a disposizione in tutti i paesi per ragioni legate al diritto d’autore.

Questa edizione è accessibile solo a partire dai seguenti paesi in cui è divenuta di dominio pubblico, in cui tali restrizioni non si applicano: [elenco dei paesi].

Cliccando su “sì” qui sotto, dichiarate di consultare questo sito da uno dei paesi sopra menzionati in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico.

Se la dichiarazione così resa è falsa, eludete le misure di protezione, rischiando di commettere una violazione del diritto d’autore di cui dovrete rispondere». 12 Sotto tale messaggio si trovano un riquadro di colore verde e uno di colore rosso, su uno dei quali l’utente è invitato a cliccare.

Nel riquadro verde si legge: «Sì, sto consultando il sito web da uno dei paesi sopra menzionati in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico».

Nel riquadro rosso si legge: «No, sto accedendo al sito web da un altro paese». 13 Nel novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida alla [OSCURATO:PERSONA], all’Accademia e all’Associazione, chiedendo in particolare che queste ultime cessino di divulgare i manoscritti di [OSCURATO:PERSONA] sul sito Internet in violazione dei suoi diritti d’autore, in particolare del diritto esclusivo di cui dispone in forza dell’articolo 1 della legge sul diritto d’autore di comunicare tali opere nei [OSCURATO:PERSONA]. 14 Poiché tale diffida è rimasta infruttuosa, il [OSCURATO:PERSONA] ha adito i giudici dei [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso e una domanda di provvedimenti provvisori facendo valere, nell’ambito di tale domanda, che la [OSCURATO:PERSONA], l’Accademia e l’Associazione dovevano cessare immediatamente e per il futuro la violazione dei suoi diritti d’autore.

Dato che il suo ricorso e la sua domanda sono stati respinti sia in primo grado sia in appello nel procedimento sommario, con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA], l’Accademia e l’Associazione avevano compiuto sforzi ragionevoli al fine di impedire o scoraggiare l’accesso al sito Internet dai [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.

Esso contesta, in particolare, la valutazione dei giudici di grado inferiore secondo cui nei [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata effettuata alcuna «comunicazione al pubblico» dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, recepita nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA]. 15 Il giudice del rinvio si chiede se, come indicato dall’avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑423/21 , EU:C:2022:818 ) sulla quale la Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi a causa del ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale ad essa sottesa, la cerchia dei destinatari di una comunicazione al pubblico effettuata su un sito Internet debba essere determinata in funzione della volontà dell’autore di tale comunicazione.

Una simile volontà potrebbe essere dedotta dalle misure tecnologiche che quest’ultimo ha posto in essere al fine di limitare o di controllare l’accesso al suo contenuto. 16 Inoltre, secondo tale giudice, se la semplice possibilità, per il pubblico di un determinato Stato membro, di eludere una misura di blocco geografico di un sito Internet fosse sufficiente a caratterizzare una comunicazione al pubblico non autorizzata dal titolare del diritto d’autore, la pubblicazione di un’opera su Internet sarebbe praticamente impossibile fintantoché tale opera resti protetta dal diritto d’autore in almeno uno Stato membro e il suo titolare si opponga a qualsiasi diffusione online nel territorio di quest’ultimo.

Dall’altro lato, detto giudice ammette che l’approccio contrario potrebbe avere l’effetto di privare un tale titolare della possibilità di far valere pienamente i suoi diritti nello Stato membro in cui l’opera è ancora protetta a titolo del diritto d’autore. 17 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, quali siano i fattori da prendere in considerazione per stabilire se la pubblicazione, su un sito Internet, di un’opera tutelata dal diritto d’autore solo in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri si rivolga a un determinato pubblico.

Tale giudice ritiene che occorrerebbe a tal fine verificare se la persona che ha proceduto a tale pubblicazione abbia adottato tutte le misure tecnologiche ragionevolmente ipotizzabili e realizzabili per impedire che un pubblico al quale la sua comunicazione non è destinata venga a conoscenza dell’opera, vale a dire gli utenti di Internet situati negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è ancora protetta. 18 Il giudice del rinvio si chiede poi se, in presenza di una misura di blocco geografico, come quella di cui al procedimento principale, sia importante stabilire in quali limiti il pubblico dello Stato membro interessato da tale misura abbia la volontà e la possibilità di eluderla avvalendosi di una rete privata virtuale [ virtual private network (VPN)] o di un servizio analogo. 19 Infine, nell’ipotesi in cui si ritenesse che la possibilità di eludere una simile misura mediante il ricorso a un VPN o a un servizio analogo comporti, di per sé, una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, nello Stato membro in cui si presume che l’accesso all’opera sia stato bloccato, il giudice del rinvio si chiede se tale comunicazione sia imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su Internet o al fornitore del VPN o del servizio analogo. 20 In tali circostanze, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29] debba essere interpretato nel senso che una pubblicazione di un’opera su Internet può essere considerata come una comunicazione al pubblico in un determinato paese se la pubblicazione è rivolta al pubblico di quel paese.

In caso affermativo, quali fattori debbano essere presi in considerazione in tale valutazione. 2) Se si possa configurare una comunicazione al pubblico in un determinato paese qualora mediante un blocco geografico di accesso (all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica) si sia fatto in modo che il sito web sul quale l’opera è pubblicata possa essere raggiunto dal pubblico in quel paese soltanto eludendo la misura di blocco con l’aiuto di un VPN o di un servizio analogo.

Se al riguardo assuma rilevanza in che misura il pubblico nel paese bloccato sia disposto e in grado di ottenere accesso al sito web di cui trattasi mediante siffatto servizio.

Se per rispondere a tale questione faccia differenza se, oltre alla misura del blocco geografico di accesso, siano stati adottati altri provvedimenti per ostacolare o disincentivare l’accesso al sito web per il pubblico nel paese bloccato. 3) Qualora la possibilità di eludere la misura di blocco comporti che l’opera pubblicata su Internet venga comunicata al pubblico nel paese bloccato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29], se tale comunicazione venga effettuata da colui che ha pubblicato l’opera su Internet, sebbene per prendere visione di detta comunicazione sia necessario l’intervento del fornitore del relativo servizio VPN o servizio analogo».

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 21 In via preliminare, occorre rilevare che le questioni prima e seconda sono sollevate nel contesto in cui un sito Internet permette di consultare a titolo gratuito un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore nel Regno dei [OSCURATO:PERSONA].

Gli utenti di Internet che desiderano consultare tale sito da tale Stato membro non sono in grado di accedervi a causa di un blocco geografico, a meno che non eludano quest’ultimo mediante un VPN o un servizio analogo. 22 In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se sia possibile ritenere che, a causa della sua pubblicazione su un sito Internet, l’opera protetta nei [OSCURATO:PERSONA] sia stata oggetto, in detto Stato membro, di una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

Ciò implicherebbe, in caso affermativo, che una simile comunicazione è stata effettuata senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, cosicché tale diritto sarebbe violato nei [OSCURATO:PERSONA].

I dubbi del giudice del rinvio si concentrano, in sostanza, sulla questione di stabilire se una misura di blocco geografico sia sufficiente per ritenere che il pubblico destinatario di tale sito si limiti ai soli utenti di Internet non interessati da tale misura o se la possibilità di eluderla costituisca un elemento di cui occorre tener conto ai fini della valutazione dell’esistenza di una comunicazione al pubblico nei [OSCURATO:PERSONA]. 23 In tali circostanze, si deve considerare che, con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro e pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l’accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di Internet che lo consultano a partire da tale Stato membro, è oggetto di una «comunicazione al pubblico» in tale Stato membro, ai sensi di tale disposizione, qualora tali utenti di Internet possano eludere tale misura di blocco geografico facendo ricorso a un VPN o a un servizio analogo. 24 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 25 Come già statuito dalla Corte, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere intesa, come sottolineato dal considerando 23 di tale direttiva, in senso ampio, come comprendente qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo in cui essa ha origine e, quindi, qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la radiodiffusione.

Dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge, infatti, che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (sentenze del 9 marzo 2021, VG Bild-Kunst, C‑392/19 , EU:C:2021:181 , punti 26 e 27 , nonché del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 19 e giurisprudenza citata). 26 Occorre inoltre ricordare che dai considerando 3 e 31 della direttiva 2001/29 risulta che l’armonizzazione da questa effettuata è intesa a garantire, in particolare nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà di espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, nonché dell’interesse generale.

Pertanto, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della direttiva 2001/29, e in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1, tale giusto equilibrio deve essere ricercato, tenendo conto anche della particolare importanza di Internet per la libertà di espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15 , EU:C:2016:644 , punti 31 e 45 , nonché del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punti 64 e 65 ). 27 Come la Corte ha più volte dichiarato, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di detto articolo 3, paragrafo 1, combina due elementi cumulativi, ossia un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico, e implica una valutazione individualizzata (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15 , EU:C:2016:644 , punto 33 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 21 e giurisprudenza citata). 28 Ai fini di una tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro.

Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione (sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10 , EU:C:2012:140 , punto 79 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 22 e giurisprudenza citata). 29 Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «atto di comunicazione», la Corte ha indicato che, tenuto conto della volontà del legislatore dell’Unione di garantire un elevato livello di protezione ai titolari del diritto d’autore, quale risulta dai considerando 4 e 9 della direttiva 2001/29, tale nozione doveva essere intesa in senso ampio come comprendente qualsiasi trasmissione o messa a disposizione di un pubblico di un’opera protetta, indipendentemente dai mezzi o dai procedimenti tecnici utilizzati, di modo che le persone che compongono tale pubblico possano avervi accesso, dal luogo e nel momento che scelgono individualmente, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14 , EU:C:2015:764 , punto 16 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 23 e giurisprudenza citata). 30 In particolare, la Corte ha messo in evidenza il ruolo imprescindibile di colui che realizza un simile atto e il carattere intenzionale del suo intervento.

Esso realizza infatti un «atto di comunicazione» quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punto 42 , e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 68 e giurisprudenza citata). 31 Nel caso di specie, dai punti 8 e 9 della presente sentenza risulta che l’Associazione ha inteso, tramite il sito Internet di cui trattasi, rendere accessibile e portare a conoscenza degli utenti di Internet interessati una nuova edizione scientifica online dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tali opere sono ancora parzialmente oggetto di un diritto d’autore detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] fino al 2037, mentre, in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui il Regno del Belgio, dette opere non sono più protette dal diritto d’autore e vi sono divenute di dominio pubblico. 32 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il secondo degli elementi summenzionati, vale a dire che l’opera protetta deve essere effettivamente comunicata a un «pubblico», la Corte ha precisato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, inoltre, un numero di persone piuttosto considerevole (v., in tal senso, sentenze del 2 giugno 2005, Mediakabel, C‑89/04 , EU:C:2005:348 , punto 30 ; del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punti 37 e 38 , nonché del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 69 e giurisprudenza citata). 33 La Corte ha del pari ricordato che, secondo costante giurisprudenza, un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 70 e giurisprudenza citata). 34 Orbene, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, alla luce della giurisprudenza menzionata ai punti da 28 a 33 della presente sentenza, l’opera di cui al procedimento principale è stata messa a disposizione, mediante un procedimento tecnico diverso da quelli fino ad allora utilizzati, vale a dire la pubblicazione di quest’ultima su un sito Internet, a un numero indeterminato di persone non presenti nel luogo di origine della comunicazione, vale a dire gli utenti di Internet. 35 Ciò premesso, occorre stabilire se, mentre un simile sito, creato senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore da un terzo stabilito in uno Stato membro in cui l’opera protetta è divenuta di dominio pubblico, è oggetto di una misura di blocco geografico per impedirne la consultazione a partire da [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore, si possa ritenere che l’accesso a quest’ultima sia stato concesso agli utenti di Internet situati in tali [OSCURATO:PERSONA] membri.

Solo in caso affermativo si dovrebbe allora ritenere che una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sia stata realizzata in tali [OSCURATO:PERSONA] membri. 36 Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci «misure tecnologiche».

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, letto alla luce del considerando 47 di quest’ultima, prevede sostanzialmente che i titolari di un diritto d’autore possano ricorrere a misure tecnologiche, vale a dire tecnologie, dispositivi o componenti, che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti che non hanno autorizzato, quali gli atti di comunicazione o di messa a disposizione di un’opera protetta a un pubblico, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12 , EU:C:2014:25 , punto 24 ). 37 Nel contesto di Internet, la Corte ha precisato che, al fine di garantire la certezza del diritto e il buon funzionamento di Internet, al titolare del diritto d’autore non può essere consentito limitare il proprio consenso se non mediante misure tecnologiche qualificate come «efficaci», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenze del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12 , EU:C:2014:25 , punti 25 e 28 , nonché del 9 marzo 2021, VG Bild‑Kunst, C‑392/19 , EU:C:2021:181 , punto 46 ). 38 La Corte ha pertanto dichiarato che, qualora il titolare di diritti abbia già pubblicato l’opera protetta su un sito Internet che non è soggetto ad alcuna misura tecnologica volta a limitare l’accesso a tale opera a partire da altri siti Internet, il pubblico al quale l’accesso a tale opera viene successivamente dato da un terzo su un sito Internet senza l’autorizzazione del titolare è costituito da tutti gli utenti di Internet.

Infatti, si deve ritenere che, con una simile comunicazione iniziale caratterizzata dall’assenza di simili misure tecnologiche, tale titolare abbia avuto l’intenzione, fin dall’inizio, di dare accesso alla sua opera a tutti gli utenti di Internet e abbia quindi acconsentito a che terzi procedano essi stessi ad atti di comunicazione di tale opera (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild‑Kunst, C‑392/19 , EU:C:2021:181 , punti 37 e 38 ). 39 Per contro, in una situazione in cui il titolare di un diritto d’autore ricorre a misure tecnologiche efficaci volte a limitare l’accesso alla sua opera a partire da siti Internet diversi da quello sul quale ha autorizzato la comunicazione al pubblico dell’opera medesima, la Corte ha dichiarato che tale titolare esprime in tal modo la sua volontà di limitare la cerchia delle persone alle quali tale opera è accessibile su Internet ai soli utenti di un sito in particolare (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild-Kunst, C‑392/19 , EU:C:2021:181 , punti 42 , 43 e da 45 a 47). 40 Pertanto, dalle considerazioni esposte ai punti da 36 a 39 della presente sentenza risulta che l’esistenza di misure tecnologiche efficaci adottate o imposte dal titolare del diritto d’autore nell’ambito di un atto di comunicazione di un’opera su Internet traduce la volontà di quest’ultimo di dare accesso all’opera protetta solo a una determinata cerchia di utenti di Internet e non al loro insieme. 41 Orbene, come sostanzialmente esposto dall’avvocato generale ai paragrafi 29, 30 e 33 delle sue conclusioni, la giurisprudenza elaborata dalla Corte al riguardo è applicabile per analogia a una situazione come quella di cui al procedimento principale. 42 Infatti, quando un’opera è protetta dal diritto d’autore solo in uno Stato membro mentre è divenuta di dominio pubblico in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, chiunque conosca o dovrebbe ragionevolmente conoscere tale situazione (sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15 , EU:C:2016:644 , punto 49 ) e pubblichi l’opera su un sito Internet deve garantire che tale opera sia accessibile solo agli utenti di Internet che possono consultare tale sito a partire dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico, e ciò per non violare il diritto esclusivo e inesauribile del titolare di autorizzare o vietare, nello Stato membro in cui l’opera è sempre protetta, qualsiasi comunicazione al pubblico dell’opera medesima, in forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild‑Kunst, C‑392/19 , EU:C:2021:181 , punto 50 ).

Ne consegue che l’obbligo di adottare misure tecnologiche efficaci per limitare l’accesso al sito Internet ai soli utenti di Internet si impone a una tale persona, altrimenti, tenuto conto del carattere liberamente accessibile dei siti su Internet, detta persona darebbe accesso all’opera di cui trattasi a tutti gli utenti di Internet e violerebbe così tale diritto. 43 Pertanto, si deve ritenere che una persona che pubblica a titolo gratuito su un sito Internet un’opera ancora protetta dal diritto d’autore in uno Stato membro, ma divenuta di dominio pubblico in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, esprima la propria volontà di rendere l’opera accessibile ai soli utenti di Internet idonei a consultare tale sito a partire da questi altri [OSCURATO:PERSONA] membri quando predispone misure tecnologiche efficaci che consentono di limitare l’accesso al suddetto sito a tali utenti di Internet, ad esclusione di coloro che cerchino di consultarlo a partire dallo Stato membro in cui l’opera è ancora protetta. 44 Nel caso di specie, è pacifico che una misura di blocco geografico come quella di cui al procedimento principale costituisce una «misura tecnologica», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, in quanto si tratta di un procedimento diretto a consentire o a impedire l’accesso all’opera pubblicata sul sito Internet in funzione dell’ubicazione geografica dell’utente rispetto all’indirizzo di protocollo Internet («indirizzo IP») che esso utilizza per connettersi al sito. 45 Per quanto riguarda la questione di stabilire se una simile misura di blocco geografico costituisca una misura tecnologica «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, occorre ricordare che tale disposizione accoglie una definizione ampia di detta nozione, includendovi l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie.

Una simile definizione è inoltre conforme all’obiettivo principale della direttiva 2001/29 che, come risulta dal considerando 9 di quest’ultima, consiste nella realizzazione di un alto livello di protezione a favore, segnatamente, degli autori, il quale è essenziale per la creazione intellettuale (sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12 , EU:C:2014:25 , punti 25 e 27 ). 46 La Corte ha precisato al riguardo che l’efficacia di una misura tecnologica non deve essere assoluta, ma deve essere valutata, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla luce dell’obiettivo di impedire o di eliminare gli atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, implicando così, in particolare, di verificare che la misura di cui trattasi sia idonea alla realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario a tal fine e di ricercare, come indicato al punto 26 della presente sentenza, un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quella di altri diritti fondamentali quali la libertà di espressione o di informazione.

In particolare, occorre esaminare se altre misure tecnologiche diverse da quella attuata avrebbero potuto causare minori interferenze con le attività dei terzi che non hanno bisogno dell’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti di tale titolare.

Si deve inoltre tenere conto, in sede di confronto, dei costi e dell’attuazione tecnica e pratica dei diversi tipi di misure tecnologiche esistenti (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12 , EU:C:2014:25 , punti da 31 a 33 ). 47 Inoltre, l’efficacia di una misura tecnologica deve essere valutata tenendo conto, come risulta dal considerando 47 della direttiva 2001/29, dell’evoluzione della tecnica e delle possibilità di elusione della misura tecnologica di cui trattasi nonché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, della natura territoriale del diritto d’autore. 48 Spetterà al giudice del rinvio verificare, alla luce di tali criteri, se la misura di blocco geografico di cui al procedimento principale costituisca una misura tecnologica «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

Al riguardo, la Corte, statuendo su un rinvio pregiudiziale, può fornire talune precisazioni intese a guidare il giudice nazionale nella propria decisione (sentenza del 12 marzo 2026, Winderwill, C‑516/24, punto 42 e giurisprudenza citata). 49 In una situazione come quella di cui al procedimento principale, una misura di blocco geografico sembra essere efficace purché sia «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica» e risulti idonea alla realizzazione dell’obiettivo di impedire atti non autorizzati dal titolare del diritto d’autore, dal momento che essa ha l’effetto, in linea di principio, di bloccare, negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore, l’accesso al sito Internet sul quale tale opera è pubblicata a titolo gratuito. 50 Inoltre, una simile misura consente di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse del titolare del diritto a che la sua opera non sia liberamente accessibile negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui dispone ancora del diritto esclusivo e inesauribile di autorizzarne o vietarne qualsiasi comunicazione al pubblico, in forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29, e, dall’altro, l’interesse di qualsiasi terzo a proporre l’opera in accesso libero e gratuito su Internet negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico nonché l’interesse del pubblico a beneficiare di un simile accesso in tali [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente alla libertà di espressione e di informazione degli uni e degli altri. 51 Se è vero che le misure di blocco geografico, comprese quelle all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica, possono, al pari di qualsiasi misura tecnologica, essere eluse, in particolare mediante il ricorso a un VPN o a un servizio analogo, una tale possibilità di elusione non può costituire, di per sé e in qualsiasi circostanza, un elemento determinante per concludere nel senso del carattere inappropriato e, pertanto, inefficace di tali misure. 52 In particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ritenere che, a causa delle sue possibilità di elusione, una misura di blocco geografico, purché sia «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», non sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, equivarrebbe, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 27 e 32 delle sue conclusioni, a mettere in discussione il giusto equilibrio menzionato al punto 50 della presente sentenza; al punto di ostacolare considerevolmente l’accesso libero e gratuito all’opera in questione negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui essa è divenuta di dominio pubblico, pur conferendo al diritto d’autore una portata territoriale sproporzionata, mentre il titolare di quest’ultimo non ha il diritto di autorizzare o di vietare la comunicazione della sua opera al pubblico in tali [OSCURATO:PERSONA] membri. 53 Inoltre, come sostanzialmente sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, il fatto che altre misure tecnologiche possano tenere maggiormente conto dell’interesse del titolare del diritto d’autore, quali misure di accesso analoghe a quello dei terminali delle biblioteche, di abbonamento o di connessione protetta da un nome utente e da una password, non implica che una misura di blocco geografico come quella di cui al procedimento principale debba essere considerata inefficace, dal momento che l’applicazione di queste altre misure rischierebbe di pregiudicare in modo sproporzionato il giusto equilibrio menzionato al punto 50 della presente sentenza privando il pubblico che si trova negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico di un accesso libero e gratuito all’opera. 54 Quanto al fatto che, nel caso di specie, l’Associazione ha altresì dotato il suo sito Internet di un sistema di allerta che, quando una consultazione avviene a partire da uno Stato membro nel quale l’opera di cui al procedimento principale è divenuta di dominio pubblico, richiede una dichiarazione dell’utente con cui egli riconosce di accedere a tale sito da uno di tali [OSCURATO:PERSONA] membri, si deve constatare che una simile misura tecnologica, che condiziona l’accesso al sito in funzione della risposta fornita nella dichiarazione, non può essere qualificata come «efficace», dal momento che dipende in definitiva dalla mera buona volontà dell’utente di Internet di rispondere o meno in modo veritiero alla dichiarazione di cui trattasi. 55 Ne consegue che, ove sia «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, una misura di blocco geografico come quella istituita dall’Associazione sul suo sito Internet è «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

In un’ipotesi del genere, si dovrebbe ritenere che l’Associazione abbia espresso la sua intenzione di impedire agli utenti di Internet che si trovano negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore di accedere a tale sito dal luogo e nel momento di loro scelta e che tali utenti di Internet non facciano quindi parte del pubblico interessato dall’atto di comunicazione.

