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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10476/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Bologna letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Terza Sezione di questa Corte, con sentenza del 27 ottobre 2023, disponeva l'annullamento della sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bologna in data 30/11/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla misura della confisca e al diniego dell'istanza di sostituzione della pena.

Il giudice del rinvio, ha disposto la confisca della società "[OSCURATO:SOCIETA]." ai sensi degli artt. 240 e 240 bis cod.pen, e la confisca dei beni di cui l'imputato abbia la disponibilità sino al raggiungimento della somma di euro 282.183,02, quale profitto del reato.

Inoltre, ha confermato il diniego dell'istanza di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

Nella parte motiva del provvedimento, lo stesso GIP, quanto all'istanza di sostituzione della pena, ha rilevato che la stessa non è accoglibile mancando l'accordo tra le parti e, in ogni caso, perché i reati contestati all'imputato, aggravati dall'articolo 416 bis cod.pen., per avere gli imputati agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", sono da ritenersi ostativi rispetto alla possibilità di sostituire la pena, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, comma 1, lettera D) legge 689/81 e 4 bis, comma 1, [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo censura, per vizio di motivazione, la decisione impugnata in ordine alla disposta la confisca per equivalente.

Osserva in proposito che i colloqui intercettati a cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata, in cui si alludeva a operazioni di falsa fatturazione con un ricavo utile del 10%, non consentono di contestualizzare le operazioni, sia riguardo al soggetto operante e sia con riferimento alle fatturazioni oggetto di dialogo, aggiungendo che nei suddetti colloqui egli non era mai intervenuto.

In assenza di motivazione idonea a giustificare la confisca nella misura del 10% del fatturato contestato, il giudice avrebbe dovuto considerare la minore percentuale pure emersa dai dialoghi del 3%, anche in virtù del principio del favor rei. 2.2 Con il secondo motivo, contesta il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva, osservando che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il testo dell'articolo 59 della legge 689/81, alla data di commissione dei reati, non prevedeva esclusioni per i reati di cui all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. 2.3 Con il terzo motivo, censura la decisione per aver il giudice erroneamente ritenuto che la sostituzione della pena detentiva breve era impedita dal mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti.

Osserva al riguardo il ricorrente che l'articolo 20 bis cod.pen. onera il giudice, specie dinanzi ad una formale istanza di sostituzione della pena detentiva breve, di valutarne l'applicabilità, indipendentemente dal raggiungimento di un nuovo accordo con il pubblico ministero.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati.

2. Il primo motivo è fondato.

La Terza Sezione di questa Corte, nel pronunciare l'annullamento con rinvio in ordine alla confisca, rilevava che " la sentenza richiama il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra altri correi, traendo la conclusione che, «dopo il sequestro... operato dalla polizia giudiziaria in data 7.11.2019 nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]...la remunerazione pretesa dal gruppo facente capo al Muto in quel frangente (finanche da altri soggetti cutresi appartenenti allo stesso sodalizio mafioso) era del 10% sul valore della fattura.

Dalla motivazione si ricava che il prezzo in precedenza richiesto per l'emissione del documento fiscale era invece inferiore e pari al 3-4%.

Orbene, a prescindere da altri rilievi, osserva il Collegio come la conclusione raggiunta in sentenza sia manifestamente illogica, posto che al ricorrente è contestato il reato di emissione di fatture inesistenti con riferimento al periodo 10 aprile 2018 - 31 marzo 2019, ben prima, dunque, del sequestro che, secondo il giudice, avrebbe determinato l'aumento del corrispettivo preteso per l'illecita fatturazione".

Il giudice del rinvio ha reiterato il vizio di motivazione, essendosi limitato a richiamare frammenti di intercettazioni che non appaiono dirimenti rispetto alle indicazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte.

Va ricordato che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo di motivazione, con la conseguenza che il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato, tra l'altro, a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. 2, sent. n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999 - 01; Sez. 4, 14.10.2003 - 14.11.2003, n. 43720, rv. 226418; Sez. 1, 7.5.1998 - 13.6.1998, n. 2591).

Vero è che in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata; tuttavia, in questo caso il giudice di rinvio è pur sempre vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, 29.3.2000 - 11.5.2000, n. 552, Grisorio).Tale divieto è stato ripetutamente violato dal Tribunale, che, in sintesi, disattendendo il "dictum" della sentenza di annullamento: 1) ha riportato frammentariamente le intercettazioni in cui si faceva riferimento alla percentuale del 10 % pretesa da tale Muto per l'emissione delle false fatture, omettendo di indicare i passaggi in cui era stato indicata anche la percentuale del 3-4 %; 2) non ha risolto l'illogicità sottolineata nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ("Dalla motivazione si ricava che il prezzo in precedenza richiesto per l'emissione del documento fiscale era invece inferiore e pari al 3-4%"), omettendo di indicare quali differenti argomenti abbiano consentito di ritenere che la minore percentuale potesse essere esclusa.

Sul punto, la decisione va annullata con rinvio per nuovo esame.

2. Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati.

Entrambi i motivi di censura si basano sulla tesi secondo la quale, al momento della condotta (dall'i. aprile 2018 al 31 marzo 2019), i reati contestati all'imputato, aggravati dall'articolo 416 bis cod.pen., per avere gli imputati agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", non fossero ostativi rispetto alla possibilità di sostituire la pena, atteso che la precedente formulazione dell'art. 59, legge 689/81, non conteneva ancora la lettera d) in cui appunto è stata inserita la suddetta condizione impeditíva.

Va evidenziato che, come si ricava dalla sentenza della Terza Sezione e da quella del giudice del rinvio, il difensore fiduciario dell'imputato ha chiesto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, atteso che in forza della riforma "Cartabia" la pena detentiva applicata all'imputato può, ora, essere così sostituita; nella sentenza rescindente viene infatti demandata al Tribunale la "questione sulla sostituibilità della pena detentiva concordata con la più favorevole sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità medio tempore divenuta applicabile".

L'art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, 3 recante" Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi", prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.

In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

I n / L'attuale disciplina, applicabile in via transitoria ai giudizi pendenti, prevede tuttavia quale condizione ostativa alla possibilità di sostituire la pena, il fatto di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, comma 1, lettera d) legge 689/81 e 4 bis, comma 1, [OSCURATO:PERSONA].

E sulla base della suddetta disposizione, il giudice del rinvio ha respinto l'istanza, osservando che il reato per cui l'imputato ha patteggiato la pena prevedeva appunto la predetta aggravante.

Va sottolineato che, secondo la precedente disciplina, per il reato accertato e la pena applicata, non era prevista la possibilità di sostituzione con le invocate modalità.

Quindi, in entrambe i regimi, il Falbo non aveva diritto ad accedere alla sostituzione della pena come proposta.

Non essendo possibile evidentemente operare una commistione tra la precedente disciplina e la successiva, l'istanza è stata correttamente respinta.

Conseguentemente, in ordine ai motivi secondo e terzo, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna altro magistrato.

Rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Bologna letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Terza Sezione di questa Corte, con sentenza del 27 ottobre 2023, disponeva l'annullamento della sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bologna in data 30/11/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla misura della confisca e al diniego dell'istanza di sostituzione della pena. Il giudice del rinvio, ha disposto la confisca della società "[OSCURATO:SOCIETA]." ai sensi degli artt. 240 e 240 bis cod.pen, e la confisca dei beni di cui l'imputato abbia la disponibilità sino al raggiungimento della somma di euro 282.183,02, quale profitto del reato. Inoltre, ha confermato il diniego dell'istanza di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Nella parte motiva del provvedimento, lo stesso GIP, quanto all'istanza di sostituzione della pena, ha rilevato che la stessa non è accoglibile mancando l'accordo tra le parti e, in ogni caso, perché i reati contestati all'imputato, aggravati dall'articolo 416 bis cod.pen., per avere gli imputati agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", sono da ritenersi ostativi rispetto alla possibilità di sostituire la pena, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, comma 1, lettera D) legge 689/81 e 4 bis, comma 1, [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo censura, per vizio di motivazione, la decisione impugnata in ordine alla disposta la confisca per equivalente. Osserva in proposito che i colloqui intercettati a cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata, in cui si alludeva a operazioni di falsa fatturazione con un ricavo utile del 10%, non consentono di contestualizzare le operazioni, sia riguardo al soggetto operante e sia con riferimento alle fatturazioni oggetto di dialogo, aggiungendo che nei suddetti colloqui egli non era mai intervenuto. In assenza di motivazione idonea a giustificare la confisca nella misura del 10% del fatturato contestato, il giudice avrebbe dovuto considerare la minore percentuale pure emersa dai dialoghi del 3%, anche in virtù del principio del favor rei. 2.2 Con il secondo motivo, contesta il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva, osservando che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il testo dell'articolo 59 della legge 689/81, alla data di commissione dei reati, non prevedeva esclusioni per i reati di cui all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. 2.3 Con il terzo motivo, censura la decisione per aver il giudice erroneamente ritenuto che la sostituzione della pena detentiva breve era impedita dal mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti. Osserva al riguardo il ricorrente che l'articolo 20 bis cod.pen. onera il giudice, specie dinanzi ad una formale istanza di sostituzione della pena detentiva breve, di valutarne l'applicabilità, indipendentemente dal raggiungimento di un nuovo accordo con il pubblico ministero. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati. 2. Il primo motivo è fondato. La Terza Sezione di questa Corte, nel pronunciare l'annullamento con rinvio in ordine alla confisca, rilevava che " la sentenza richiama il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra altri correi, traendo la conclusione che, «dopo il sequestro... operato dalla polizia giudiziaria in data 7.11.2019 nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]...la remunerazione pretesa dal gruppo facente capo al Muto in quel frangente (finanche da altri soggetti cutresi appartenenti allo stesso sodalizio mafioso) era del 10% sul valore della fattura. Dalla motivazione si ricava che il prezzo in precedenza richiesto per l'emissione del documento fiscale era invece inferiore e pari al 3-4%. Orbene, a prescindere da altri rilievi, osserva il Collegio come la conclusione raggiunta in sentenza sia manifestamente illogica, posto che al ricorrente è contestato il reato di emissione di fatture inesistenti con riferimento al periodo 10 aprile 2018 - 31 marzo 2019, ben prima, dunque, del sequestro che, secondo il giudice, avrebbe determinato l'aumento del corrispettivo preteso per l'illecita fatturazione". Il giudice del rinvio ha reiterato il vizio di motivazione, essendosi limitato a richiamare frammenti di intercettazioni che non appaiono dirimenti rispetto alle indicazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte. Va ricordato che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo di motivazione, con la conseguenza che il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato, tra l'altro, a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. 2, sent. n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999 - 01; Sez. 4, 14.10.2003 - 14.11.2003, n. 43720, rv. 226418; Sez. 1, 7.5.1998 - 13.6.1998, n. 2591). Vero è che in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata; tuttavia, in questo caso il giudice di rinvio è pur sempre vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, 29.3.2000 - 11.5.2000, n. 552, Grisorio).Tale divieto è stato ripetutamente violato dal Tribunale, che, in sintesi, disattendendo il "dictum" della sentenza di annullamento: 1) ha riportato frammentariamente le intercettazioni in cui si faceva riferimento alla percentuale del 10 % pretesa da tale Muto per l'emissione delle false fatture, omettendo di indicare i passaggi in cui era stato indicata anche la percentuale del 3-4 %; 2) non ha risolto l'illogicità sottolineata nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ("Dalla motivazione si ricava che il prezzo in precedenza richiesto per l'emissione del documento fiscale era invece inferiore e pari al 3-4%"), omettendo di indicare quali differenti argomenti abbiano consentito di ritenere che la minore percentuale potesse essere esclusa. Sul punto, la decisione va annullata con rinvio per nuovo esame. 2. Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati. Entrambi i motivi di censura si basano sulla tesi secondo la quale, al momento della condotta (dall'i. aprile 2018 al 31 marzo 2019), i reati contestati all'imputato, aggravati dall'articolo 416 bis cod.pen., per avere gli imputati agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", non fossero ostativi rispetto alla possibilità di sostituire la pena, atteso che la precedente formulazione dell'art. 59, legge 689/81, non conteneva ancora la lettera d) in cui appunto è stata inserita la suddetta condizione impeditíva. Va evidenziato che, come si ricava dalla sentenza della Terza Sezione e da quella del giudice del rinvio, il difensore fiduciario dell'imputato ha chiesto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, atteso che in forza della riforma "Cartabia" la pena detentiva applicata all'imputato può, ora, essere così sostituita; nella sentenza rescindente viene infatti demandata al Tribunale la "questione sulla sostituibilità della pena detentiva concordata con la più favorevole sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità medio tempore divenuta applicabile". L'art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, 3 recante" Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi", prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. I n / L'attuale disciplina, applicabile in via transitoria ai giudizi pendenti, prevede tuttavia quale condizione ostativa alla possibilità di sostituire la pena, il fatto di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta", ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, comma 1, lettera d) legge 689/81 e 4 bis, comma 1, [OSCURATO:PERSONA]. E sulla base della suddetta disposizione, il giudice del rinvio ha respinto l'istanza, osservando che il reato per cui l'imputato ha patteggiato la pena prevedeva appunto la predetta aggravante. Va sottolineato che, secondo la precedente disciplina, per il reato accertato e la pena applicata, non era prevista la possibilità di sostituzione con le invocate modalità. Quindi, in entrambe i regimi, il Falbo non aveva diritto ad accedere alla sostituzione della pena come proposta. Non essendo possibile evidentemente operare una commistione tra la precedente disciplina e la successiva, l'istanza è stata correttamente respinta. Conseguentemente, in ordine ai motivi secondo e terzo, il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna altro magistrato. Rig
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