CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 dicembre 1978
Cassazione n. 16675/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/12/1978 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 30.04.2021, la Corte d'appello di PERUGIAconfermava la sentenza 18.09.2019 del tribunale di Perugia, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, TU Stup., per aver illecitamente detenuto 225 gr. di cocaina nonché 489,5 gr. di fenacetina, diluente per la cocaina, condannandolo alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 17.300,00 di multa, reato commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio motivazionale, quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, TU Stup.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, e comunque volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, quanto al mancato riconoscimento del fatto di "lieve entità" i passaggi argomentativi della decisione impugnata in cui, nel ricordare il consolidato orientamento di questa Corte in ordine all'individuazione delle condizioni per il riconoscimento del c.d. fatto lieve, i giudici di appello evidenziando come: a) dalla sostanza rinvenuta potessero ricavarsi ben 1301 dosi medie singole; b) quanto ai mezzi, alle modalità e circostanze dell'azione, il ricorrente avesse già predisposto 50 bustine al fine di destinarle ad un commercio immediato e che, per la residue e preponderante quantità di cocaina, il reo disponesse già di tutto il necessario al fini della pesatura e del taglio; c) che l'attività facente capo al medesimo, tipica del dominus di un significativo commercio al minuto e non del custode che agisce su direttiva di terzi, si fosse rivelata assai fruttuosa, avendogli garantito un ricavato di circa 12.000 euro; elementi, questi, che hanno condotto la Corte ad escludere la configurabilità dell'ipotesi lieve); Ritenuto, comunque, che si tratta comunque di motivi manifestamente infondati, in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori, valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; Ritenuto, infine, che le deduzioni difensive sul punto prospettano, in diritto, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., in termini, la richiamata giurisprudenza di cui alla sentenza impugnata circa le condizioni di riconoscimento del c.d. fatto lieve: Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rv. 247911 — 01; Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018 - dep. 31/05/2018, Rv. 272942); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] rcella [OSCURATO:PERSONA] \TcA-‘