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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 30605/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23929-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 859/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/06/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio CaloiaAntonella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza della servitù di passaggio esercitata dai convenuti a carico del fondo attoreo.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto reale di cui è causa.

Rimaneva invece contumace [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 945/2018 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale.

Con la sentenza impugnata, n. 859/2022, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con istanza del 20.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1)violazione d egli artt. 950 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di regolamento del confine proposta dall’odierna parte ricorrente; 2)violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2702 e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe ricostruito il confine tra i fondi sulla base dei titoli, ma avrebbe valorizzato le risultanze delle mappe catastali, il ricorso alle quali è tuttavia consentito solo in assenza di elementi di certificazione del limes ricavabili dal titolo; 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, 2724, 949, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorsoavverso statuizione di rigetto di domanda principale di negatoria servitutis e di accoglimento di domanda riconvenzionale di usucapione, tanto del diritto reale di passaggio che della proprietà di una porzione di suolo, e di accertamento del confine tra i due fondi (doppia conforme).

Primo e secondo motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché vertenti sulla valutazione della prova condotta dal giudice di merito in relazione alla individuazione del confine tra i fondi.

Il ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Terzo motivo: inammissibile, o manifestamente infondato, in quanto verte sulla valutazione del compendio istruttorio operato dal giudice di merito in relazione al rigetto della domanda di negatoria servitutis.

Anche in questo caso, la censura attinge l’apprezzamento di merito condotto dalla Corte distrettuale, per cui valgono le stesse considerazioni esposte in relazione ai primi due motivi di ricorso”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., poiché la Corte di Appello ha rigettato tanto la domanda di usucapione, proposta in via riconvenzionale dalla parte odierna intimata, quanto la domanda di regolamento del confine, formulata invece in via principale dall’odierno ricorrente.

Il rigetto della domanda di regolamento del confine, in particolare, è consentito soltanto laddove sia accertata la certezza dello stesso.

Tale accertamento va condotto innanzitutto in base allerisultanze dei titoli prodotti dalle parti e solo in assenza di indicazioni univoche in essi contenute possono essere utilizzati altri elementi di prova, ricavabili anche dalle mappe catastali.

Nel caso di specie, manca del tutto, nella sentenza impugnata, un accertamento sulla certezza o incertezza del confine condotto sulla base dei titoli, e dunque i primi due motivi di ricorso, suscettibili di esame congiunto, sono fondati.

L’accoglimento degli stessi implica l’assorbimento della terza censura, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo apprezzamento della fattispecie, in punto di fatto, conformandosi al principio secondo cui, in presenza di una condizione di incertezza sul confine, è consentito il ricorso ad ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, poiché solo in tal caso, “ … nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite dalle mappe catastali” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013 , Rv. 626166; cfr. anche Cass. Sez.2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018 , Rv. 648330 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012 , Rv. 623810).

Da quanto precede deriva l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo e rinvio della causa alla Corte distrettuale, affinché provveda all’accertamento anzidetto.La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie i primi due motivi de l ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Saler

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23929-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 859/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/06/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio CaloiaAntonella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza della servitù di passaggio esercitata dai convenuti a carico del fondo attoreo. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto reale di cui è causa. Rimaneva invece contumace [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 945/2018 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 859/2022, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 20.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1)violazione d egli artt. 950 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di regolamento del confine proposta dall’odierna parte ricorrente; 2)violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2702 e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe ricostruito il confine tra i fondi sulla base dei titoli, ma avrebbe valorizzato le risultanze delle mappe catastali, il ricorso alle quali è tuttavia consentito solo in assenza di elementi di certificazione del limes ricavabili dal titolo; 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, 2724, 949, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorsoavverso statuizione di rigetto di domanda principale di negatoria servitutis e di accoglimento di domanda riconvenzionale di usucapione, tanto del diritto reale di passaggio che della proprietà di una porzione di suolo, e di accertamento del confine tra i due fondi (doppia conforme). Primo e secondo motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché vertenti sulla valutazione della prova condotta dal giudice di merito in relazione alla individuazione del confine tra i fondi. Il ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Terzo motivo: inammissibile, o manifestamente infondato, in quanto verte sulla valutazione del compendio istruttorio operato dal giudice di merito in relazione al rigetto della domanda di negatoria servitutis. Anche in questo caso, la censura attinge l’apprezzamento di merito condotto dalla Corte distrettuale, per cui valgono le stesse considerazioni esposte in relazione ai primi due motivi di ricorso”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., poiché la Corte di Appello ha rigettato tanto la domanda di usucapione, proposta in via riconvenzionale dalla parte odierna intimata, quanto la domanda di regolamento del confine, formulata invece in via principale dall’odierno ricorrente. Il rigetto della domanda di regolamento del confine, in particolare, è consentito soltanto laddove sia accertata la certezza dello stesso. Tale accertamento va condotto innanzitutto in base allerisultanze dei titoli prodotti dalle parti e solo in assenza di indicazioni univoche in essi contenute possono essere utilizzati altri elementi di prova, ricavabili anche dalle mappe catastali. Nel caso di specie, manca del tutto, nella sentenza impugnata, un accertamento sulla certezza o incertezza del confine condotto sulla base dei titoli, e dunque i primi due motivi di ricorso, suscettibili di esame congiunto, sono fondati. L’accoglimento degli stessi implica l’assorbimento della terza censura, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo apprezzamento della fattispecie, in punto di fatto, conformandosi al principio secondo cui, in presenza di una condizione di incertezza sul confine, è consentito il ricorso ad ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, poiché solo in tal caso, “ … nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite dalle mappe catastali” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013 , Rv. 626166; cfr. anche Cass. Sez.2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018 , Rv. 648330 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012 , Rv. 623810). Da quanto precede deriva l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo e rinvio della causa alla Corte distrettuale, affinché provveda all’accertamento anzidetto.La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie i primi due motivi de l ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Saler
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