In tali circostanze, non si può ritenere che una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, sia stata realizzata in tali [OSCURATO:PERSONA] membri mediante detto sito. 56 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro e pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l’accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di Internet che lo consultano a partire da tale Stato membro, non è oggetto di una «comunicazione al pubblico» nello Stato membro medesimo, ai sensi di tale disposizione, qualora tale misura di blocco sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto è «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», e ciò anche se tali utenti di Internet possono eluderla ricorrendo a un VPN o a un servizio analogo.

Sulla terza questione 57 In via preliminare, occorre rilevare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio si pone nell’ipotesi in cui la pubblicazione di un’opera come quella di cui al procedimento principale su un sito Internet sia qualificata come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, a causa della possibilità di eludere la misura di blocco geografico attuata su tale sito.

In tale contesto, esso si chiede chi, se colui che ha diffuso l’opera su Internet o colui che ne ha facilitato l’accesso proponendo un servizio che consente di eludere una simile misura, possa essere considerato responsabile di tale comunicazione. 58 Tuttavia, dalla risposta alle questioni prima e seconda risulta che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la qualificazione di una simile pubblicazione come «comunicazione al pubblico» dipende, essenzialmente, dall’inefficacia della misura tecnologica attuata sul sito Internet di cui trattasi e non, di per sé e in ogni circostanza, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, dalla possibilità di eludere tale misura.

Infatti, se è vero che l’inefficacia di una misura tecnologica può risultare dal fatto che esistono possibilità di elusione di tale misura, una misura tecnologica può, nonostante l’esistenza di un rischio di elusione, essere qualificata come «efficace» se altri elementi controbilanciano tale rischio, come risulta in sostanza dai punti da 48 a 53 della presente sentenza. 59 Peraltro, una risposta alla terza questione rimane necessaria, in quanto, tenuto conto della risposta fornita alle questioni prima e seconda, spetterà in ultima analisi al giudice del rinvio stabilire se la misura di blocco geografico di cui al procedimento principale sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29. 60 In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora la pubblicazione, su un sito Internet, di un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro, costituisca una «comunicazione al pubblico» in quest’ultimo, in quanto la misura di blocco geografico istituita su tale sito non è «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, una simile comunicazione è imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su tale sito oppure al fornitore del VPN o di un servizio analogo che ha consentito al suo utente di procedere all’elusione di tale misura inefficace. 61 Al riguardo, e tenuto conto delle considerazioni esposte al punto 42 della presente sentenza, occorre osservare che, qualora la persona che ha proceduto a una simile pubblicazione non abbia posto in essere misure tecnologiche efficaci, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, la comunicazione al pubblico in questione, al pari della mancanza di protezione che ne deriva, è imputabile a tale persona. 62 Per contro, non si può ritenere che anche il fornitore di VPN o di servizi analoghi utilizzati per eludere una misura di blocco geografico inefficace e che costituiscono strumenti tecnici leciti ai quali gli utenti possono legittimamente ricorrere abbia comunicato l’opera al pubblico. 63 Infatti, la Corte ha già dichiarato che un simile fornitore non dà accesso agli utenti finali a un’opera protetta e che, anche se è a conoscenza della conseguenza per cui il suo servizio può essere utilizzato per accedere a opere protette senza il consenso dei loro autori, non interviene esso stesso ai fini di un simile accesso, cosicché non svolge a tal fine un «ruolo imprescindibile», ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 30 della presente sentenza.

Pertanto, non si può ritenere, conformemente a quanto del resto risulta dal considerando 27 di tale direttiva, che, per il semplice fatto di mettere a disposizione un servizio destinato a consentire o a realizzare una comunicazione a un pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, tale fornitore proceda a un atto di comunicazione (v., per analogia, sentenze del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punti 78 e 79 , nonché del 13 luglio 2023, Ocilion IPTV Technologies, C‑426/21 , EU:C:2023:564 , punti 60 e da 62 a 65). 64 Tenuto conto dei suesposti motivi, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, qualora la pubblicazione, su un sito Internet, di un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro, costituisca una «comunicazione al pubblico» in quest’ultimo Stato membro, in quanto la misura di blocco geografico attuata su tale sito non è «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, una simile comunicazione è imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su tale sito e non al fornitore del VPN o di un servizio analogo che ha consentito al suo utente di procedere all’elusione di tale misura inefficace.

