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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19783/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 26.3.2021, la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 31.08.2019, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato, applicate le circostanze attenuanti generiche come equivalente alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.

2. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, circostanze che comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato.

La motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità.

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e nell Sfgh, [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 26.3.2021, la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 31.08.2019, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato, applicate le circostanze attenuanti generiche come equivalente alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. 2. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, circostanze che comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato. La motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità. 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, nella misura equitativamente fissata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e nell Sfgh, [OSCURATO:PERSONA] D
Sentenza Cassazione n. 19783/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris