CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 02784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1\? Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 29.6.2018 con cui il Tribunale di Prato aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975, commessi il 29.10.2015, ha escluso la recidiva e ridotto la pena a mesi otto di arresto ed € 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al funzionamento dei trapani e alla capacità offensiva del coltello; ritenuto che il motivo ripropone argomenti già valutati dal secondo giudice, ed è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.