Sulle spese 65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro e pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l’accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di Internet che lo consultano a partire da tale Stato membro, non è oggetto di una «comunicazione al pubblico» nello Stato membro medesimo, ai sensi di tale disposizione, qualora tale misura di blocco sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto è «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», e ciò anche se tali utenti di Internet possono eluderla ricorrendo a una rete privata virtuale [ virtual private network (VPN)] o a un servizio analogo. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che: qualora la pubblicazione, su un sito Internet, di un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro, costituisca una «comunicazione al pubblico» in quest’ultimo Stato membro, in quanto la misura di blocco geografico attuata su tale sito non è «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, una simile comunicazione è imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su tale sito e non al fornitore della rete privata virtuale [ virtual private network (VPN)] o di un servizio analogo che ha consentito al suo utente di procedere all’elusione di tale misura inefficace.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0788 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 9 luglio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Articolo 6, paragrafo 3 – Misure tecnologiche efficaci – Opera divenuta di dominio pubblico in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri e ancora protetta da un diritto d’autore in un altro Stato membro – Pubblicazione di tale opera su un sito Internet – Misura di blocco geografico volta a impedire l’accesso a tale sito dallo Stato membro in cui l’opera è ancora protetta – Possibilità di eludere tale misura attraverso una rete privata virtuale [ virtual private network (VPN)] o un servizio analogo» Nella causa C‑788/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), con decisione dell’8 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van Wetenschappen, Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 ottobre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per l’[OSCURATO:PERSONA], da A. Groen e J.A. Visser, advocaten; – per l’[OSCURATO:PERSONA], la Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] van Wetenschappen, da T. [OSCURATO:PERSONA] e I.L.N. Timp, advocaten; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, M. Martins da Cruz e L. Medeiros, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Samnadda e F. van Schaik, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, l’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] van Wetenschappen (Accademia reale dei [OSCURATO:PERSONA] per le scienze, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«Accademia») e la Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van [OSCURATO:PERSONA] (Associazione per lo studio e la valorizzazione di testi storici; in prosieguo: l’«Associazione») in merito a una presunta violazione, nei [OSCURATO:PERSONA], del diritto d’autore di cui il [OSCURATO:PERSONA] è titolare, a causa della pubblicazione, su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], dell’Accademia e dell’Associazione, di versioni digitalizzate del Diario di [OSCURATO:PERSONA] su un sito Internet. Contesto normativo Direttiva 2001/29 3 I considerando 3, 4, 9, 10, 23, 27, 31 e 47 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue: «(3) L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale. (4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro. (…) (9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. (10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“ on-demand ”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti. (…) (23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti. (…) (27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva. (…) (31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno. (…) (47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti di far ricorso a misure tecnologiche per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto d’autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati. Esiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l’elusione della protezione tecnica offerta da tali misure. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a tal fine». 4 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». 5 L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Obblighi relativi alle misure tecnologiche», così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. (…) 3.   Ai fini della presente direttiva, per “misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge[,] o d[e]l diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativo alla tutela giuridica delle banche di dati ( GU 1996, L 77, pag. 20 )]. Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione. (…)». Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 6 L’articolo 1 dell’Auteurswet (legge sul diritto d’autore), del 23 settembre 1912 (Stb. 1912, n. 308), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), dispone quanto segue: «Il diritto d’autore è il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi diritto, di pubblicarla e di riprodurla, salvi i limiti imposti dalla legge». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7 [OSCURATO:PERSONA] era una giovane adolescente ebrea tedesca che ha vissuto nei [OSCURATO:PERSONA], il cui diario (il Diario di [OSCURATO:PERSONA] ), tenuto tra il 1942 e il 1944, fornisce una testimonianza sull’Olocausto. Dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] in un campo di concentramento, suo padre, [OSCURATO:PERSONA], unico superstite della famiglia, ha pubblicato gli scritti di sua figlia nel 1947 e ha creato nel 1963 il [OSCURATO:PERSONA], un’organizzazione il cui obiettivo è svolgere un ruolo sociale e culturale nello spirito di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], costituita nel 1957, ha ad oggetto, in particolare, la conservazione della casa di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nonché la diffusione degli ideali lasciati in eredità al mondo nel Diario di [OSCURATO:PERSONA] . 8 Dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] è divenuto titolare del diritto d’autore sulle opere di [OSCURATO:PERSONA]. Una parte di tali opere, come risulta da una sentenza definitiva del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) del 23 dicembre 2015, è protetta nei [OSCURATO:PERSONA] fino al 2037 in forza di un regime transitorio previsto dalla legge sul diritto d’autore. In altri [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui il Belgio, dette opere sono divenute di dominio pubblico. 9 Alla fine del mese di settembre 2021 un’edizione scientifica dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA] è stata pubblicata, in lingua neerlandese, a titolo gratuito sul sito Internet www.annefrankmanuscripten.org, il cui nome di dominio è detenuto dall’Associazione (in prosieguo: il «sito Internet»), registrato in Belgio. L’accesso a tale sito è limitato da un sistema di «blocchi geografici» o di «geoblocchi» che impedisce la consultazione di tale sito se l’utente tenta di collegarvisi a partire da uno Stato membro in cui i manoscritti sono ancora protetti dal diritto d’autore. 10 Quando il sito Internet è consultato a partire dai [OSCURATO:PERSONA], viene visualizzato il seguente messaggio: «Accesso negato (…) Siamo spiacenti di informarvi che (…) – Questo sito web non è accessibile dal vostro paese. – L’edizione scientifica online dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA] non può essere messa a disposizione in tutti i paesi per ragioni legate al diritto d’autore. (…)». 11 Quando il sito Internet è consultato a partire da uno Stato membro in cui tali opere sono divenute di dominio pubblico, viene visualizzato il seguente messaggio: «Controllo accesso (…) L’edizione scientifica online dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA] non può essere messa a disposizione in tutti i paesi per ragioni legate al diritto d’autore. Questa edizione è accessibile solo a partire dai seguenti paesi in cui è divenuta di dominio pubblico, in cui tali restrizioni non si applicano: [elenco dei paesi]. Cliccando su “sì” qui sotto, dichiarate di consultare questo sito da uno dei paesi sopra menzionati in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico. Se la dichiarazione così resa è falsa, eludete le misure di protezione, rischiando di commettere una violazione del diritto d’autore di cui dovrete rispondere». 12 Sotto tale messaggio si trovano un riquadro di colore verde e uno di colore rosso, su uno dei quali l’utente è invitato a cliccare. Nel riquadro verde si legge: «Sì, sto consultando il sito web da uno dei paesi sopra menzionati in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico». Nel riquadro rosso si legge: «No, sto accedendo al sito web da un altro paese». 13 Nel novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida alla [OSCURATO:PERSONA], all’Accademia e all’Associazione, chiedendo in particolare che queste ultime cessino di divulgare i manoscritti di [OSCURATO:PERSONA] sul sito Internet in violazione dei suoi diritti d’autore, in particolare del diritto esclusivo di cui dispone in forza dell’articolo 1 della legge sul diritto d’autore di comunicare tali opere nei [OSCURATO:PERSONA]. 14 Poiché tale diffida è rimasta infruttuosa, il [OSCURATO:PERSONA] ha adito i giudici dei [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso e una domanda di provvedimenti provvisori facendo valere, nell’ambito di tale domanda, che la [OSCURATO:PERSONA], l’Accademia e l’Associazione dovevano cessare immediatamente e per il futuro la violazione dei suoi diritti d’autore. Dato che il suo ricorso e la sua domanda sono stati respinti sia in primo grado sia in appello nel procedimento sommario, con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA], l’Accademia e l’Associazione avevano compiuto sforzi ragionevoli al fine di impedire o scoraggiare l’accesso al sito Internet dai [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. Esso contesta, in particolare, la valutazione dei giudici di grado inferiore secondo cui nei [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata effettuata alcuna «comunicazione al pubblico» dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, recepita nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA]. 15 Il giudice del rinvio si chiede se, come indicato dall’avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑423/21 , EU:C:2022:818 ) sulla quale la Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi a causa del ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale ad essa sottesa, la cerchia dei destinatari di una comunicazione al pubblico effettuata su un sito Internet debba essere determinata in funzione della volontà dell’autore di tale comunicazione. Una simile volontà potrebbe essere dedotta dalle misure tecnologiche che quest’ultimo ha posto in essere al fine di limitare o di controllare l’accesso al suo contenuto. 16 Inoltre, secondo tale giudice, se la semplice possibilità, per il pubblico di un determinato Stato membro, di eludere una misura di blocco geografico di un sito Internet fosse sufficiente a caratterizzare una comunicazione al pubblico non autorizzata dal titolare del diritto d’autore, la pubblicazione di un’opera su Internet sarebbe praticamente impossibile fintantoché tale opera resti protetta dal diritto d’autore in almeno uno Stato membro e il suo titolare si opponga a qualsiasi diffusione online nel territorio di quest’ultimo. Dall’altro lato, detto giudice ammette che l’approccio contrario potrebbe avere l’effetto di privare un tale titolare della possibilità di far valere pienamente i suoi diritti nello Stato membro in cui l’opera è ancora protetta a titolo del diritto d’autore. 17 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, quali siano i fattori da prendere in considerazione per stabilire se la pubblicazione, su un sito Internet, di un’opera tutelata dal diritto d’autore solo in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri si rivolga a un determinato pubblico. Tale giudice ritiene che occorrerebbe a tal fine verificare se la persona che ha proceduto a tale pubblicazione abbia adottato tutte le misure tecnologiche ragionevolmente ipotizzabili e realizzabili per impedire che un pubblico al quale la sua comunicazione non è destinata venga a conoscenza dell’opera, vale a dire gli utenti di Internet situati negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è ancora protetta. 18 Il giudice del rinvio si chiede poi se, in presenza di una misura di blocco geografico, come quella di cui al procedimento principale, sia importante stabilire in quali limiti il pubblico dello Stato membro interessato da tale misura abbia la volontà e la possibilità di eluderla avvalendosi di una rete privata virtuale [ virtual private network (VPN)] o di un servizio analogo. 19 Infine, nell’ipotesi in cui si ritenesse che la possibilità di eludere una simile misura mediante il ricorso a un VPN o a un servizio analogo comporti, di per sé, una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, nello Stato membro in cui si presume che l’accesso all’opera sia stato bloccato, il giudice del rinvio si chiede se tale comunicazione sia imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su Internet o al fornitore del VPN o del servizio analogo. 20 In tali circostanze, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29] debba essere interpretato nel senso che una pubblicazione di un’opera su Internet può essere considerata come una comunicazione al pubblico in un determinato paese se la pubblicazione è rivolta al pubblico di quel paese. In caso affermativo, quali fattori debbano essere presi in considerazione in tale valutazione. 2) Se si possa configurare una comunicazione al pubblico in un determinato paese qualora mediante un blocco geografico di accesso (all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica) si sia fatto in modo che il sito web sul quale l’opera è pubblicata possa essere raggiunto dal pubblico in quel paese soltanto eludendo la misura di blocco con l’aiuto di un VPN o di un servizio analogo. Se al riguardo assuma rilevanza in che misura il pubblico nel paese bloccato sia disposto e in grado di ottenere accesso al sito web di cui trattasi mediante siffatto servizio. Se per rispondere a tale questione faccia differenza se, oltre alla misura del blocco geografico di accesso, siano stati adottati altri provvedimenti per ostacolare o disincentivare l’accesso al sito web per il pubblico nel paese bloccato. 3) Qualora la possibilità di eludere la misura di blocco comporti che l’opera pubblicata su Internet venga comunicata al pubblico nel paese bloccato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29], se tale comunicazione venga effettuata da colui che ha pubblicato l’opera su Internet, sebbene per prendere visione di detta comunicazione sia necessario l’intervento del fornitore del relativo servizio VPN o servizio analogo». Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 21 In via preliminare, occorre rilevare che le questioni prima e seconda sono sollevate nel contesto in cui un sito Internet permette di consultare a titolo gratuito un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore nel Regno dei [OSCURATO:PERSONA]. Gli utenti di Internet che desiderano consultare tale sito da tale Stato membro non sono in grado di accedervi a causa di un blocco geografico, a meno che non eludano quest’ultimo mediante un VPN o un servizio analogo. 22 In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se sia possibile ritenere che, a causa della sua pubblicazione su un sito Internet, l’opera protetta nei [OSCURATO:PERSONA] sia stata oggetto, in detto Stato membro, di una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Ciò implicherebbe, in caso affermativo, che una simile comunicazione è stata effettuata senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, cosicché tale diritto sarebbe violato nei [OSCURATO:PERSONA]. I dubbi del giudice del rinvio si concentrano, in sostanza, sulla questione di stabilire se una misura di blocco geografico sia sufficiente per ritenere che il pubblico destinatario di tale sito si limiti ai soli utenti di Internet non interessati da tale misura o se la possibilità di eluderla costituisca un elemento di cui occorre tener conto ai fini della valutazione dell’esistenza di una comunicazione al pubblico nei [OSCURATO:PERSONA]. 23 In tali circostanze, si deve considerare che, con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro e pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l’accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di Internet che lo consultano a partire da tale Stato membro, è oggetto di una «comunicazione al pubblico» in tale Stato membro, ai sensi di tale disposizione, qualora tali utenti di Internet possano eludere tale misura di blocco geografico facendo ricorso a un VPN o a un servizio analogo. 24 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 25 Come già statuito dalla Corte, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere intesa, come sottolineato dal considerando 23 di tale direttiva, in senso ampio, come comprendente qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo in cui essa ha origine e, quindi, qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la radiodiffusione. Dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge, infatti, che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (sentenze del 9 marzo 2021, VG Bild-Kunst, C‑392/19 , EU:C:2021:181 , punti 26 e 27 , nonché del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 19 e giurisprudenza citata). 26 Occorre inoltre ricordare che dai considerando 3 e 31 della direttiva 2001/29 risulta che l’armonizzazione da questa effettuata è intesa a garantire, in particolare nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà di espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, nonché dell’interesse generale. Pertanto, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della direttiva 2001/29, e in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1, tale giusto equilibrio deve essere ricercato, tenendo conto anche della particolare importanza di Internet per la libertà di espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15 , EU:C:2016:644 , punti 31 e 45 , nonché del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punti 64 e 65 ). 27 Come la Corte ha più volte dichiarato, la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di detto articolo 3, paragrafo 1, combina due elementi cumulativi, ossia un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico, e implica una valutazione individualizzata (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15 , EU:C:2016:644 , punto 33 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 21 e giurisprudenza citata). 28 Ai fini di una tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione (sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10 , EU:C:2012:140 , punto 79 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 22 e giurisprudenza citata). 29 Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «atto di comunicazione», la Corte ha indicato che, tenuto conto della volontà del legislatore dell’Unione di garantire un elevato livello di protezione ai titolari del diritto d’autore, quale risulta dai considerando 4 e 9 della direttiva 2001/29, tale nozione doveva essere intesa in senso ampio come comprendente qualsiasi trasmissione o messa a disposizione di un pubblico di un’opera protetta, indipendentemente dai mezzi o dai procedimenti tecnici utilizzati, di modo che le persone che compongono tale pubblico possano avervi accesso, dal luogo e nel momento che scelgono individualmente, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14 , EU:C:2015:764 , punto 16 , e del 20 giugno 2024, GEMA, C‑135/23 , EU:C:2024:526 , punto 23 e giurisprudenza citata). 30 In particolare, la Corte ha messo in evidenza il ruolo imprescindibile di colui che realizza un simile atto e il carattere intenzionale del suo intervento. Esso realizza infatti un «atto di comunicazione» quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punto 42 , e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 68 e giurisprudenza citata). 31 Nel caso di specie, dai punti 8 e 9 della presente sentenza risulta che l’Associazione ha inteso, tramite il sito Internet di cui trattasi, rendere accessibile e portare a conoscenza degli utenti di Internet interessati una nuova edizione scientifica online dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], tali opere sono ancora parzialmente oggetto di un diritto d’autore detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] fino al 2037, mentre, in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui il Regno del Belgio, dette opere non sono più protette dal diritto d’autore e vi sono divenute di dominio pubblico. 32 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il secondo degli elementi summenzionati, vale a dire che l’opera protetta deve essere effettivamente comunicata a un «pubblico», la Corte ha precisato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, inoltre, un numero di persone piuttosto considerevole (v., in tal senso, sentenze del 2 giugno 2005, Mediakabel, C‑89/04 , EU:C:2005:348 , punto 30 ; del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , punti 37 e 38 , nonché del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 69 e giurisprudenza citata). 33 La Corte ha del pari ricordato che, secondo costante giurisprudenza, un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punto 70 e giurisprudenza citata). 34 Orbene, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, alla luce della giurisprudenza menzionata ai punti da 28 a 33 della presente sentenza, l’opera di cui al procedimento principale è stata messa a disposizione, mediante un procedimento tecnico diverso da quelli fino ad allora utilizzati, vale a dire la pubblicazione di quest’ultima su un sito Internet, a un numero indeterminato di persone non presenti nel luogo di origine della comunicazione, vale a dire gli utenti di Internet. 35 Ciò premesso, occorre stabilire se, mentre un simile sito, creato senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore da un terzo stabilito in uno Stato membro in cui l’opera protetta è divenuta di dominio pubblico, è oggetto di una misura di blocco geografico per impedirne la consultazione a partire da [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore, si possa ritenere che l’accesso a quest’ultima sia stato concesso agli utenti di Internet situati in tali [OSCURATO:PERSONA] membri. Solo in caso affermativo si dovrebbe allora ritenere che una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sia stata realizzata in tali [OSCURATO:PERSONA] membri. 36 Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci «misure tecnologiche». L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, letto alla luce del considerando 47 di quest’ultima, prevede sostanzialmente che i titolari di un diritto d’autore possano ricorrere a misure tecnologiche, vale a dire tecnologie, dispositivi o componenti, che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti che non hanno autorizzato, quali gli atti di comunicazione o di messa a disposizione di un’opera protetta a un pubblico, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12 , EU:C:2014:25 , punto 24 ). 37 Nel contesto di Internet, la Corte ha precisato che, al fine di garantire la certezza del diritto e il buon funzionamento di Internet, al titolare del diritto d’autore non può essere consentito limitare il proprio consenso se non mediante misure tecnologiche qualificate come «efficaci», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenze del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12 , EU:C:2014:25 , punti 25 e 28 , nonché del 9 marzo 2021, VG Bild‑Kunst, C‑392/19 , EU:C:2021:181 , punto 46 ). 38 La Corte ha pertanto dichiarato che, qualora il titolare di diritti abbia già pubblicato l’opera protetta su un sito Internet che non è soggetto ad alcuna misura tecnologica volta a limitare l’accesso a tale opera a partire da altri siti Internet, il pubblico al quale l’accesso a tale opera viene successivamente dato da un terzo su un sito Internet senza l’autorizzazione del titolare è costituito da tutti gli utenti di Internet. Infatti, si deve ritenere che, con una simile comunicazione iniziale caratterizzata dall’assenza di simili misure tecnologiche, tale titolare abbia avuto l’intenzione, fin dall’inizio, di dare accesso alla sua opera a tutti gli utenti di Internet e abbia quindi acconsentito a che terzi procedano essi stessi ad atti di comunicazione di tale opera (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild‑Kunst, C‑392/19 , EU:C:2021:181 , punti 37 e 38 ). 39 Per contro, in una situazione in cui il titolare di un diritto d’autore ricorre a misure tecnologiche efficaci volte a limitare l’accesso alla sua opera a partire da siti Internet diversi da quello sul quale ha autorizzato la comunicazione al pubblico dell’opera medesima, la Corte ha dichiarato che tale titolare esprime in tal modo la sua volontà di limitare la cerchia delle persone alle quali tale opera è accessibile su Internet ai soli utenti di un sito in particolare (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild-Kunst, C‑392/19 , EU:C:2021:181 , punti 42 , 43 e da 45 a 47). 40 Pertanto, dalle considerazioni esposte ai punti da 36 a 39 della presente sentenza risulta che l’esistenza di misure tecnologiche efficaci adottate o imposte dal titolare del diritto d’autore nell’ambito di un atto di comunicazione di un’opera su Internet traduce la volontà di quest’ultimo di dare accesso all’opera protetta solo a una determinata cerchia di utenti di Internet e non al loro insieme. 41 Orbene, come sostanzialmente esposto dall’avvocato generale ai paragrafi 29, 30 e 33 delle sue conclusioni, la giurisprudenza elaborata dalla Corte al riguardo è applicabile per analogia a una situazione come quella di cui al procedimento principale. 42 Infatti, quando un’opera è protetta dal diritto d’autore solo in uno Stato membro mentre è divenuta di dominio pubblico in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, chiunque conosca o dovrebbe ragionevolmente conoscere tale situazione (sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15 , EU:C:2016:644 , punto 49 ) e pubblichi l’opera su un sito Internet deve garantire che tale opera sia accessibile solo agli utenti di Internet che possono consultare tale sito a partire dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico, e ciò per non violare il diritto esclusivo e inesauribile del titolare di autorizzare o vietare, nello Stato membro in cui l’opera è sempre protetta, qualsiasi comunicazione al pubblico dell’opera medesima, in forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild‑Kunst, C‑392/19 , EU:C:2021:181 , punto 50 ). Ne consegue che l’obbligo di adottare misure tecnologiche efficaci per limitare l’accesso al sito Internet ai soli utenti di Internet si impone a una tale persona, altrimenti, tenuto conto del carattere liberamente accessibile dei siti su Internet, detta persona darebbe accesso all’opera di cui trattasi a tutti gli utenti di Internet e violerebbe così tale diritto. 43 Pertanto, si deve ritenere che una persona che pubblica a titolo gratuito su un sito Internet un’opera ancora protetta dal diritto d’autore in uno Stato membro, ma divenuta di dominio pubblico in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, esprima la propria volontà di rendere l’opera accessibile ai soli utenti di Internet idonei a consultare tale sito a partire da questi altri [OSCURATO:PERSONA] membri quando predispone misure tecnologiche efficaci che consentono di limitare l’accesso al suddetto sito a tali utenti di Internet, ad esclusione di coloro che cerchino di consultarlo a partire dallo Stato membro in cui l’opera è ancora protetta. 44 Nel caso di specie, è pacifico che una misura di blocco geografico come quella di cui al procedimento principale costituisce una «misura tecnologica», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, in quanto si tratta di un procedimento diretto a consentire o a impedire l’accesso all’opera pubblicata sul sito Internet in funzione dell’ubicazione geografica dell’utente rispetto all’indirizzo di protocollo Internet («indirizzo IP») che esso utilizza per connettersi al sito. 45 Per quanto riguarda la questione di stabilire se una simile misura di blocco geografico costituisca una misura tecnologica «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, occorre ricordare che tale disposizione accoglie una definizione ampia di detta nozione, includendovi l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie. Una simile definizione è inoltre conforme all’obiettivo principale della direttiva 2001/29 che, come risulta dal considerando 9 di quest’ultima, consiste nella realizzazione di un alto livello di protezione a favore, segnatamente, degli autori, il quale è essenziale per la creazione intellettuale (sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12 , EU:C:2014:25 , punti 25 e 27 ). 46 La Corte ha precisato al riguardo che l’efficacia di una misura tecnologica non deve essere assoluta, ma deve essere valutata, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla luce dell’obiettivo di impedire o di eliminare gli atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, implicando così, in particolare, di verificare che la misura di cui trattasi sia idonea alla realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario a tal fine e di ricercare, come indicato al punto 26 della presente sentenza, un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quella di altri diritti fondamentali quali la libertà di espressione o di informazione. In particolare, occorre esaminare se altre misure tecnologiche diverse da quella attuata avrebbero potuto causare minori interferenze con le attività dei terzi che non hanno bisogno dell’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti di tale titolare. Si deve inoltre tenere conto, in sede di confronto, dei costi e dell’attuazione tecnica e pratica dei diversi tipi di misure tecnologiche esistenti (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12 , EU:C:2014:25 , punti da 31 a 33 ). 47 Inoltre, l’efficacia di una misura tecnologica deve essere valutata tenendo conto, come risulta dal considerando 47 della direttiva 2001/29, dell’evoluzione della tecnica e delle possibilità di elusione della misura tecnologica di cui trattasi nonché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, della natura territoriale del diritto d’autore. 48 Spetterà al giudice del rinvio verificare, alla luce di tali criteri, se la misura di blocco geografico di cui al procedimento principale costituisca una misura tecnologica «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29. Al riguardo, la Corte, statuendo su un rinvio pregiudiziale, può fornire talune precisazioni intese a guidare il giudice nazionale nella propria decisione (sentenza del 12 marzo 2026, Winderwill, C‑516/24, punto 42 e giurisprudenza citata). 49 In una situazione come quella di cui al procedimento principale, una misura di blocco geografico sembra essere efficace purché sia «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica» e risulti idonea alla realizzazione dell’obiettivo di impedire atti non autorizzati dal titolare del diritto d’autore, dal momento che essa ha l’effetto, in linea di principio, di bloccare, negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore, l’accesso al sito Internet sul quale tale opera è pubblicata a titolo gratuito. 50 Inoltre, una simile misura consente di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse del titolare del diritto a che la sua opera non sia liberamente accessibile negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui dispone ancora del diritto esclusivo e inesauribile di autorizzarne o vietarne qualsiasi comunicazione al pubblico, in forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/29, e, dall’altro, l’interesse di qualsiasi terzo a proporre l’opera in accesso libero e gratuito su Internet negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico nonché l’interesse del pubblico a beneficiare di un simile accesso in tali [OSCURATO:PERSONA] membri, conformemente alla libertà di espressione e di informazione degli uni e degli altri. 51 Se è vero che le misure di blocco geografico, comprese quelle all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica, possono, al pari di qualsiasi misura tecnologica, essere eluse, in particolare mediante il ricorso a un VPN o a un servizio analogo, una tale possibilità di elusione non può costituire, di per sé e in qualsiasi circostanza, un elemento determinante per concludere nel senso del carattere inappropriato e, pertanto, inefficace di tali misure. 52 In particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ritenere che, a causa delle sue possibilità di elusione, una misura di blocco geografico, purché sia «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», non sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, equivarrebbe, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 27 e 32 delle sue conclusioni, a mettere in discussione il giusto equilibrio menzionato al punto 50 della presente sentenza; al punto di ostacolare considerevolmente l’accesso libero e gratuito all’opera in questione negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui essa è divenuta di dominio pubblico, pur conferendo al diritto d’autore una portata territoriale sproporzionata, mentre il titolare di quest’ultimo non ha il diritto di autorizzare o di vietare la comunicazione della sua opera al pubblico in tali [OSCURATO:PERSONA] membri. 53 Inoltre, come sostanzialmente sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, il fatto che altre misure tecnologiche possano tenere maggiormente conto dell’interesse del titolare del diritto d’autore, quali misure di accesso analoghe a quello dei terminali delle biblioteche, di abbonamento o di connessione protetta da un nome utente e da una password, non implica che una misura di blocco geografico come quella di cui al procedimento principale debba essere considerata inefficace, dal momento che l’applicazione di queste altre misure rischierebbe di pregiudicare in modo sproporzionato il giusto equilibrio menzionato al punto 50 della presente sentenza privando il pubblico che si trova negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico di un accesso libero e gratuito all’opera. 54 Quanto al fatto che, nel caso di specie, l’Associazione ha altresì dotato il suo sito Internet di un sistema di allerta che, quando una consultazione avviene a partire da uno Stato membro nel quale l’opera di cui al procedimento principale è divenuta di dominio pubblico, richiede una dichiarazione dell’utente con cui egli riconosce di accedere a tale sito da uno di tali [OSCURATO:PERSONA] membri, si deve constatare che una simile misura tecnologica, che condiziona l’accesso al sito in funzione della risposta fornita nella dichiarazione, non può essere qualificata come «efficace», dal momento che dipende in definitiva dalla mera buona volontà dell’utente di Internet di rispondere o meno in modo veritiero alla dichiarazione di cui trattasi. 55 Ne consegue che, ove sia «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, una misura di blocco geografico come quella istituita dall’Associazione sul suo sito Internet è «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29. In un’ipotesi del genere, si dovrebbe ritenere che l’Associazione abbia espresso la sua intenzione di impedire agli utenti di Internet che si trovano negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore di accedere a tale sito dal luogo e nel momento di loro scelta e che tali utenti di Internet non facciano quindi parte del pubblico interessato dall’atto di comunicazione. In tali circostanze, non si può ritenere che una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, sia stata realizzata in tali [OSCURATO:PERSONA] membri mediante detto sito. 56 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro e pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l’accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di Internet che lo consultano a partire da tale Stato membro, non è oggetto di una «comunicazione al pubblico» nello Stato membro medesimo, ai sensi di tale disposizione, qualora tale misura di blocco sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto è «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», e ciò anche se tali utenti di Internet possono eluderla ricorrendo a un VPN o a un servizio analogo. Sulla terza questione 57 In via preliminare, occorre rilevare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio si pone nell’ipotesi in cui la pubblicazione di un’opera come quella di cui al procedimento principale su un sito Internet sia qualificata come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, a causa della possibilità di eludere la misura di blocco geografico attuata su tale sito. In tale contesto, esso si chiede chi, se colui che ha diffuso l’opera su Internet o colui che ne ha facilitato l’accesso proponendo un servizio che consente di eludere una simile misura, possa essere considerato responsabile di tale comunicazione. 58 Tuttavia, dalla risposta alle questioni prima e seconda risulta che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la qualificazione di una simile pubblicazione come «comunicazione al pubblico» dipende, essenzialmente, dall’inefficacia della misura tecnologica attuata sul sito Internet di cui trattasi e non, di per sé e in ogni circostanza, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, dalla possibilità di eludere tale misura. Infatti, se è vero che l’inefficacia di una misura tecnologica può risultare dal fatto che esistono possibilità di elusione di tale misura, una misura tecnologica può, nonostante l’esistenza di un rischio di elusione, essere qualificata come «efficace» se altri elementi controbilanciano tale rischio, come risulta in sostanza dai punti da 48 a 53 della presente sentenza. 59 Peraltro, una risposta alla terza questione rimane necessaria, in quanto, tenuto conto della risposta fornita alle questioni prima e seconda, spetterà in ultima analisi al giudice del rinvio stabilire se la misura di blocco geografico di cui al procedimento principale sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29. 60 In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora la pubblicazione, su un sito Internet, di un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro, costituisca una «comunicazione al pubblico» in quest’ultimo, in quanto la misura di blocco geografico istituita su tale sito non è «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, una simile comunicazione è imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su tale sito oppure al fornitore del VPN o di un servizio analogo che ha consentito al suo utente di procedere all’elusione di tale misura inefficace. 61 Al riguardo, e tenuto conto delle considerazioni esposte al punto 42 della presente sentenza, occorre osservare che, qualora la persona che ha proceduto a una simile pubblicazione non abbia posto in essere misure tecnologiche efficaci, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, la comunicazione al pubblico in questione, al pari della mancanza di protezione che ne deriva, è imputabile a tale persona. 62 Per contro, non si può ritenere che anche il fornitore di VPN o di servizi analoghi utilizzati per eludere una misura di blocco geografico inefficace e che costituiscono strumenti tecnici leciti ai quali gli utenti possono legittimamente ricorrere abbia comunicato l’opera al pubblico. 63 Infatti, la Corte ha già dichiarato che un simile fornitore non dà accesso agli utenti finali a un’opera protetta e che, anche se è a conoscenza della conseguenza per cui il suo servizio può essere utilizzato per accedere a opere protette senza il consenso dei loro autori, non interviene esso stesso ai fini di un simile accesso, cosicché non svolge a tal fine un «ruolo imprescindibile», ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 30 della presente sentenza. Pertanto, non si può ritenere, conformemente a quanto del resto risulta dal considerando 27 di tale direttiva, che, per il semplice fatto di mettere a disposizione un servizio destinato a consentire o a realizzare una comunicazione a un pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, tale fornitore proceda a un atto di comunicazione (v., per analogia, sentenze del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18 , EU:C:2021:503 , punti 78 e 79 , nonché del 13 luglio 2023, Ocilion IPTV Technologies, C‑426/21 , EU:C:2023:564 , punti 60 e da 62 a 65). 64 Tenuto conto dei suesposti motivi, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, qualora la pubblicazione, su un sito Internet, di un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro, costituisca una «comunicazione al pubblico» in quest’ultimo Stato membro, in quanto la misura di blocco geografico attuata su tale sito non è «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, una simile comunicazione è imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su tale sito e non al fornitore del VPN o di un servizio analogo che ha consentito al suo utente di procedere all’elusione di tale misura inefficace. Sulle spese 65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro e pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l’accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di Internet che lo consultano a partire da tale Stato membro, non è oggetto di una «comunicazione al pubblico» nello Stato membro medesimo, ai sensi di tale disposizione, qualora tale misura di blocco sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto è «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», e ciò anche se tali utenti di Internet possono eluderla ricorrendo a una rete privata virtuale [ virtual private network (VPN)] o a un servizio analogo. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che: qualora la pubblicazione, su un sito Internet, di un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro, costituisca una «comunicazione al pubblico» in quest’ultimo Stato membro, in quanto la misura di blocco geografico attuata su tale sito non è «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, una simile comunicazione è imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su tale sito e non al fornitore della rete privata virtuale [ virtual private network (VPN)] o di un servizio analogo che ha consentito al suo utente di procedere all’elusione di tale misura inefficace. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris